Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 952
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per irregolarità nella notificazione delle cartelle di pagamento sottese

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento da parte della Regione Calabria e dell'Agente per la riscossione. In particolare, è stata ritenuta valida la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per una delle cartelle, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione, e che l'altra cartella è stata comunque notificata a mani proprie della ricorrente. Inoltre, l'intimazione di pagamento successiva non è stata impugnata, rendendo caduca ogni eccezione sulla regolarità della notifica della cartella sottesa. La motivazione degli atti impugnati è stata ritenuta corretta per relationem.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti vantati

    La Corte ha ritenuto infondata la dedotta prescrizione, dato il rispetto del termine triennale per i crediti principali e accessori.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di intimazione per irregolarità nella notificazione delle cartelle di pagamento sottese

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento da parte della Regione Calabria e dell'Agente per la riscossione. In particolare, è stata ritenuta valida la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per una delle cartelle, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione, e che l'altra cartella è stata comunque notificata a mani proprie della ricorrente. Inoltre, l'intimazione di pagamento successiva non è stata impugnata, rendendo caduca ogni eccezione sulla regolarità della notifica della cartella sottesa. La motivazione degli atti impugnati è stata ritenuta corretta per relationem.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti vantati

    La Corte ha ritenuto infondata la dedotta prescrizione, dato il rispetto del termine triennale per i crediti principali e accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 952
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 952
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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