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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 683 /2024 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
; CP_1
-opposta-
Oggi 5 maggio 2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Simona Francesca Mauro per l'opponente; nessuno per la parte opposta;
L'avv. Mauro si riporta all'atto introduttivo ed alle note depositate, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione per la questione preliminare relativa all'omessa notificazione del titolo esecutivo e, comunque, per tutti i motivi anche di merito dedotti. Chiede la liquidazione del proprio compenso, attesa l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 683 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Francesca Parte_1 C.F._1
Mauro nel cui studio sito in Cosenza alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
CP_1
- opposta non costituita - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza del 5 maggio 2025 il procuratore di parte opponente rassegnava le conclusioni di cui all'allegato verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato da in data 10.2.2024, per conseguire il pagamento della somma di CP_1
€ 22.645,44, a titolo di sorte capitale per il mancato versamento, dal mese di novembre del 2018 al febbraio 2024, dei ratei di mantenimento nell'interesse delle figlie minori, in forza del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto di omologa dell'accordo di separazione, emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 12.11.2019 nel proc. n. 4068/2018 r.g..
A fondamento dell'opposizione, eccepiva sia l'omessa notificazione del titolo Parte_1
esecutivo posto a fondamento del precetto, sia l'erroneità ed eccessività della pretesa economica allo stesso sottesa, in quanto calcolata al lordo di quanto percepito da a titolo di CP_1 assegni familiari, nonchè la prescrizione parziale del credito in riferimento ai ratei dei mesi di novembre/dicembre 2018 e gennaio 2019.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia del precetto.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'udienza del 5.5.2025, udita la discussione del difensore di parte opponente, la causa veniva decisa con sentenza di seguito motivata.
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di che, nonostante la rituale CP_1
notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, va osservato che ha proposto Parte_1
sia un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., in relazione all'eccepito vizio di omessa notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, sia un'opposizione all'esecuzione, in relazione ai motivi diretti a contestare l'eccessività delle somme precettate e la prescrizione parziale del credito.
In particolare, quanto al primo motivo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. Civ., n. 24662 del 31.10.2013).
Deve premettersi, al riguardo, che l'atto di precetto oggetto di opposizione è stato notificato a
[...]
in data 10.2.2024 (cfr. relata di notifica del precetto allegato al fascicolo di parte Pt_1
opponente), sicchè l'opposizione introdotta con citazione notificata in data 29.2.2024 appare tempestiva, essendosi rispettato il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di precetto notificato all'odierno opponente concerne la richiesta di pagamento della somma di € 22.645,44, formulata da a titolo di sorte capitale per CP_1
il mancato versamento da parte di dal mese di novembre del 2018 al febbraio 2024, Parte_1 dei ratei di mantenimento nell'interesse delle figlie minori, in forza del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto di omologa dell'accordo di separazione, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.11.2019 nel proc. n. 4068/2018 r.g..
In particolare, risulta dagli atti che all'udienza del 26.9.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale di
Cosenza i coniugi e abbiano deciso di modificare la separazione da CP_1 Parte_1
giudiziale a consensuale, raggiungendo un accordo in ordine alle relative condizioni, concernenti l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori, con obbligo a carico del di Pt_1 corrispondere, entro il 5 di ogni mese, in favore di la somma di € 350,00, CP_1
comprensiva dell'importo degli assegni familiari, per il mantenimento delle due figlie minori.
L'accordo in questione è stato omologato con decreto del Tribunale di Cosenza in data 12.11.2019.
Orbene, deve evidenziarsi che l'atto di precetto oggetto della presente opposizione menziona, quale titolo esecutivo, il decreto di omologazione della separazione consensuale, emesso in data
12.11.2019 dal Tribunale di Cosenza, che ha recepito l'accordo raggiunto tra i coniugi all'udienza del 26.9.2019, anche in riferimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori, posto a carico di Parte_1
Va, tuttavia, evidenziato che né prima dell'atto di precetto, né contestualmente allo stesso, il suddetto decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale risulta notificato dalla creditrice al debitore CP_1 Parte_1
Consegue che, in assenza di notificazione del titolo esecutivo, l'atto di precetto risulta invalido ed inefficace.
