CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13895/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002340570199662505 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Resistente_1, Municipia spa e comune di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 20250002340570199662505, notificata il 13.5.2025, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 876,99, per omesso/parziale versamento della TARI, anno 2017 già indicata richiesta con l'avviso di accertamento esecutivo 82194243419, ritenuto notificato il 13.1.2023.
Il ricorrente eccepisce:
-nullità dell'atto impugnato poiché l'atto prodromico non è stato notificato ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale del tributo relativo all'anno 2017;
-nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000 n.212, poiché nessun invito è stato inviato al fine di permettere al contribuente di fornire i chiarimenti necessari.
Conclude, chiedendo che l'intimazione venga annullata con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre
IVA e c.p.a., da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito il comune di Napoli per affermare la legittimità della pretesa tributaria, contestare l'intervenuta prescrizione, essendo stato il presupposto avviso di accertamento notificato in data 13.1.2023, come da documentazione allegata (corredata da attestazione di conformità); quindi, per chiedere il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato in quanto assume di non aver mai ricevuto il presupposto avviso di accertamento esecutivo n.821942/43419, indicato notificato il 13.1.2023
Il ricorso non è fondato, come di seguito precisato.
Dalla documentazione allegata dal comune di Napoli, corredata da attestazione di conformità, risulta che detto avviso venne emesso direttamente dal Comune (Prot. n. 821942/43419 del 14/11/2022).
Sempre dalla documentazione allegata, risulta che la raccomandata n. 61900941052-17, spedita il 9.12.2022 all'indirizzo del ricorrente, ossia in Napoli alla in Indirizzo_1, venne recapitata in data 13.1.2023.
Dall'avviso di ricevimento della raccomandata si rileva stampato (in alto a sinistra) il numero 43419. Si tratta delle ultime cinque cifre che compongono il numero identificativo del predetto avviso di accertamento esecutivo.
Quanto appena rilevato, permette fondatamente di ritenere che l'avviso di accertamento esecutivo sia stato spedito con la menzionata raccomandata. Nulla il ricorrente ha eccepito a fronte della documentazione allegata dal resistente Comune.
Non risulta che l'avviso sia stato impugnato, sicché si deve ritenere che la pretesa tributaria sia divenuta definitiva e irretrattabile.
In ragione del tempo trascorso tra la data di notifica del presupposto avviso esecutivo di accertamento (il
13.1.2023) e la data di ricezione dell'intimazione opposta, il 13 maggio 2015, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Infine, va osservato che nessun preventivo invito andava doverosamente rivolto al ricorrente in merito alla pretesa di cui all'avviso di accertamento impugnato. Invero, l'atto impugnato è stato emesso sulla base delle dichiarazioni fornite dal contribuente ai fini della Tari e, con l'atto, si è contestato l'integrale omesso pagamento del tributo.
L'atto impugnato va confermato.
La soccombenza comporta che il ricorrente venga condannato a a pagare le spese di giudizio a favore del comune resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del comune di Napoli che liquida in euro 320, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13895/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002340570199662505 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Resistente_1, Municipia spa e comune di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 20250002340570199662505, notificata il 13.5.2025, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 876,99, per omesso/parziale versamento della TARI, anno 2017 già indicata richiesta con l'avviso di accertamento esecutivo 82194243419, ritenuto notificato il 13.1.2023.
Il ricorrente eccepisce:
-nullità dell'atto impugnato poiché l'atto prodromico non è stato notificato ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale del tributo relativo all'anno 2017;
-nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000 n.212, poiché nessun invito è stato inviato al fine di permettere al contribuente di fornire i chiarimenti necessari.
Conclude, chiedendo che l'intimazione venga annullata con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre
IVA e c.p.a., da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito il comune di Napoli per affermare la legittimità della pretesa tributaria, contestare l'intervenuta prescrizione, essendo stato il presupposto avviso di accertamento notificato in data 13.1.2023, come da documentazione allegata (corredata da attestazione di conformità); quindi, per chiedere il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato in quanto assume di non aver mai ricevuto il presupposto avviso di accertamento esecutivo n.821942/43419, indicato notificato il 13.1.2023
Il ricorso non è fondato, come di seguito precisato.
Dalla documentazione allegata dal comune di Napoli, corredata da attestazione di conformità, risulta che detto avviso venne emesso direttamente dal Comune (Prot. n. 821942/43419 del 14/11/2022).
Sempre dalla documentazione allegata, risulta che la raccomandata n. 61900941052-17, spedita il 9.12.2022 all'indirizzo del ricorrente, ossia in Napoli alla in Indirizzo_1, venne recapitata in data 13.1.2023.
Dall'avviso di ricevimento della raccomandata si rileva stampato (in alto a sinistra) il numero 43419. Si tratta delle ultime cinque cifre che compongono il numero identificativo del predetto avviso di accertamento esecutivo.
Quanto appena rilevato, permette fondatamente di ritenere che l'avviso di accertamento esecutivo sia stato spedito con la menzionata raccomandata. Nulla il ricorrente ha eccepito a fronte della documentazione allegata dal resistente Comune.
Non risulta che l'avviso sia stato impugnato, sicché si deve ritenere che la pretesa tributaria sia divenuta definitiva e irretrattabile.
In ragione del tempo trascorso tra la data di notifica del presupposto avviso esecutivo di accertamento (il
13.1.2023) e la data di ricezione dell'intimazione opposta, il 13 maggio 2015, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Infine, va osservato che nessun preventivo invito andava doverosamente rivolto al ricorrente in merito alla pretesa di cui all'avviso di accertamento impugnato. Invero, l'atto impugnato è stato emesso sulla base delle dichiarazioni fornite dal contribuente ai fini della Tari e, con l'atto, si è contestato l'integrale omesso pagamento del tributo.
L'atto impugnato va confermato.
La soccombenza comporta che il ricorrente venga condannato a a pagare le spese di giudizio a favore del comune resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del comune di Napoli che liquida in euro 320, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge, se dovuti.