Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 103
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità recupero costi per operazioni passive non documentate

    La Corte ritiene che le prestazioni siano inerenti all'attività d'impresa e che non sussistano elementi validi per contestarne la deducibilità fiscale. Il compenso è lasciato alla contrattazione delle parti e non si ravvisano incongruenze rilevanti.

  • Rigettato
    Legittimità recupero costi per difetto di competenza

    La Corte ritiene che, sebbene inerenti, i costi siano di competenza dell'anno 2019, anno di emissione della fattura, in quanto direttamente collegati alla determinazione del credito d'imposta e scomponibili in diverse annualità, con maturazione della competenza economica nell'anno.

  • Accolto
    Legittimità recupero costi per operazioni passive non documentate

    La Corte ritiene che le prestazioni siano inerenti all'attività d'impresa e che non sussistano elementi validi per contestarne la deducibilità fiscale. Il compenso è lasciato alla contrattazione delle parti e non si ravvisano incongruenze rilevanti.

  • Rigettato
    Legittimità recupero costi per difetto di competenza

    La Corte ritiene che, sebbene inerenti, i costi siano di competenza dell'anno 2019, anno di emissione della fattura, in quanto direttamente collegati alla determinazione del credito d'imposta e scomponibili in diverse annualità, con maturazione della competenza economica nell'anno.

  • Accolto
    Legittimità recupero costi per operazioni passive non documentate

    La Corte ritiene che le prestazioni siano inerenti all'attività d'impresa e che non sussistano elementi validi per contestarne la deducibilità fiscale. Il compenso è lasciato alla contrattazione delle parti e non si ravvisano incongruenze rilevanti.

  • Rigettato
    Legittimità recupero costi per difetto di competenza

    La Corte ritiene che, sebbene inerenti, i costi siano di competenza dell'anno 2019, anno di emissione della fattura, in quanto direttamente collegati alla determinazione del credito d'imposta e scomponibili in diverse annualità, con maturazione della competenza economica nell'anno.

  • Rigettato
    Richiesta di rideterminazione base imponibile

    La richiesta esula dall'oggetto del presente procedimento e non è accoglibile.

  • Altro
    Mancata applicazione continuazione sanzioni

    La Corte dichiara cessata materia del contendere in ordine al recupero di € 6.603,00 ai fini IRAP, oggetto di autotutela da parte dell'Ufficio. Per il resto, accoglie parzialmente nel resto come in parte motiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 103
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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