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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3958/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PAVONI ELISA;
contro
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SERENA CATERINA.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
La minore rimarrà collocata presso la mamma mentre sarà collocato Per_1 Per_2
prevalentemente presso il padre.
Le visite tra i genitori ed i figli avverranno seguendo il seguente calendario:
LUNEDÌ: trascorre la giornata da dopo il pranzo, compreso il pernotto presso la Per_2
madre e la sorella;
MARTEDÌ: e la sorella trascorrono la giornata dal padre compreso il pernotto;
Per_2
MERCOLEDÌ: rimane dal padre e dopo la scuola rientra a casa della Per_2 Per_1
madre;
GIOVEDÌ: trascorre la giornata da dopo il pranzo, compreso il pernotto presso la Per_2
madre e la sorella;
VENERDÌ: e trascorrono la giornata dal padre, compreso il pernotto;
Per_2 Per_1
- 1 - WEEK-END alternati.
Le festività estive, natalizie e pasquali saranno alternate tra i genitori.
Ciascun genitore provvederà autonomamente, nel corso del periodo di permanenza dei figli presso di sé, al loro mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico al momento verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
Dal momento in cui la casa familiare verrà venduta all'asta l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora CP_1
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora anche qualora la stessa CP_1 dovesse reperire una nuova abitazione in data antecedente alla vendita all'asta. In questo caso l'assegnazione della casa familiare cesserà ed il signor potrà rientrare a vivere Pt_1 all'interno dell'immobile nel momento in cui la signora si sarà stabilizzata nel nuovo CP_1
alloggio.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.7.2024 ha chiesto, a modifica delle condizioni di Parte_1
separazione disciplinate dalla sentenza n. 359/2023 emessa dal Tribunale di Ancona il
22.03.2023 e in parte riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 473/2024 del
19.03.2024, di collocare il figlio prevalentemente presso di sé ponendo a carico della Per_2
convenuta la somma di euro 200 mensili a titolo di mantenimento ordinario del minore.
2. si è regolarmente costituita in giudizio e non si è opposta alla domanda Controparte_1
formulata dal ricorrente relativamente al collocamento prevalente del figlio ma con Per_2 riferimento all'aspetto economico ha chiesto di confermare quanto previsto in sede di separazione
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico, che il ??? ha espresso parere favorevole.
4. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 29.1.2025 hanno chiesto al Giudice delegato ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in
- 2 - decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che:
- entrambe le parti sono concordi nel ritenere che voglia essere collocato Per_2
prevalentemente presso il padre, circostanza che dunque rende l'ascolto del minore superfluo;
- qualora l'ex casa familiare venisse venduta all'asta la signora dovrebbe andare alla CP_1
ricerca di un nuovo alloggio, sostenendone i costi anche se non interamente da sola in quanto potrà beneficiare del contributo del nuovo compagno;
- i tempi di visita consentiranno a di trascorrere molto tempo con entrambi i genitori Per_2
e con la sorella . Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3958/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PAVONI ELISA;
contro
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SERENA CATERINA.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
La minore rimarrà collocata presso la mamma mentre sarà collocato Per_1 Per_2
prevalentemente presso il padre.
Le visite tra i genitori ed i figli avverranno seguendo il seguente calendario:
LUNEDÌ: trascorre la giornata da dopo il pranzo, compreso il pernotto presso la Per_2
madre e la sorella;
MARTEDÌ: e la sorella trascorrono la giornata dal padre compreso il pernotto;
Per_2
MERCOLEDÌ: rimane dal padre e dopo la scuola rientra a casa della Per_2 Per_1
madre;
GIOVEDÌ: trascorre la giornata da dopo il pranzo, compreso il pernotto presso la Per_2
madre e la sorella;
VENERDÌ: e trascorrono la giornata dal padre, compreso il pernotto;
Per_2 Per_1
- 1 - WEEK-END alternati.
Le festività estive, natalizie e pasquali saranno alternate tra i genitori.
Ciascun genitore provvederà autonomamente, nel corso del periodo di permanenza dei figli presso di sé, al loro mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico al momento verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
Dal momento in cui la casa familiare verrà venduta all'asta l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora CP_1
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora anche qualora la stessa CP_1 dovesse reperire una nuova abitazione in data antecedente alla vendita all'asta. In questo caso l'assegnazione della casa familiare cesserà ed il signor potrà rientrare a vivere Pt_1 all'interno dell'immobile nel momento in cui la signora si sarà stabilizzata nel nuovo CP_1
alloggio.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.7.2024 ha chiesto, a modifica delle condizioni di Parte_1
separazione disciplinate dalla sentenza n. 359/2023 emessa dal Tribunale di Ancona il
22.03.2023 e in parte riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 473/2024 del
19.03.2024, di collocare il figlio prevalentemente presso di sé ponendo a carico della Per_2
convenuta la somma di euro 200 mensili a titolo di mantenimento ordinario del minore.
2. si è regolarmente costituita in giudizio e non si è opposta alla domanda Controparte_1
formulata dal ricorrente relativamente al collocamento prevalente del figlio ma con Per_2 riferimento all'aspetto economico ha chiesto di confermare quanto previsto in sede di separazione
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico, che il ??? ha espresso parere favorevole.
4. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 29.1.2025 hanno chiesto al Giudice delegato ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in
- 2 - decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che:
- entrambe le parti sono concordi nel ritenere che voglia essere collocato Per_2
prevalentemente presso il padre, circostanza che dunque rende l'ascolto del minore superfluo;
- qualora l'ex casa familiare venisse venduta all'asta la signora dovrebbe andare alla CP_1
ricerca di un nuovo alloggio, sostenendone i costi anche se non interamente da sola in quanto potrà beneficiare del contributo del nuovo compagno;
- i tempi di visita consentiranno a di trascorrere molto tempo con entrambi i genitori Per_2
e con la sorella . Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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