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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Domenica Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 094202300002629000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011045160000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6216/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249011045160000, notificata in data 05.11.2024, nonché avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300002629000, notificata in data 07.11.2024, deducendo l'illegittimità degli atti impugnati in relazione a presunte irregolarità e omissioni nella notificazione delle cartelle di pagamento sottese, afferenti tassa automobilistica per le annualità 2015, 2017 e 2018. La ricorrente esponeva di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento presupposte e degli eventuali avvisi di accertamento o bonari, deducendo che gli atti impugnati costituivano il primo atto con cui era venuta a conoscenza della pretesa tributaria;
assumeva pertanto la nullità e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, la quale depositava controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, deducendo la regolare notificazione degli atti presupposti e l'infondatezza delle censure articolate dalla ricorrente;
la parte resistente chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale resisteva al ricorso deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto, rappresentando di avere regolarmente notificato le cartelle di
2 pagamento sottese agli atti impugnati e gli atti successivi, con interruzione dei termini di prescrizione e decadenza;
l'Agente per la riscossione eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla fase prodromica di accertamento, imputabile esclusivamente all'ente impositore.
Successivamente, la sig.ra Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa di replica, contestando la documentazione prodotta dalle parti resistenti e insistendo sull'asserita illegittimità delle notificazioni delle cartelle di pagamento, deducendo l'assenza dei presupposti per il ricorso alla notificazione mediante deposito presso la Casa comunale e ribadendo l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti.
All'udienza del 21.10.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Premesso che l'intimazione di pagamento n. 09420249011045160000 si riferisce alla sola cartella n. 09420220007840142000, mentre la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300002629000 è stata per omesso versamento delle cartelle di pagamento n. 0942020000880629000 e n. 09420220007840142000, osserva la Corte adita che dalla documentazione prodotta dalla Regione Calabria e dall'Agente per la riscossione è provato che: la Regione Calabria ha provveduto alla regolare notifica degli avvisi di accertamento con lettera raccomandata consegnata a mani dell'odierna ricorrente in data 19.2.2021; che, in ogni caso, una siffatta regolare notifica è resa ultronea dalla circostanza che la medesima ricorrente ha omesso successivamente la notifica non solo dei detti avvisi di accertamento, ma anche delle cartelle di pagamento che fanno riferimento a tali crediti regionali;
l'AdER, infatti, ha allegato la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 09420200008802629000, notificata in data 19.03.2022 (allegato n. 6) avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2015 di € 335,53 e n. 09420220007840142000 notificata in data 02.12.2022 (allegato n. 4) avente ad oggetto la tassa automobilistica anni 2017 e 2018 di € 1.008,22; quanto a tale seconda cartella di pagamento, dalla documentazione allegata in copia emerge un primo, infruttuoso tentativo di notifica operato in data 10.5.2022; a tale adempimento ha fatto seguito in data 28.10.2022 l'invio di raccomandata confermativa di avvenuto deposito presso la Casa comunale con riconsegna del plico in data 21.12.2022; assume AdER che la riconsegna del plico al mittente sarebbe avvenuta per compiuta giacenza;
tale profilo della notifica non è stato contestato dalla ricorrente, la quale ha piuttosto contestato che il
3 procedimento di notifica (di entrambe le cartelle) sia stato quello dell'art. 140 Cpc senza che si sia attestata l'esecuzione delle “dovute ricerche del destinatario”; valga in proposito ricordare che, per costante giurisprudenza, “Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata” (Cass. sez. 6, 11/03/2021, n. 6804) e l'attestazione dell'avvenuto tentativo di notifica è, come detto, stata prodotta da AdER;
quanto alla cartella di pagamento n. 0942020000880629000, in ogni caso, in data 11.07.2024 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'intimazione di pagamento n. 09420249001543590000 (allegato n. 5) con primo tentativo di notifica l'8.5.2024 e spedizione della raccomandata CAD l'11.7.2024; tale atto non risulta comunque impugnato dalla ricorrente con conseguentemente caducazione di ogni eccezione relativa alla regolarità della notifica della citata cartella di pagamento;
la quale ha comunque ricevuto la notifica a mani proprie del detto atto a mezzo raccomandata consegnata in data 8.3.2022 (v. allegato n. 6). Ne risulta l'infondatezza dei motivi proposti anche con riferimento alla pretesa prescrizione (stante il rispetto del termine triennale sia per i crediti principali che per quelli accessori) sia quanto alla motivazione dell'atto impugnato che reca una corretta e completa motivazione stante il rinvio per relationem ad atti conosciuti o conoscibili dalla ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo per ciascuna parte costituita, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
(firmato digitalmente)
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Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Domenica Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 094202300002629000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011045160000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6216/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249011045160000, notificata in data 05.11.2024, nonché avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300002629000, notificata in data 07.11.2024, deducendo l'illegittimità degli atti impugnati in relazione a presunte irregolarità e omissioni nella notificazione delle cartelle di pagamento sottese, afferenti tassa automobilistica per le annualità 2015, 2017 e 2018. La ricorrente esponeva di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento presupposte e degli eventuali avvisi di accertamento o bonari, deducendo che gli atti impugnati costituivano il primo atto con cui era venuta a conoscenza della pretesa tributaria;
assumeva pertanto la nullità e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, la quale depositava controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, deducendo la regolare notificazione degli atti presupposti e l'infondatezza delle censure articolate dalla ricorrente;
la parte resistente chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale resisteva al ricorso deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto, rappresentando di avere regolarmente notificato le cartelle di
2 pagamento sottese agli atti impugnati e gli atti successivi, con interruzione dei termini di prescrizione e decadenza;
l'Agente per la riscossione eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla fase prodromica di accertamento, imputabile esclusivamente all'ente impositore.
