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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4443/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO NOTIFICA n. 20251013800119150 Consorzio_3 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memorie illustrative in atti
Resistenti: come da memorie difensive in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di notifica, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, relativo a contributi consortili cd. irrigui per terreni dovuti al Consorzio_2 inferiore del Volturno per l'anno 2021, chiedendone l'annullamento: deduceva parte ricorrente la omessa notifica di atti prodromici, e, nel merito, l'assenza di qualsivoglia beneficio diretto a vantaggio dei fondi interessati dalla imposizione tributaria, stante la presenza di colture non richiedenti fabbisogno irriguo.
Depositavano contro deduzioni il Consorzio convenuto ed il concessionario, Resistente_1 SPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la eccezione del contribuente relativa alla mancata notifica di atti prodromici all'avviso qui impugnato: l' ”avviso di notifica” rappresenta invero l'atto tipico attraverso cui il concessionario,
e per esso il Consorzio, procedono all'accertamento ed alla liquidazione del tributo, di tal che ogni altro precedente avviso, pur richiamato nell'atto qui impugnato, assume alla evidenza natura e carattere di mero sollecito di pagamento (cd. avviso bonario): trattasi di atto facoltativamente emesso dall'ente, in funzione meramente sollecitatoria, la cui omissione o mancata notifica in nessun modo inficia la successiva procedura di accertamento e riscossione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Rappresenta principio noto, in tema di contributi consortili, che qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto: l'indirizzo, più volte affermato, muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. per tutte Cass. n.
4671/2012; Cass. n. 13176/2014). Viceversa, in caso di mancata inclusione del cespite nel perimetro di contribuzione e/o di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul consorzio l'onere di provare la qualità , in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il
"catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera allegazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ( cfr. Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10). Tali principi, di carattere generale, risultano ribaditi anche con riferimento ai contributi cd. irrigui, in relazione ai quali la Suprema Corte ha più volte chiarito –ponendo così l'accento sulla natura di tributo e non di tariffa del contributo- che il presupposto impositivo è dato dalla mera disponibilità irrigua, id est dalla mera esistenza di opere (non necessariamente a servizio esclusivo del cespite tassato) destinate a soddisfare il fabbisogno idrico del fondo.
Si afferma, in alcuni recenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 24733/2023; Cass. 3899/2025) che “in materia di contributi consortili dovuti per il servizio irriguo i piani di classifica di regola possono distinguere una quota fissa e una quota di esercizio o variabile. La prima è costituita dall'insieme dei costi che garantiscono la potenzialità del servizio, secondo quanto stabilito dal regolamento irriguo consortile, ai fini della tenuta in efficienza e/o messa in funzione degli impianti, la quale è indispensabile anche in assenza di utilizzo. La seconda è costituita dall'insieme delle spese sostenute dal consorzio per distribuire la risorsa irrigua, secondo le modalità di computo previste dal regolamento vigente, e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti più propriamente legata all'erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo, la quota variabile, invece, è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato”. “Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore”
Così tracciate le coordinate di riferimento, si osserva che le contestazioni del ricorrente, volte a prospettare la assenza di un beneficio del proprio fondo, risultano superate dalla produzione in giudizio, da parte del convenuto Consorzio_3, di un estratto del piano di classifica, che attesta l'inclusione dell'intero territorio comunale nel cui ambito ricadono gli immobili interessati dalla tassazione nel perimetro di cd. contribuenza e la specifica comprensione degli stessi in uno dei macro bacini territoriali interessati dalle opere di irrigazione: trattasi di produzione documentale che, in aderenza alle premesse svolte, fonda una presunzione di vantaggio per i fondi del contribuente e che giustifica l'imposizione tributaria, senza che ex adverso siano stati allegati e documentati elementi, di necessaria specificità e concretezza, in grado di fondare una diversa conclusione.
Viene, in altri termini, ad essere provato da parte dell'ente quel beneficio di “disponibilità irrigua” che certamente fonda in prima battuta la imposizione tributaria quanto alla quota cd. fissa (dovuta, in sostanza, per la sola esistenza di opere irrigue di carattere generale).
Analogamente dovuta, peraltro, sulla scorta dei medesimi presupposti è anche la quota variabile: la insistenza sul fondo di colture “idro esigenti” –comprovata dal Consorzio attraverso la produzione di immagini satellitari relative all'anno di riferimento, che mostrano un accrescimento vegetativo incompatibile con la assenza di irrigazione- fonda una presunzione di effettivo utilizzo del servizio, espressamente consentendo di poi il Regolamento per la gestione e la conservazione degli impianti irrigui consortili –in copia versato in atti dalla convenuta- la determinazione, per i comprensori non attrezzati con contatori, della tariffa in maniera forfetaria in base alla destinazione di uso del suolo.
Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese di lite
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4443/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO NOTIFICA n. 20251013800119150 Consorzio_3 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memorie illustrative in atti
Resistenti: come da memorie difensive in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di notifica, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, relativo a contributi consortili cd. irrigui per terreni dovuti al Consorzio_2 inferiore del Volturno per l'anno 2021, chiedendone l'annullamento: deduceva parte ricorrente la omessa notifica di atti prodromici, e, nel merito, l'assenza di qualsivoglia beneficio diretto a vantaggio dei fondi interessati dalla imposizione tributaria, stante la presenza di colture non richiedenti fabbisogno irriguo.
Depositavano contro deduzioni il Consorzio convenuto ed il concessionario, Resistente_1 SPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la eccezione del contribuente relativa alla mancata notifica di atti prodromici all'avviso qui impugnato: l' ”avviso di notifica” rappresenta invero l'atto tipico attraverso cui il concessionario,
e per esso il Consorzio, procedono all'accertamento ed alla liquidazione del tributo, di tal che ogni altro precedente avviso, pur richiamato nell'atto qui impugnato, assume alla evidenza natura e carattere di mero sollecito di pagamento (cd. avviso bonario): trattasi di atto facoltativamente emesso dall'ente, in funzione meramente sollecitatoria, la cui omissione o mancata notifica in nessun modo inficia la successiva procedura di accertamento e riscossione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Rappresenta principio noto, in tema di contributi consortili, che qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto: l'indirizzo, più volte affermato, muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. per tutte Cass. n.
4671/2012; Cass. n. 13176/2014). Viceversa, in caso di mancata inclusione del cespite nel perimetro di contribuzione e/o di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul consorzio l'onere di provare la qualità , in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il
"catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera allegazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ( cfr. Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10). Tali principi, di carattere generale, risultano ribaditi anche con riferimento ai contributi cd. irrigui, in relazione ai quali la Suprema Corte ha più volte chiarito –ponendo così l'accento sulla natura di tributo e non di tariffa del contributo- che il presupposto impositivo è dato dalla mera disponibilità irrigua, id est dalla mera esistenza di opere (non necessariamente a servizio esclusivo del cespite tassato) destinate a soddisfare il fabbisogno idrico del fondo.
Si afferma, in alcuni recenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 24733/2023; Cass. 3899/2025) che “in materia di contributi consortili dovuti per il servizio irriguo i piani di classifica di regola possono distinguere una quota fissa e una quota di esercizio o variabile. La prima è costituita dall'insieme dei costi che garantiscono la potenzialità del servizio, secondo quanto stabilito dal regolamento irriguo consortile, ai fini della tenuta in efficienza e/o messa in funzione degli impianti, la quale è indispensabile anche in assenza di utilizzo. La seconda è costituita dall'insieme delle spese sostenute dal consorzio per distribuire la risorsa irrigua, secondo le modalità di computo previste dal regolamento vigente, e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti più propriamente legata all'erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo, la quota variabile, invece, è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato”. “Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore”
Così tracciate le coordinate di riferimento, si osserva che le contestazioni del ricorrente, volte a prospettare la assenza di un beneficio del proprio fondo, risultano superate dalla produzione in giudizio, da parte del convenuto Consorzio_3, di un estratto del piano di classifica, che attesta l'inclusione dell'intero territorio comunale nel cui ambito ricadono gli immobili interessati dalla tassazione nel perimetro di cd. contribuenza e la specifica comprensione degli stessi in uno dei macro bacini territoriali interessati dalle opere di irrigazione: trattasi di produzione documentale che, in aderenza alle premesse svolte, fonda una presunzione di vantaggio per i fondi del contribuente e che giustifica l'imposizione tributaria, senza che ex adverso siano stati allegati e documentati elementi, di necessaria specificità e concretezza, in grado di fondare una diversa conclusione.
Viene, in altri termini, ad essere provato da parte dell'ente quel beneficio di “disponibilità irrigua” che certamente fonda in prima battuta la imposizione tributaria quanto alla quota cd. fissa (dovuta, in sostanza, per la sola esistenza di opere irrigue di carattere generale).
Analogamente dovuta, peraltro, sulla scorta dei medesimi presupposti è anche la quota variabile: la insistenza sul fondo di colture “idro esigenti” –comprovata dal Consorzio attraverso la produzione di immagini satellitari relative all'anno di riferimento, che mostrano un accrescimento vegetativo incompatibile con la assenza di irrigazione- fonda una presunzione di effettivo utilizzo del servizio, espressamente consentendo di poi il Regolamento per la gestione e la conservazione degli impianti irrigui consortili –in copia versato in atti dalla convenuta- la determinazione, per i comprensori non attrezzati con contatori, della tariffa in maniera forfetaria in base alla destinazione di uso del suolo.
Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese di lite