In conclusione, l'opposizione va accolta, dovendosi dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.2.2024 nei confronti di Parte_1
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), in ragione svolgimento del giudizio e della non particolare complessità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'invalidità del Parte_1
precetto notificato, in data 12.2.2024 da per omessa notifica del titolo CP_1
esecutivo;
2) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 5.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 683 /2024 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
; CP_1
-opposta-
Oggi 5 maggio 2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Simona Francesca Mauro per l'opponente; nessuno per la parte opposta;
L'avv. Mauro si riporta all'atto introduttivo ed alle note depositate, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione per la questione preliminare relativa all'omessa notificazione del titolo esecutivo e, comunque, per tutti i motivi anche di merito dedotti. Chiede la liquidazione del proprio compenso, attesa l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 683 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Francesca Parte_1 C.F._1
Mauro nel cui studio sito in Cosenza alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
CP_1
- opposta non costituita - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza del 5 maggio 2025 il procuratore di parte opponente rassegnava le conclusioni di cui all'allegato verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato da in data 10.2.2024, per conseguire il pagamento della somma di CP_1
€ 22.645,44, a titolo di sorte capitale per il mancato versamento, dal mese di novembre del 2018 al febbraio 2024, dei ratei di mantenimento nell'interesse delle figlie minori, in forza del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto di omologa dell'accordo di separazione, emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 12.11.2019 nel proc. n. 4068/2018 r.g..
A fondamento dell'opposizione, eccepiva sia l'omessa notificazione del titolo Parte_1
esecutivo posto a fondamento del precetto, sia l'erroneità ed eccessività della pretesa economica allo stesso sottesa, in quanto calcolata al lordo di quanto percepito da a titolo di CP_1 assegni familiari, nonchè la prescrizione parziale del credito in riferimento ai ratei dei mesi di novembre/dicembre 2018 e gennaio 2019.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia del precetto.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'udienza del 5.5.2025, udita la discussione del difensore di parte opponente, la causa veniva decisa con sentenza di seguito motivata.
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di che, nonostante la rituale CP_1
notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, va osservato che ha proposto Parte_1
sia un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., in relazione all'eccepito vizio di omessa notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, sia un'opposizione all'esecuzione, in relazione ai motivi diretti a contestare l'eccessività delle somme precettate e la prescrizione parziale del credito.
In particolare, quanto al primo motivo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. Civ., n. 24662 del 31.10.2013).
Deve premettersi, al riguardo, che l'atto di precetto oggetto di opposizione è stato notificato a
[...]
in data 10.2.2024 (cfr. relata di notifica del precetto allegato al fascicolo di parte Pt_1
opponente), sicchè l'opposizione introdotta con citazione notificata in data 29.2.2024 appare tempestiva, essendosi rispettato il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di precetto notificato all'odierno opponente concerne la richiesta di pagamento della somma di € 22.645,44, formulata da a titolo di sorte capitale per CP_1
il mancato versamento da parte di dal mese di novembre del 2018 al febbraio 2024, Parte_1 dei ratei di mantenimento nell'interesse delle figlie minori, in forza del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto di omologa dell'accordo di separazione, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.11.2019 nel proc. n. 4068/2018 r.g..
In particolare, risulta dagli atti che all'udienza del 26.9.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale di
Cosenza i coniugi e abbiano deciso di modificare la separazione da CP_1 Parte_1
giudiziale a consensuale, raggiungendo un accordo in ordine alle relative condizioni, concernenti l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori, con obbligo a carico del di Pt_1 corrispondere, entro il 5 di ogni mese, in favore di la somma di € 350,00, CP_1
comprensiva dell'importo degli assegni familiari, per il mantenimento delle due figlie minori.
L'accordo in questione è stato omologato con decreto del Tribunale di Cosenza in data 12.11.2019.
Orbene, deve evidenziarsi che l'atto di precetto oggetto della presente opposizione menziona, quale titolo esecutivo, il decreto di omologazione della separazione consensuale, emesso in data
12.11.2019 dal Tribunale di Cosenza, che ha recepito l'accordo raggiunto tra i coniugi all'udienza del 26.9.2019, anche in riferimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori, posto a carico di Parte_1
Va, tuttavia, evidenziato che né prima dell'atto di precetto, né contestualmente allo stesso, il suddetto decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale risulta notificato dalla creditrice al debitore CP_1 Parte_1
Consegue che, in assenza di notificazione del titolo esecutivo, l'atto di precetto risulta invalido ed inefficace.
In conclusione, l'opposizione va accolta, dovendosi dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.2.2024 nei confronti di Parte_1
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), in ragione svolgimento del giudizio e della non particolare complessità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'invalidità del Parte_1
precetto notificato, in data 12.2.2024 da per omessa notifica del titolo CP_1
esecutivo;
2) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 5.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà