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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 2 4 0 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
TE SC e RE RU per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta il ricorso, come modificato con note congiunte del 24/10/2025 e del 9/12/2025, con cui le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11/12/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, come modificata, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati due figli, maggiorenne ma economicamente non Per_1 autonomo, e , minorenne, e che le condizioni Per_2 previste dalle parti con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autonomo ed all'affido e mantenimento della figlia minorenne non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta , come modificata con note del 24/10/2025 e del 9/12/2025, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_4
e , i quali hanno
[...] Parte_5 contratto matrimonio in Paceco il 26/10/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Paceco al n. 41, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, modificato con note del 24/10/2025 e del 9/12/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 15/12/2025
Il Presidente estensore
SS SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
TE SC e RE RU per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta il ricorso, come modificato con note congiunte del 24/10/2025 e del 9/12/2025, con cui le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11/12/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, come modificata, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati due figli, maggiorenne ma economicamente non Per_1 autonomo, e , minorenne, e che le condizioni Per_2 previste dalle parti con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autonomo ed all'affido e mantenimento della figlia minorenne non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta , come modificata con note del 24/10/2025 e del 9/12/2025, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_4
e , i quali hanno
[...] Parte_5 contratto matrimonio in Paceco il 26/10/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Paceco al n. 41, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, modificato con note del 24/10/2025 e del 9/12/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 15/12/2025
Il Presidente estensore
SS SS