Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3454/2024
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3454/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato a [...] il [...]
E
Parte 2 nata a [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. APPENDINO ELENA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"1) la casa coniugale e garage di pertinenza, in comproprietà al 50% tra le parti resta assegnata alla signora Pt_2 che la abita con la figlia maggiorenne;
2) La signora Pt 2 continuerà a farsi carico del pagamento dell'intera rata di mutuo e delle spese di gestione ordinaria dell'immobile mentre resteranno a carico del signor Parte 1
il 50% delle eventuali spese straordinarie che dovessero necessitare per la manutenzione dell'immobile.
Parte 1 autorizza fin da ora la signora Parte 23) Il signor a mettere in vendita l'immobile quando questa lo riterrà opportuno, impegnandosi a prestare le necessarie autorizzazioni/firme per la compravendita oppure a cederle la propria quota di comproprietà;
4) La signora Pt 2 si impegna, in occasione della vendita dell'immobile a terzi o qualora decida, estinto il mutuo che grava sull'immobile, di acquisire la quota di comproprietà del signor
Pt 1 a corrispondere a quest'ultimo Euro 10.000,00 quale importo tra loro convenuto a tacitazione di ogni pretesa avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal marito nel corso della convivenza matrimoniale;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere risolto tra loro ogni questione patrimoniale ad eccezione di quanto sopra convenuto e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa di mantenimento economico;
6) Dare atto che le spese per onorari legali del presente procedimento saranno integralmente sostenute dal signor Parte 1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
'nato a [...] il [...] e da [...] Parte 1
Pt 2 nata a [...] il [...], celebrato in POIRINO in data 23/06/1996, trascritto
,
nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 1996
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)