Successivamente, la sig.ra Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa di replica, contestando la documentazione prodotta dalle parti resistenti e insistendo sull'asserita illegittimità delle notificazioni delle cartelle di pagamento, deducendo l'assenza dei presupposti per il ricorso alla notificazione mediante deposito presso la Casa comunale e ribadendo l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti.
All'udienza del 21.10.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Premesso che l'intimazione di pagamento n. 09420249011045160000 si riferisce alla sola cartella n. 09420220007840142000, mentre la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300002629000 è stata per omesso versamento delle cartelle di pagamento n. 0942020000880629000 e n. 09420220007840142000, osserva la Corte adita che dalla documentazione prodotta dalla Regione Calabria e dall'Agente per la riscossione è provato che: la Regione Calabria ha provveduto alla regolare notifica degli avvisi di accertamento con lettera raccomandata consegnata a mani dell'odierna ricorrente in data 19.2.2021; che, in ogni caso, una siffatta regolare notifica è resa ultronea dalla circostanza che la medesima ricorrente ha omesso successivamente la notifica non solo dei detti avvisi di accertamento, ma anche delle cartelle di pagamento che fanno riferimento a tali crediti regionali;
l'AdER, infatti, ha allegato la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 09420200008802629000, notificata in data 19.03.2022 (allegato n. 6) avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2015 di € 335,53 e n. 09420220007840142000 notificata in data 02.12.2022 (allegato n. 4) avente ad oggetto la tassa automobilistica anni 2017 e 2018 di € 1.008,22; quanto a tale seconda cartella di pagamento, dalla documentazione allegata in copia emerge un primo, infruttuoso tentativo di notifica operato in data 10.5.2022; a tale adempimento ha fatto seguito in data 28.10.2022 l'invio di raccomandata confermativa di avvenuto deposito presso la Casa comunale con riconsegna del plico in data 21.12.2022; assume AdER che la riconsegna del plico al mittente sarebbe avvenuta per compiuta giacenza;
tale profilo della notifica non è stato contestato dalla ricorrente, la quale ha piuttosto contestato che il
3 procedimento di notifica (di entrambe le cartelle) sia stato quello dell'art. 140 Cpc senza che si sia attestata l'esecuzione delle “dovute ricerche del destinatario”; valga in proposito ricordare che, per costante giurisprudenza, “Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata” (Cass. sez. 6, 11/03/2021, n. 6804) e l'attestazione dell'avvenuto tentativo di notifica è, come detto, stata prodotta da AdER;
quanto alla cartella di pagamento n. 0942020000880629000, in ogni caso, in data 11.07.2024 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'intimazione di pagamento n. 09420249001543590000 (allegato n. 5) con primo tentativo di notifica l'8.5.2024 e spedizione della raccomandata CAD l'11.7.2024; tale atto non risulta comunque impugnato dalla ricorrente con conseguentemente caducazione di ogni eccezione relativa alla regolarità della notifica della citata cartella di pagamento;
la quale ha comunque ricevuto la notifica a mani proprie del detto atto a mezzo raccomandata consegnata in data 8.3.2022 (v. allegato n. 6). Ne risulta l'infondatezza dei motivi proposti anche con riferimento alla pretesa prescrizione (stante il rispetto del termine triennale sia per i crediti principali che per quelli accessori) sia quanto alla motivazione dell'atto impugnato che reca una corretta e completa motivazione stante il rinvio per relationem ad atti conosciuti o conoscibili dalla ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo per ciascuna parte costituita, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
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