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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10390/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259009107512000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21703/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento indicato in epigrafe a lui notificato in data 24.03.2025 da A.D.E.R. per conto della
Regione Campania relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018 per l'importo complessivo di € 404,34.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica delle cartella e la prescrizione del credito tributario nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo l'infondatezza del ricorso depositando la documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale al contribuente in data 18.03.2024.
La Regione Campania, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
L'A.D.E.R. ha prodotto in giudizio copia della documentazione relativa alla notifica a mezzo pec all'indirizzo del contribuente in data 18.03.2024 della cartella esattoriale posta a fondamento del sollecito di pagamento impugnato. La suddetta cartella non è stata impugnata ed il suo contenuto è divenuto definitivo.
Ne deriva l'assoluta infondatezza della eccezione di prescrizione non essendo decorso il relativo termine triennale previsto dall'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato si rileva che nello stesso si fa riferimento per relationem alla cartella esattoriale sopra indicata nella quale viene compiutamente indicato il numero di targa del veicolo per il quale si è rilevato l'omesso pagamento.
Il ricorso appare, quindi, palesemente infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di
ADER che si liquidano in complessivi euro 300,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10390/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259009107512000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21703/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento indicato in epigrafe a lui notificato in data 24.03.2025 da A.D.E.R. per conto della
Regione Campania relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018 per l'importo complessivo di € 404,34.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica delle cartella e la prescrizione del credito tributario nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo l'infondatezza del ricorso depositando la documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale al contribuente in data 18.03.2024.
La Regione Campania, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
L'A.D.E.R. ha prodotto in giudizio copia della documentazione relativa alla notifica a mezzo pec all'indirizzo del contribuente in data 18.03.2024 della cartella esattoriale posta a fondamento del sollecito di pagamento impugnato. La suddetta cartella non è stata impugnata ed il suo contenuto è divenuto definitivo.
Ne deriva l'assoluta infondatezza della eccezione di prescrizione non essendo decorso il relativo termine triennale previsto dall'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato si rileva che nello stesso si fa riferimento per relationem alla cartella esattoriale sopra indicata nella quale viene compiutamente indicato il numero di targa del veicolo per il quale si è rilevato l'omesso pagamento.
Il ricorso appare, quindi, palesemente infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di
ADER che si liquidano in complessivi euro 300,00 oltre accessori come per legge.