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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3239/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mentana - Piazza Della Repubblica N. 6 00013 Mentana RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 25/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2657 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATER della Provincia di Roma ha impugnato l'avviso di accertamento n.2657/2023 relativo a IMU 2021 emesso dal Comune di Mentana e notificato il 4/8/2023, chiedendone l'annullamento, eccependo la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'IMU agli immobili di proprieta ATER in quel comune in quanto non è mai intervenuta convenzione tra il
Comune e l'ATER per la costituzione di diritto di superficie sui terreni comunali sui quali sono stati edificati i fabbricati destinati ad edilizia assistenziale pubblica.
Inoltre sostiene la ricorrente di non essere tenuta al pagamento dell'imposta in ragione della natura di edilizia assistenziale pubblica dei fabbricati destinati ad ospitare nuclei familiari svantaggiati ed a basso reddito.
Si è costituito il Comune di Mentana chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 14422/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso di ATER con condanna alle spese.
L'ATER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza, sospensione rigettata da questa Corte con provvedimento del 23/9/2025. Si è costituito in appello il Comune chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto non notificato al Comune di Mentana e nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato riportandosi a quanto già dedotto in primo grado, con condanna alle spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal
Comune di Mentana circa l'omessa notifica al comune dell'appello, notifica della quale non sarebbe stata fornita la prova.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
A mente dell'art. 22 comma 1 del d.lgs n. 546/92, richiamato dall'art. 53 c.1, ai fini della corretta costituzione in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare, a pena di inammissibilità, il ricorso in originale o copia dello stesso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale o, nel caso di atti inviati con modalità telematiche, la pec di consegna del ricorso al destinatario in formato msg o eml.
In mancanza di deposito nel termine previsto di detta documentazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attenendo l'adempimento al riscontro della tempestività della costituzione e l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del processo, né è sanabile con la costituzione del convenuto (Cass. n. 786/2026 e Cass. n. 31879/2022).
Nel caso in esame dalla verifica del fascicolo telematico dell'appellante ATER e del fascicolo d'ufficio, non risulta depositata né la ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale, né i files in formato msg o eml della pec di consegna del ricorso al destinatario Comune di Mentana.
Conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 14422/2024 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate. Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3239/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mentana - Piazza Della Repubblica N. 6 00013 Mentana RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 25/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2657 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATER della Provincia di Roma ha impugnato l'avviso di accertamento n.2657/2023 relativo a IMU 2021 emesso dal Comune di Mentana e notificato il 4/8/2023, chiedendone l'annullamento, eccependo la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'IMU agli immobili di proprieta ATER in quel comune in quanto non è mai intervenuta convenzione tra il
Comune e l'ATER per la costituzione di diritto di superficie sui terreni comunali sui quali sono stati edificati i fabbricati destinati ad edilizia assistenziale pubblica.
Inoltre sostiene la ricorrente di non essere tenuta al pagamento dell'imposta in ragione della natura di edilizia assistenziale pubblica dei fabbricati destinati ad ospitare nuclei familiari svantaggiati ed a basso reddito.
Si è costituito il Comune di Mentana chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 14422/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso di ATER con condanna alle spese.
L'ATER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza, sospensione rigettata da questa Corte con provvedimento del 23/9/2025. Si è costituito in appello il Comune chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto non notificato al Comune di Mentana e nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato riportandosi a quanto già dedotto in primo grado, con condanna alle spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal
Comune di Mentana circa l'omessa notifica al comune dell'appello, notifica della quale non sarebbe stata fornita la prova.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
A mente dell'art. 22 comma 1 del d.lgs n. 546/92, richiamato dall'art. 53 c.1, ai fini della corretta costituzione in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare, a pena di inammissibilità, il ricorso in originale o copia dello stesso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale o, nel caso di atti inviati con modalità telematiche, la pec di consegna del ricorso al destinatario in formato msg o eml.
In mancanza di deposito nel termine previsto di detta documentazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attenendo l'adempimento al riscontro della tempestività della costituzione e l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del processo, né è sanabile con la costituzione del convenuto (Cass. n. 786/2026 e Cass. n. 31879/2022).
Nel caso in esame dalla verifica del fascicolo telematico dell'appellante ATER e del fascicolo d'ufficio, non risulta depositata né la ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale, né i files in formato msg o eml della pec di consegna del ricorso al destinatario Comune di Mentana.
Conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 14422/2024 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate. Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri