Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1036
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità dell'appello per omessa notifica

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità in quanto l'appellante non ha depositato la prova della notifica dell'appello al Comune di Mentana, come richiesto dall'art. 22, comma 1 del d.lgs n. 546/92.

  • Inammissibile
    Carenza dei presupposti per l'applicazione dell'IMU

    La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello, confermando implicitamente la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1036
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1036
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo