TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3595/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Maccarrone
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Pensione per ciechi assoluti e Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti L. 382/1970 – L. 508/1988 – L. 406/1968.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa della metà le spese processuali e condanna l in persona del l.r.p.t., CP_1
a rimborsare al ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 1.600,00 oltre IVA pagina 1 di 4 CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 17.06.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei della CP_1 pensione per ciechi assoluti e dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, di cui alle Leggi n. 382/1970, n. 508/1988 e n. 406/1968, maturati con decorrenza di legge, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa) all'esito del procedimento di ATPO -ex art. 445 bis c.p.c.- promosso dinanzi al Tribunale di Velletri
e definito con Decreto di Omologa n. 5435/2022 del 15.01.2024. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' a mezzo PEC il CP_1
23.01.2024 e di avere, altresì, trasmesso all' , il successivo 5.02.2024, sempre a CP_1 mezzo PEC, la documentazione necessaria per la consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alle prestazioni in parola (in particolare il
Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento), purtuttavia l' non ha ancora erogato le prestazioni, per cui si è visto costretto CP_1 ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce di avere liquidato le prestazioni spettanti al CP_1 ricorrente con provvedimento TE08 del 30.05.2024, che l'accredito della prima rata è intervenuto in data 1.07.2024 e che gli arretrati sono stati accreditati il successivo
1.08.2024, Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
17.04.2025 il procuratore del ricorrente, preso atto di quanto dedotto dal procuratore dell' nella memoria ricostituzione in giudizio, chiedeva rinvio per verificare CP_1
l'adempimento. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia pagina 2 di 4 inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150; Cedolini di
Pensione dei mesi di luglio e agosto 2024) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento delle prestazioni spettanti al ricorrente nel suo esatto ammontare, così come peraltro confermato dalla difesa di parte attrice con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 10.09.2025, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti pagina 3 di 4 competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che: il ricorrente ha notificato il Decreto di
Omologa alle competenti sedi dell' il 23.01.2024 ed ha altresì trasmesso CP_1 all' , il successivo 5.02.2024, tutta la documentazione necessaria ai fini della CP_1 liquidazione e pagamento della prestazione;
l' ha provveduto alla liquidazione CP_1 delle provvidenze il 30 maggio 2024, al pagamento della prima rata con valuta 1° luglio 2024 e al pagamento degli arretrati nel successivo mese di agosto 2024. Ne deriva che la liquidazione delle somme spettanti al ricorrente è stata tempestiva, mentre invece la prima rata e gli arretrati sono stati corrisposti rispettivamente con uno e due mesi di ritardo rispetto al termine di legge in scadenza nel mese di giugno
2024, nonché dopo il deposito ma prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (9.07.2024). Pertanto, considerata la tempestività della liquidazione delle prestazioni e il minimo ritardo nel pagamento delle prima rata mensile e degli arretrati, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite che vengono liquidate e distratte come un dispositivo, ex artt. 92 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€ 39.465,07).
Velletri, 3 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3595/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Maccarrone
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Pensione per ciechi assoluti e Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti L. 382/1970 – L. 508/1988 – L. 406/1968.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa della metà le spese processuali e condanna l in persona del l.r.p.t., CP_1
a rimborsare al ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 1.600,00 oltre IVA pagina 1 di 4 CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 17.06.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei della CP_1 pensione per ciechi assoluti e dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, di cui alle Leggi n. 382/1970, n. 508/1988 e n. 406/1968, maturati con decorrenza di legge, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa) all'esito del procedimento di ATPO -ex art. 445 bis c.p.c.- promosso dinanzi al Tribunale di Velletri
e definito con Decreto di Omologa n. 5435/2022 del 15.01.2024. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' a mezzo PEC il CP_1
23.01.2024 e di avere, altresì, trasmesso all' , il successivo 5.02.2024, sempre a CP_1 mezzo PEC, la documentazione necessaria per la consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alle prestazioni in parola (in particolare il
Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento), purtuttavia l' non ha ancora erogato le prestazioni, per cui si è visto costretto CP_1 ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce di avere liquidato le prestazioni spettanti al CP_1 ricorrente con provvedimento TE08 del 30.05.2024, che l'accredito della prima rata è intervenuto in data 1.07.2024 e che gli arretrati sono stati accreditati il successivo
1.08.2024, Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
17.04.2025 il procuratore del ricorrente, preso atto di quanto dedotto dal procuratore dell' nella memoria ricostituzione in giudizio, chiedeva rinvio per verificare CP_1
l'adempimento. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia pagina 2 di 4 inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150; Cedolini di
Pensione dei mesi di luglio e agosto 2024) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento delle prestazioni spettanti al ricorrente nel suo esatto ammontare, così come peraltro confermato dalla difesa di parte attrice con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 10.09.2025, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti pagina 3 di 4 competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che: il ricorrente ha notificato il Decreto di
Omologa alle competenti sedi dell' il 23.01.2024 ed ha altresì trasmesso CP_1 all' , il successivo 5.02.2024, tutta la documentazione necessaria ai fini della CP_1 liquidazione e pagamento della prestazione;
l' ha provveduto alla liquidazione CP_1 delle provvidenze il 30 maggio 2024, al pagamento della prima rata con valuta 1° luglio 2024 e al pagamento degli arretrati nel successivo mese di agosto 2024. Ne deriva che la liquidazione delle somme spettanti al ricorrente è stata tempestiva, mentre invece la prima rata e gli arretrati sono stati corrisposti rispettivamente con uno e due mesi di ritardo rispetto al termine di legge in scadenza nel mese di giugno
2024, nonché dopo il deposito ma prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (9.07.2024). Pertanto, considerata la tempestività della liquidazione delle prestazioni e il minimo ritardo nel pagamento delle prima rata mensile e degli arretrati, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite che vengono liquidate e distratte come un dispositivo, ex artt. 92 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€ 39.465,07).
Velletri, 3 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4