Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 06/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Diego Cianchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Arcese, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa RO LI FA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnano l’ordinanza con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire.
I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito nel Comune di -OMISSIS-, Via -OMISSIS- contraddistinto in catasto al -OMISSIS-, classificato come Zona “E agricola”, ricadente in zona sismica ed assoggettata a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.
In seguito a sopralluogo del -OMISSIS-, effettuato congiuntamente dal Servizio Urbanistica e dal Comando di Polizia Locale e relativo verbale di accertamento, è stata rilevata sulla proprietà dei ricorrenti la presenza delle seguenti opere, realizzate in assenza dei necessari atti di assenso e/o nulla osta, nonché del permesso di costruire:
Foglio-OMISSIS-:
1- Part. -OMISSIS-) - Unità edilizia delle dimensioni planimetriche di circa 5.50 ml x 2.50 ml ed altezza di circa 2.40 ml, con struttura in legno e tamponature in pannelli, ad uso deposito, oltre la presenza e lo stoccaggio di vari materiali sul terreno limitrofo;
2- Part. -OMISSIS-) - Unità edilizia delle dimensioni planimetriche di circa 1.60 ml x 1.80 ml ed altezza di circa 2.20 ml, con struttura e tamponature in legno, ad uso deposito;
3- Part. -OMISSIS- - Part. -OMISSIS-) - Muro di contenimento della lunghezza di circa 20.00 ml ed altezza di circa 3.00 ml in cemento armato, oltre passo carrabile della lunghezza di circa 4.00 ml con cancello metallico;
4- Part. -OMISSIS- – Part. -OMISSIS-) - Unità edilizia ad uso abitazione delle dimensioni planimetriche di circa 16.00 ml x 9.00 ml ed altezza interna di circa 2.85 ml, in cemento armato, con adiacente una tettoia dalle dimensioni planimetriche di circa 11.00 ml x 2.80 ml ed altezza interna di circa 2.70 ml, con struttura in legno;
5-Part. -OMISSIS-) - Tettoia delle dimensioni planimetriche di circa 5.50 ml x 4.00 ml ed altezza interna variabile da circa 3.40 ml a circa 2.80 ml, con struttura in legno, oltre muro di contenimento della lunghezza di circa 50.00 ml con altezza variabile da circa 2.00 ml a circa 1.40 ml in pietra;
6- Part. -OMISSIS-) - Unità edilizia ad uso abitazione delle dimensioni planimetriche di circa 9.00 ml x 6.00 ml ed altezza di circa 3.00 ml, con struttura in cemento armato;
7- Part. -OMISSIS- - Unità edilizia ad uso abitazione delle dimensioni di circa 9.00 ml x 9.00 ml ed altezza di circa 6.50 ml, con struttura in cemento armato, con adiacente tettoia delle dimensioni planimetriche di circa 3.50 ml x 10.00 ml ed altezza di circa 2.70 ml, con struttura in legno;
8- Part. -OMISSIS-) - Unità edilizia non ultimata, con struttura in cemento armato, delle dimensioni planimetriche di circa 9.00 ml x 9.00 ml ed altezza di circa 6.50 ml;
9- Part. -OMISSIS-)- Piazzale in cemento su differenti livelli altimetrici, di una superficie di circa 300 mq”.
Dal verbale di accertamento è emerso altresì:
- Si riscontra che le opere di cui ai punti precedenti, ricadono in zona di PRG del Comune di -OMISSIS-, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-, classificata zona “E” sottozona “E1” indicata come “Zona Agricola”, nella quale, trovano applicazione le norme previste dalla Legge Regionale del Lazio n. 33/99;
- Si specifica altresì, che il territorio del Comune di -OMISSIS- - classificato zona sismica - é soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01;
- Si riscontra che i fabbricati in oggetto ricadono in zona interessata di Vincolo Idro-geologico a norma del R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267;
- Inoltre si riscontra che i fabbricati in oggetto ricadono in zona interessata di vicolo PTPR Tav. B della Regione Lazio definita “Beni ricognitivi di legge Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lgs. 42/2004”;
……… Da una ricerca operata presso gli archivi del Comune di -OMISSIS- relativamente alle opere su descritte, si rileva che non sono rinvenuti titoli edilizi legittimanti, ovvero pratica/istanze edilizia riconducibili alla predetta proprietà sita in Via -OMISSIS-, Censita al Catasto Foglio-OMISSIS- Mappale -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (LT)”.
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’Ente ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere abusivamente realizzate sopradescritte e il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, con l'avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, i beni e l'area di sedime, nei limiti di cui all’art. 31 comma 3 D.P.R. 380/2001, saranno acquisiti di diritto al patrimonio comunale e si attiveranno le procedure per la demolizione coattiva, con aggravio di spese a carico del responsabile dell’abuso.
Nel ricorso la parte ricorrente lamenta:
I. Indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento. Nullità. In subordine, violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, D.P.R. 380/2001, 15, L.R. Lazio 15/2008 e 3, L. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, secondo parte ricorrente, emergerebbe un grave vulnus che determinerebbe la nullità dell’ordinanza di demolizione per indeterminatezza dell’oggetto, atteso che non sarebbero state specificate le opere eseguite in assenza di titolo, essendo in parte il fabbricato realizzato ante 1967. Il predetto lamentato vizio, in via subordinata, rileverebbe quale profilo di annullabilità del provvedimento impugnato.
II. Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione. Lesione del diritto di difesa.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare l’iter logico seguito per giungere alla decisione di procedere mediante un'ordinanza demolitoria, onde consentire agli stessi di vagliare la correttezza dell’operato dell’Ente.
III. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, D.P.R. 380/2001, 15, L.R. Lazio 15/2008, 3 e 7, L. 241/1990. Lesione del diritto di difesa. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Eccesso di potere.
I ricorrenti lamentano la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione culminato con l’ordinanza impugnata.
IV. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, D.P.R. 380/2001, 15, L.R. Lazio 15/2008 e 3, L. 241/1990. Difetto di motivazione. Mancata indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale nel caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione. Eccesso di potere.
Secondo i ricorrenti il provvedimento impugnato non avrebbe esattamente indicato l’area che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione sarebbe acquisita al patrimonio comunale, con conseguente violazione del diritto di difesa dei ricorrenti.
2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3. All’udienza camerale del 9 settembre 2025 questa sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, “ritenuto - ferma e impregiudicata ogni valutazione sul fumus - che le esigenze cautelari dei ricorrenti siano adeguatamente tutelabili, ai sensi dell’art. 55, comma 10 del cod. proc. amm., mediante la definizione del giudizio nel merito in tempi adeguatamente prossimi”, ha accolto l’istanza cautelare “ ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito” ed ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione in sede di merito del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è infondato nella sua complessità e, pertanto, va rigettato.
Il Collegio osserva preliminarmente che tutte le censure svolte in ricorso attengono a presunti vizi di natura formale dell’ordinanza di demolizione, non essendo messa in dubbio dai ricorrenti la mancanza di atti di assenso e/o nulla osta da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli da cui è interessata l’area in questione, né la necessarietà del permesso di costruire per l’esecuzione delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata.
5.1. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti, contiene l’esatta descrizione delle opere realizzate in assenza del titolo edilizio, riportando esattamente le risultanze del sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia locale in data -OMISSIS-, con indicazione dei dati catastali e della consistenza delle opere. Priva di pregio è la doglianza dei ricorrenti, secondo cui nel provvedimento impugnato non sarebbero state indicate le opere realizzate successivamente al 1967, essendo il fabbricato nel suo complesso realizzato in epoca anteriore al 1967. Tale assunto, infatti, è del tutto indimostrato da parte dei ricorrenti.
5.2. Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione impugnata, che non avrebbe consentito ai ricorrenti di verificare la correttezza dell’iter logico seguito dall’amministrazione per adottare la misura sanzionatoria della demolizione.
Per costante giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 21/03/2025, n. 2335) l’ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n. 1297).
Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, la P.A. per l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, non è tenuta a compiere ulteriori indagini in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico.
Nel caso di specie risulta soddisfatto l’obbligo di motivazione che, in subjecta materia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “è sufficientemente assolto, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto e rigidamente vincolato, con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione ”. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023),
5.3. Non coglie parimenti nel segno la censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione.
In primis, poiché gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n. 10722; Ta Lazio, Roma, Sezione seconda bis, 12 maggio 2025 n. 9118).
L’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non soggiace all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, una volta accertata la sussistenza delle condizioni per addivenire all’irrogazione della sanzione.
Ciò in quanto, essendo l’ordine di demolizione una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all’art. 7 cit. (Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Consiglio di Stato, Sezione III, 21 marzo 2025, n. 2335).
A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ad abundantiam, l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di demolizione con nota prot. -OMISSIS-, notificata ad entrambi ex art.140 c.p.c- poichè assenti, in data -OMISSIS-, così come risulta dalla relata di notifica del messo comunale (All 7 fascicolo del Comune ). In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento di demolizione, nessuna osservazione hanno formulato i ricorrenti nei termini di legge.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
5.4. Quanto all’omessa indicazione dell’area di sedime da acquisire, il provvedimento impugnato chiaramente esplicita che in caso di inottemperanza verrà acquisita di diritto al patrimonio comunale l’area distinta in catasto al Foglio-OMISSIS- Mappale -OMISSIS-, -OMISSIS- nei limiti previsti dall’Art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001”.
Ad ogni modo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che nel provvedimento di demolizione, la mancata indicazione dell'area di sedime può comunque essere colmata successivamente, mediante l'indicazione della stessa nel successivo procedimento amministrativo di acquisizione” (cfr. Consiglio di Stato, sezione settima, 31 ottobre 2025 n. 8487)
E’ stato infatti ritenuto che: “ La circostanza che l'ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato non contenga l'indicazione dell'effetto acquisitivo e non descriva l'area da acquisire non è causa di illegittimità dello stesso, atteso che l'effetto acquisitivo costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge, senza necessità dell'esercizio di alcun potere valutativo da parte dell'Autorità eccetto quello del mero accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi; per quanto invece riguarda l'indicazione dell'area da acquisire, il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l'esatta indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate .” (Tar Napoli, 1 agosto 2025 n. 5818; Consiglio di Stato sez. VI, 06/02/2018, n.755).
Alla luce di quanto superiormente argomentato sotto il profilo sanzionatorio, nella presente controversia trova spazio applicativo l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento laddove “ per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.0000/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati
LU De NA, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
RO LI FA IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LI FA IM | LU De NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.