Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6533 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16386 del 2022, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Sacchetti, elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 138, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
A.s.l. “Roma 1”, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mollo e Michele Cristoni ed elettivamente domiciliata presso la sede aziendale in Roma, borgo Santo Spirito n. 3, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio della A.s.l. intimata sulla richiesta di erogazione diretta o indiretta del trattamento BA alla minore -OMISSIS-; e per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere, a carico del Servizio sanitario il trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale BA, e per l’effetto, condannare la A.s.l. intimata a sostenere le spese pari a n. 40 ore settimanali di terapia BA, ricevute attualmente da terzi, per almeno 48 mesi o, comunque, nella misura e nella durata che il Giudice riterrà più opportune, a decorrere dalla notifica del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. ZI TI e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 10.06.2022, veniva depositato dai ricorrenti genitori un ricorso, ex art. 700 c.p.c., presso il Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro, per chiedere la condanna della A.s.l. “Roma 1” all’erogazione diretta o indiretta del trattamento BA ( applied behavior analysis ) alla figlia minore, affetta da disturbo della relazione e del linguaggio, per quaranta ore settimanali, per un minimo di quarantotto mesi.
In data 11.07.2022, si costituiva in giudizio la A.s.l. la quale, sulla scorta dell’ordinanza Cassazione civile S.U. n. 1781/2022, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito.
In data 25.09.2022, il giudice del lavoro, a scioglimento della riserva tenuta alla precedente udienza del 14.09.2022, provvedeva con ordinanza, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione e indicando questo T.a.r. quale giudice nazionale munito di giurisdizione.
I ricorrenti, pertanto, notificano e depositano in data 22.12.2022, il ricorso in epigrafe indicato, per chiedere l’annullamento del silenzio dell’A.s.l. intimata sulla richiesta di erogazione diretta o indiretta del trattamento BA alla minore -OMISSIS-; nonché per l’accertamento del diritto della minore a ricevere, a carico del Servizio sanitario il trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale BA, e per l’effetto, condannare la A.s.l. intimata a sostenere le spese pari a n. 40 ore settimanali di terapia BA, ricevute attualmente da terzi, per almeno 48 mesi o, comunque, nella misura e nella durata ritenute più opportune, a decorrere dalla notifica del ricorso.
Deducono che, in data 24.02.2016, a seguito della relazione clinica della dott.ssa -OMISSIS-, la minore è stata valutata dal dott. -OMISSIS- dell’ospedale “Fatebenefratelli” di Roma, in qualità di neonatologo e neuropsichiatra il quale, oltre a evidenziare le problematiche relazionali ha prescritto un trattamento di psicomotricità con cadenza di almeno due sedute settimanali, oltre a consigliare “ test specifici per -OMISSIS-(-OMISSIS-) di supporto diagnostico, valutazioni psicodinamiche seriate e il costante, fattivo coinvolgimento della diade genitoriale ”.
In data 06.04.2016, la Commissione medica per le invalidità della A.s.l. ha riconosciuto alla minore l’ -OMISSIS- grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con prima revisione ad aprile 2018, successivamente confermata con revisione del febbraio 2023.
In data 27.03.2017, il dott. -OMISSIS- del Policlinico “Gemelli” ha diagnosticato alla minore un disturbo della relazione e della comunicazione, inquadrabile nell’ambito dello spettro autistico.
Nelle date del 26 giugno e 12 luglio 2017, è stata eseguita un’ulteriore valutazione che, nelle conclusioni del verbale eseguito dall’equipe del dott. -OMISSIS-, ha accertato quanto segue: “ la piccola -OMISSIS-presenta un -OMISSIS- che necessita di supporto molto significativo… tale quadro è associato a importante ritardo dello sviluppo psicomotorio e assenza di linguaggio… per quanto riguarda la terapia potrebbe essere utile iniziare trattamento cognitivo-comportamentale tipo BA in associazione alla terapia psicomotoria ”.
In data 07.09.2017, la A.s.l. intimata, aderendo solo parzialmente alle tesi del dott. -OMISSIS-, ha riconosciuto alla minore le ore di sostegno didattico. In data 19.02.2018, ha poi riconosciuto la necessità della presenza di un adulto per tutte le attività della routine quotidiana, senza far cenno alla terapia relativa al trattamento di tipo BA.
I ricorrenti, dall’anno 2018, di propria iniziativa e a spese proprie (circa € 10.000,00), hanno iniziato a portare la figlia presso il centro riabilitativo “-OMISSIS-”, per sedute di logopedia e neuropsicomotricità, rientranti nella terapia cognitivo-comportamentale di tipo BA, particolarmente efficace nell’aiutare i bambini affetti da autismo a migliorare le capacità comunicative e di apprendimento e ridurre i comportamenti disfunzionali. I ricorrenti hanno chiesto più volte, nelle vie brevi, il sostegno da parte della A.s.l. e il ristoro delle spese sostenute senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno.
