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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1852/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/07/2025 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SENESE ITALIA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. MIRRA Parte_2
OTTAVIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Capua (CE) in data 27/07/2004; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia (16/07/2015); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la figliola minore resterà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo Per_1 disgiunto, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per . Per_1
3) La minore conserverà il domicilio prevalente presso la casa familiare sita in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Pietro Morelli, 14 ove vivrà unitamente alla madre.
4) Il papà potrà trascorrere con la figliola due pomeriggi di ogni settimana, ovvero il martedì e il venerdì dalle 14.15
(uscita da scuola della minore) alle 21.00, nonché a weekend alternati dalle 14.30 del venerdì alle 20 della domenica. Si precisa che il papà accompagnerà alle attività ludico/sportive pomeridiane che si svolgeranno nei giorni di sua Per_1 spettanza ovvero, per l'anno in corso, il venerdì pomeriggio alla scuola di Teatro e il martedì pomeriggio alla scuola Tennis
e provvederà agli accompagnamenti a feste/ incontri con amici durante il weekend di sua spettanza. Le parti di comune 2
accordo e con congruo anticipo potranno cambiare i giorni nella settimana in cui la bambina starà con il padre secondo le reciproche esigenze di studio e lavoro.
5) Durante le festività Natalizie salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche festeggiare insieme le festività, la figlia minore potrà rimanere con la madre o con il padre ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 dal 31.012 al 06.01. Le festività Pasquali verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con la madre o con il padre dal Venerdì Santo a martedì in Albis rispettando il principio annuale dell'alternanza.
6) La minore trascorrerà altresì con il papà la Festa del Papà, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, in deroga a quanto previsto nel calendario. Gli orari saranno quelli previsti nei giorni ordinari, in cui il sig. esercita il proprio diritto di visita. La minore trascorrerà parimenti con la madre, il giorno della Festa della Pt_2
Mamma, del di lei compleanno e onomastico, in deroga al su indicato calendario. trascorrerà, ove possibile, il Per_1 giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, con entrambi i genitori;
diversamente festeggerà, con il padre, ad anni alterni, il pranzo o la cena. Saranno altresì ripartiti, i restanti giorni festivi indicati sul calendario, tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza. Si precisa che nei periodi in cui le parti saranno costrette per brevi periodi ad assentarsi per motivi di lavoro (congressi, turni notturni, stage) le stesse previo congruo preavviso (almeno 7 giorni prima) si organizzeranno di volta in volta in modo che la figliola stia con l'uno o con l'altro genitore a seconda delle Per_1 necessità.
7) Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre, due settimane, anche non consecutive, tra luglio – agosto. Le parti definiranno dette settimane entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
8) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento solo per la figlia minore , verserà alla sig.ra Parte_2 Per_1
a mezzo bonifico, entro il giorno 27 di ogni mese, un assegno mensile di importo pari € 600,00, rivalutabili Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di S. Maria C.V.
9) L'assegno unico, in favore della minore, sarà ripartito nella misura del 50% tra i genitori.
10) Le parti altresì, in relazione ai beni immobili in comproprietà ut supra descritti, con il presente atto si impegnano ad effettuare il seguente contratto di permuta immobiliare, in virtù del quale: a) il Sig. cederà con atto notarile Parte_2 alla sig.ra la quota di sua esclusiva proprietà pari al 50% relativa all'immobile individuato al punto Parte_1
A) del presente atto, adibito a casa familiare, con relative pertinenze , sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Pietro
Morelli, 14, Identificato con dati catastali al: Foglio 14, particella 399, sub. 10, Piano T-1, Cat A/4, Classe 04, 2,5 vani;
Foglio 14, particella 399, sub. 12, Piano T-1-2, Cat. A/3, classe 03, 13,5 vani;
e pertinenze alla via P. Morelli
n. snc, Foglio 14, particella 399, sub. 13, Piano T, Cat. C/6, classe 03, 36 mq;
Foglio 14, particella 399, sub. 14,
Piano T, Cat. C/2, classe 03, 6 mq;
b) contestualmente la sig,ra dinanzi al medesimo notaio, cederà Parte_1 al sig. la quota di sua proprietà pari al 50% relativa all'immobile individuato a punto B) del presente atto Parte_2 adibito a casa vacanze sito ad Alvignano alla via Regina (oggi via Olivella n. 21) con pertinenze e terreno seminativo annesso identificato con dati catastali al: Foglio 20, Part. 5084, Piano T–1, Cat A/3, Classe U, 6,5 vani;
Foglio 20,
Part. 5085, Piano T, Cat. C/2, Classe 01, 100 mq, con terreno seminativo circostante identificato Foglio 20, Particella 3
5083, Classe 04, ha-are-ca 7094; Il contratto di permuta sopra evidenziato sarà stipulato presso il notaio dott. Per_2 con studio in Santa Maria Capua Vetere, entro e non oltre la data del 30.10.2025. Le spese notarili necessarie per le suddette operazioni saranno divise in parti eguali. Gli importi relativi alle tassazioni IMU-TARI relative all'anno in corso 2025 legate alle predette proprietà saranno, per l'anno 2025, divisi al 50% tra i coniugi, fino alla data del rogito.
