Sentenza breve 30 gennaio 2026
Decreto collegiale 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 30/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2634 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Venezia in data 15 ottobre 2025, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015, la revoca immediata delle misure di accoglienza, e per la condanna dell’Amministrazione al ripristino delle misure di accoglienza in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Prefetto della Provincia di Venezia ha disposto nei confronti del ricorrente - richiedente la protezione internazionale e ospitato in un centro di accoglienza con la moglie e due figlie minori - la revoca delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 evidenziando in motivazione che: A) dalla verifica della banca dati «Unilav» il ricorrente risulta aver instaurato un rapporto di lavoro, attualmente a tempo indeterminato, a far data dal 4 febbraio 2025, con retribuzioni superiori all’assegno sociale; B) dalla documentazione acquisita dallo stesso ricorrente, risulta che egli, sino al mese di luglio 2025, ha percepito un reddito netto di € 5.365,00; C) ciò dimostrerebbe la sussistenza di mezzi economici sufficienti, ostativi alla permanenza nel sistema di accoglienza.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo la violazione degli articoli 14 e 23 del decreto legislativo n. 140/2005, anche alla luce di quanto disposto dalla Direttiva 2013/33/UE, nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili, perché: A) la Prefettura «ha svolto la verifica sul possesso dei mezzi di sussistenza solo sulla base di un asserito superamento dell’ammontare dell’assegno sociale previsto per un soggetto singolo, senza considerare che il ricorrente è accolto con la moglie e i figli e che i suoi guadagni servono per sostentare l’intero nucleo familiare» (primo motivo); B) la Prefettura ha erroneamente ritenuto di poter valutare la situazione reddituale del ricorrente «non sulla base di quanto dallo stesso già percepito, ma di una valutazione prognostica dei redditi futuri» , senza considerare però che tale criterio valutativo non è previsto dalla normativa vigente (secondo motivo); C) il provvedimento non tiene conto della normativa europea in materia di accoglienza, recepita dal decreto legislativo n. 140/2005, perché l’intenzione del legislatore europeo non è «istituire un meccanismo rigido di revoca dell’accoglienza, basato su un criterio unicamente economico» , bensì «prevedere un percorso modulato di accompagnamento all’autonomia in base alla vulnerabilità del soggetto e alle sue concrete condizioni attuali di reddito capaci di garantirne un’esistenza dignitosa, per sé e per il suo nucleo familiare».
Quindi il ricorrente chiede altresì al Tribunale di sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché quest’ultima si esprima sulla seguente quesitone interpretativa: «Se osti all’attuazione della Direttiva n. 33/2013 e all’applicazione del principio di proporzionalità la previsione di cui all’art. 23 del Decreto legislativo n. 142/2015, il quale prevede esclusivamente la revoca totale delle misure di accoglienza e non anche la possibilità di ridurre le stesse proporzionalmente alle circostanze di fatto, all’esito di una valutazione caso per caso che tenga anche in considerazione le necessità del nucleo familiare di cui il richiedente asilo fa parte, lasciando invece il richiedente totalmente privo di accoglienza ed assistenza sul territorio e senza garanzia di poter godere di un tenore di vita dignitoso».
In subordine il ricorrente chiede la diretta applicazione delle Direttiva 2013/33/UE e dei principi sanciti in materia dalla Corte di Giustizia Europea, con conseguente disapplicazione della normativa italiana contrastante, ribadendo che: A) il ricorrente, «non essendo accolto in Italia da solo ma con i suoi congiunti, non solo non aveva ancora superato il parametro normativo previsto dalla legislazione domestica su base annua per i soggetti coniugati, ma, ancor più, avendo appena iniziato un percorso lavorativo, caratterizzato da contratti brevi a tempo determinato, non godeva di un’autonomia patrimoniale tale da permettergli di poter mantenere un tenore di vita dignitoso, per lui e la sua famiglia, una volta uscito dal centro di accoglienza» ; B) «è impossibile affittare una casa e provvedere alle necessità di un nucleo familiare composto da quattro persone con un reddito netto di circa € 5.365,00».
3. Il Ministero dell’Interno, benché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Nel merito, sono fondate le censure incentrate sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e sulla violazione dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015, in combinato disposto con gli articoli 23, comma 2, e 17 del decreto legislativo n. 142/2015. Difatti dalla motivazione del provvedimento impugnato non risulta che l’Amministrazione abbia tenuto nella dovuta considerazione la situazione familiare del ricorrente e, in particolare, la presenza della consorte e di due figli minori.
3. Innanzi tutto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 142/2015, “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure d’accoglienza del presente decreto” , mentre il terzo comma del medesimo art. 14 dispone, al terzo periodo, come segue: “La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015, “Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all’articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: ... d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti; ...” . Tuttavia l’art. 23 del decreto legislativo n. 142/2015 disponeche le misure previste da tale articolo “sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17” (comma 2) e - per quanto interessa in questa sede - che le misure di accoglienza “tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori ” (comma 1).
4. A fronte di tale quadro normativo il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia erroneamente ritenuto di essere senz’altro tenuta a disporre la revoca delle misure di accoglienza «a seguito dell’accertamento della disponibilità da parte dell’ospite di mezzi economici sufficienti anche a seguito di una valutazione prognostica sull’acquisizione degli stessi» , avuto riguardo anche al «continuo afflusso di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale nei cui confronti devono essere disposte le misure di accoglienza previste dalla vigente normativa».
Difatti la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 ottobre 2024, n. 2569), anche di questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 9 giugno 2025, n. 917 e 31 marzo 2025, n. 450), ha già evidenziato che, laddove siano presenti all’interno del nucleo familiare dell’interessato soggetti qualificati dalla legge come “fragili” , l’amministrazione procedente deve tener conto della “specifica situazione” di tali soggetti e ponderare attentamente le esigenze di tutela a essi riferibili, che non possono essere assorbite tout court nella valutazione relativa al reddito prodotto dall’unico soggetto occupato all’interno del nucleo familiare, né essere considerate automaticamente recessive in caso di superamento della soglia reddituale indicata dalla legge per la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza. Ciò è escluso non solo dal tenore della disposizione nazionale di cui al citato art. 17, che delinea un sistema in cui è centrale la valutazione della condizione di fragilità dei soggetti che beneficiano delle misure di accoglienza, ma anche dall’art. 23 della Direttiva 2013/33/UE, secondo il quale “l’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori”.
5. Pertanto la domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame dev’essere accolta, avendo l’Amministrazione tenuto conto - ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato - solamente del reddito percepito dal ricorrente.
Per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, con assorbimento delle restanti censure e fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che potrà rivalutare, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la situazione familiare del ricorrente, tenendo conto non solo della sua situazione reddituale, ma anche della presenza della consorte e di due figli minori.
Non si rende, invece, necessario pronunciare sulla separata domanda con cui il ricorrente chiede che venga ordinato all’Amministrazione di ripristinare con effetto immediato le misure di accoglienza, perché il ricorrente medesimo ha rappresentato che gli è stato concesso di permanere - seppure temporaneamente, ossia nelle more dell’esame della domanda cautelare - nel centro ove è ospitato, in modo da non dover separare il nucleo familiare che ivi risiede.
6. Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 3 del 13 gennaio 2026, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio e alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dei ricorrenti, per la quale si provvederà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita, documentata istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare nel termine indicato in motivazione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL PO, Presidente
EA De Col, Primo Referendario
EA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AN | RL PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.