In diritto, i ricorrenti – facendo riferimento alla vigente normativa - deducono l’interesse e il diritto della figlia minore all’erogazione della prestazione sanitaria richiesta al Servizio sanitario nazionale, sussistendo le evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute.
L’art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (recante “ Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza ”), stabilisce quanto segue: “ Il Servizio sanitario nazionale, assicura attraversi risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 Dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute , dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il comma 7 del medesimo art. 1 prevede che: “ Sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”.
La prestazione deve essere garantita, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito dei conferimenti previsti dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
La legge 18.08.2015 n. 134, all’art. 2, prevede altresì che: “ l’Istituto superiore di sanità aggiorni le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
All’art. 3 la citata legge n. 134/2015 aggiunge che: “ l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamenti individualizzato mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 definisce i nuovi “ Livelli Essenziali di Assistenza” e, all’art. 60, conferma i contenuti della legge n. 134/2015 prevendo, al comma 1, quanto segue: “Ai sensi della legge del 18 agosto 2015 n. 134, il servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ”.
Anche le Linee-guida dell’Istituto superiore di sanità, in particolare le n. 21 pubblicate nel 2011, stabiliscono che i trattamenti basati sull’BA, ottengono risultati migliori rispetto ai trattamenti standard. Studi di metanalisi dimostrano come il trattamento BA porti a risultati migliori per lo sviluppo del Q.I, delle abilità comunicative e della capacità di comprensione del linguaggio rispetto agli altri trattamenti.
Si costituisce la A.s.l. intimata, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, deduce l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione del PRI, nonché l’infondatezza dei motivi di gravame. Conclude per la reiezione.
All’udienza straordinaria, tenutasi in modalità telematica il 10 aprile 2026, per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
La domanda di condanna dell'A.s.l. al riconoscimento del diritto di un -OMISSIS-a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. c), c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), non essendovi dubbio che, in presenza di un pubblico servizio, debba considerarsi impugnabile, quale provvedimento negativo, l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente (cfr.: Cass. civile, S.U., ordinanza n. 1781 del 20.01.2022 - Rv. 663724 - 01).
III – Il ricorso è inammissibile, stante il difetto di interesse.
IV – Come eccepito dalla resistente, la mancata impugnazione del PRI ( Progetto riabilitativo individuale di terapia neuro-psicomotoria integrata e logopedia) determina l’inammissibilità del gravame.
Infatti, il PRI (di cui è cenno nella nota prot. n. 037259 del 27.02.2026, allegato n. 4 del deposito del 27.02.2026 della ASL Roma 1), prevedeva un intervento psicoeducativo basato sui principi BA, per 8 ore/sett.; tale progetto non è stato sottoposto a sindacato giurisdizionale tramite apposita impugnazione (sulla necessità di impugnazione specifica del PRI, cfr.: ordinanza T.a.r. Lazio Roma, sez. III-quater, n. 1833/2023). La mancata impugnazione di quell’atto, a cui parte ricorrente di fatto ha prestato acquiescenza, pregiudica l’esame del petitum , rendendo inutile ogni decisione su di esso.
V - Inoltre, al netto dell’eccepita e rilevata inammissibilità del gravame, vi sarebbe anche un ulteriore plausibile profilo di improcedibilità del medesimo, per sopravvenuto difetto di interesse.
Infatti, sempre stando a quel che la ASL riferisce, nella nota prot. n. 037259 del 27.02.2026, “ dal 2024 il PRI si è focalizzato sull’intervento di terapia occupazionale, fino alla chiusura del progetto nel mese di Luglio 2025… La condivisione della chiusura del progetto riabilitativo presso il Centro -OMISSIS-, ex art. 26, è avvenuta in data 6-11-2024 attraverso un colloquio con il genitore alla presenza del medico NPI del TSMREE14 (dott.ssa -OMISSIS-) e del medico del Centro -OMISSIS- (dott.ssa -OMISSIS-). A ridosso della data di chiusura del progetto è stato effettuato un ulteriore colloquio a distanza con la madre e con la dott.ssa -OMISSIS- in modo da ridefinire la progettualità della minore. Si sottolinea che la chiusura del progetto in convenzione con la ASL ha come motivazione l’età anagrafica della minore e la necessità di focalizzare l’intervento sul rinforzo delle autonomie generali e sociali della ragazza, attraverso il servizio SAISH domiciliare. Quanto su scritto è stato condiviso con la famiglia. La madre della minore, a termine del percorso riabilitativo ex art. 26 ha esplicitato la sua volontà di proseguire la terapia BA in regime privato presso il Centro -OMISSIS-, con frequenza di 3 v/settimana per un totale di 9 ore/settimanali ”.
In sostanza, le sopravvenute decisioni della ASL sul percorso riabilitativo della minore sono state condivise dalla genitrice ricorrente (o quantomeno non sono state contestate in questa sede, con motivi aggiunti), dal che discende l’improcedibilità del gravame, per il sopravvenuto difetto di interesse.
VI – In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Sussistono giustificate ragione per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI TI, Presidente, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.