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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1386/2025 R.G.Div., promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...] in c.so Ho Chi Min, n 15, Parte_1
C.F. elettivamente domiciliata a Comiso (RG) in viale della Resistenza n. 55, C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Francesca Granatino, C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) e residente a CP_1 C.F._3
Vittoria (RG) in via Giuseppe Garibaldi n. 356;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 25.09.2025;
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto a Chiaramonte Gulfi, il 23.12.2020, con e dal quale non sono nati figli;
CP_1 ha esposto di essere separata dal coniuge giusta accordo di separazione personale ex art. 6, c. 2, del
D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita, sottoscritto in data 28.01.2022, trasmesso in data 2.02.2022 al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Ragusa che, in pari data, ha rilasciato il richiesto nulla osta, e di non essersi più riconciliata con lui;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 25 settembre 2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisione;
il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio CP_1 benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione personale ex art. 6, c. 2, del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita, sottoscritto in data
28.01.2022, trasmesso in data 2.02.2022 al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il
Tribunale di Ragusa che, in pari data, ha rilasciato il richiesto nulla osta, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
nessun'altra statuizione va emessa avendo parte ricorrente dichiarato che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno definito ogni rapporto patrimoniale al momento della separazione;
pagina 2 di 3 relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno dichiarate irreperibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a contratto a Chiaramonte Gulfi, il 23.12.2020, tra e , trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Chiaramonte Parte_1 CP_1
Gulfi, al n. 37, parte II, serie C, anno 2020;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1386/2025 R.G.Div., promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...] in c.so Ho Chi Min, n 15, Parte_1
C.F. elettivamente domiciliata a Comiso (RG) in viale della Resistenza n. 55, C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Francesca Granatino, C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) e residente a CP_1 C.F._3
Vittoria (RG) in via Giuseppe Garibaldi n. 356;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 25.09.2025;
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto a Chiaramonte Gulfi, il 23.12.2020, con e dal quale non sono nati figli;
CP_1 ha esposto di essere separata dal coniuge giusta accordo di separazione personale ex art. 6, c. 2, del
D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita, sottoscritto in data 28.01.2022, trasmesso in data 2.02.2022 al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Ragusa che, in pari data, ha rilasciato il richiesto nulla osta, e di non essersi più riconciliata con lui;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 25 settembre 2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisione;
il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio CP_1 benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione personale ex art. 6, c. 2, del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita, sottoscritto in data
28.01.2022, trasmesso in data 2.02.2022 al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il
Tribunale di Ragusa che, in pari data, ha rilasciato il richiesto nulla osta, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
nessun'altra statuizione va emessa avendo parte ricorrente dichiarato che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno definito ogni rapporto patrimoniale al momento della separazione;
pagina 2 di 3 relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno dichiarate irreperibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a contratto a Chiaramonte Gulfi, il 23.12.2020, tra e , trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Chiaramonte Parte_1 CP_1
Gulfi, al n. 37, parte II, serie C, anno 2020;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3