Successivamente i relativi importi saranno a carico, per intero, di ciascuna delle parti, in relazione alla piena proprietà acquisita.
11) I coniugi risultano cointestatari del c/c n. 10659177 bancario presso banca Unicredit, alimentato dal solo stipendio mensile del sig. I coniugi, contestualmente alla sottoscrizione dei presenti patti, si impegnano a chiudere il conto Pt_2 corrente ut supra, e concordano che il residuo saldo attivo e/o passivo, sarà incassato e/o a carico del solo Sig. Pt_2
12) I coniugi si impegnano a volturare contestualmente alla sottoscrizione dei presenti patti le utenze (luce, gas, acqua) sia della casa familiare che della casa vacanze ciascuno per la propria competenza e si impegnano a pagare al 50% le utenze che fin qui arriveranno fino alla fine del mese di settembre 2025. 13) Spese del presente atto si intendono compensate tra le parti.
14) Le parti si rilasciano autorizzazione reciproca all'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
19/07/1975 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte
I, Uff.1, anno 2004);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1852/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/07/2025 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SENESE ITALIA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. MIRRA Parte_2
OTTAVIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Capua (CE) in data 27/07/2004; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia (16/07/2015); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la figliola minore resterà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo Per_1 disgiunto, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per . Per_1
3) La minore conserverà il domicilio prevalente presso la casa familiare sita in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Pietro Morelli, 14 ove vivrà unitamente alla madre.
4) Il papà potrà trascorrere con la figliola due pomeriggi di ogni settimana, ovvero il martedì e il venerdì dalle 14.15
(uscita da scuola della minore) alle 21.00, nonché a weekend alternati dalle 14.30 del venerdì alle 20 della domenica. Si precisa che il papà accompagnerà alle attività ludico/sportive pomeridiane che si svolgeranno nei giorni di sua Per_1 spettanza ovvero, per l'anno in corso, il venerdì pomeriggio alla scuola di Teatro e il martedì pomeriggio alla scuola Tennis
e provvederà agli accompagnamenti a feste/ incontri con amici durante il weekend di sua spettanza. Le parti di comune 2
accordo e con congruo anticipo potranno cambiare i giorni nella settimana in cui la bambina starà con il padre secondo le reciproche esigenze di studio e lavoro.
5) Durante le festività Natalizie salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche festeggiare insieme le festività, la figlia minore potrà rimanere con la madre o con il padre ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 dal 31.012 al 06.01. Le festività Pasquali verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con la madre o con il padre dal Venerdì Santo a martedì in Albis rispettando il principio annuale dell'alternanza.
6) La minore trascorrerà altresì con il papà la Festa del Papà, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, in deroga a quanto previsto nel calendario. Gli orari saranno quelli previsti nei giorni ordinari, in cui il sig. esercita il proprio diritto di visita. La minore trascorrerà parimenti con la madre, il giorno della Festa della Pt_2
Mamma, del di lei compleanno e onomastico, in deroga al su indicato calendario. trascorrerà, ove possibile, il Per_1 giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, con entrambi i genitori;
diversamente festeggerà, con il padre, ad anni alterni, il pranzo o la cena. Saranno altresì ripartiti, i restanti giorni festivi indicati sul calendario, tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza. Si precisa che nei periodi in cui le parti saranno costrette per brevi periodi ad assentarsi per motivi di lavoro (congressi, turni notturni, stage) le stesse previo congruo preavviso (almeno 7 giorni prima) si organizzeranno di volta in volta in modo che la figliola stia con l'uno o con l'altro genitore a seconda delle Per_1 necessità.
7) Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre, due settimane, anche non consecutive, tra luglio – agosto. Le parti definiranno dette settimane entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
8) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento solo per la figlia minore , verserà alla sig.ra Parte_2 Per_1
a mezzo bonifico, entro il giorno 27 di ogni mese, un assegno mensile di importo pari € 600,00, rivalutabili Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di S. Maria C.V.
9) L'assegno unico, in favore della minore, sarà ripartito nella misura del 50% tra i genitori.
10) Le parti altresì, in relazione ai beni immobili in comproprietà ut supra descritti, con il presente atto si impegnano ad effettuare il seguente contratto di permuta immobiliare, in virtù del quale: a) il Sig. cederà con atto notarile Parte_2 alla sig.ra la quota di sua esclusiva proprietà pari al 50% relativa all'immobile individuato al punto Parte_1
A) del presente atto, adibito a casa familiare, con relative pertinenze , sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Pietro
Morelli, 14, Identificato con dati catastali al: Foglio 14, particella 399, sub. 10, Piano T-1, Cat A/4, Classe 04, 2,5 vani;
Foglio 14, particella 399, sub. 12, Piano T-1-2, Cat. A/3, classe 03, 13,5 vani;
e pertinenze alla via P. Morelli
n. snc, Foglio 14, particella 399, sub. 13, Piano T, Cat. C/6, classe 03, 36 mq;
Foglio 14, particella 399, sub. 14,
Piano T, Cat. C/2, classe 03, 6 mq;
b) contestualmente la sig,ra dinanzi al medesimo notaio, cederà Parte_1 al sig. la quota di sua proprietà pari al 50% relativa all'immobile individuato a punto B) del presente atto Parte_2 adibito a casa vacanze sito ad Alvignano alla via Regina (oggi via Olivella n. 21) con pertinenze e terreno seminativo annesso identificato con dati catastali al: Foglio 20, Part. 5084, Piano T–1, Cat A/3, Classe U, 6,5 vani;
Foglio 20,
Part. 5085, Piano T, Cat. C/2, Classe 01, 100 mq, con terreno seminativo circostante identificato Foglio 20, Particella 3
5083, Classe 04, ha-are-ca 7094; Il contratto di permuta sopra evidenziato sarà stipulato presso il notaio dott. Per_2 con studio in Santa Maria Capua Vetere, entro e non oltre la data del 30.10.2025. Le spese notarili necessarie per le suddette operazioni saranno divise in parti eguali. Gli importi relativi alle tassazioni IMU-TARI relative all'anno in corso 2025 legate alle predette proprietà saranno, per l'anno 2025, divisi al 50% tra i coniugi, fino alla data del rogito.
Successivamente i relativi importi saranno a carico, per intero, di ciascuna delle parti, in relazione alla piena proprietà acquisita.
11) I coniugi risultano cointestatari del c/c n. 10659177 bancario presso banca Unicredit, alimentato dal solo stipendio mensile del sig. I coniugi, contestualmente alla sottoscrizione dei presenti patti, si impegnano a chiudere il conto Pt_2 corrente ut supra, e concordano che il residuo saldo attivo e/o passivo, sarà incassato e/o a carico del solo Sig. Pt_2
12) I coniugi si impegnano a volturare contestualmente alla sottoscrizione dei presenti patti le utenze (luce, gas, acqua) sia della casa familiare che della casa vacanze ciascuno per la propria competenza e si impegnano a pagare al 50% le utenze che fin qui arriveranno fino alla fine del mese di settembre 2025. 13) Spese del presente atto si intendono compensate tra le parti.
14) Le parti si rilasciano autorizzazione reciproca all'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
19/07/1975 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte
I, Uff.1, anno 2004);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese