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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2326/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 142/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 03/06/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080004944964000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080004952042001 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117200900048822145001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1172010003987977001 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il 27/01/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava ritualmente l'avviso d'intimazione n.11720239004759588000 notificato il giorno 8.8.2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di
€ 93.049,16 unitamente alle sottese cartelle di pagamento di cui ai numeri:
1) 11720080004944964000;
2) 11720080004952042001;
3) 11720090048822145001;
4) 11720100039879770001; emesse a seguito di accertamento per tributi erariali non versati (Irpef, Irap e Iva e addizionali locali, tutti relativi all'annualità 2004), deducendo l'omessa notifica delle cartelle stesse, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. I primi Giudici hanno ritenuto conforme a legge sia il procedimento di formazione del ruolo, che la notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) divenuti definitivi in quanto non impugnati, con conseguente preclusione processuale in ordine ad eccezioni di prescrizione e decadenza. Nel rigettare il ricorso, i medesimi hanno condannato la ricorrente alle spese del grado in favore di controparte. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Della pronunzia si duole la contribuente che interpone appello, affidando le doglianze ai seguenti motivi di censura:
1.eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore in procedendo commesso dai giudicanti di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, per aver omesso di vagliare in modo approfondito le doglianze della parte ricorrente e la documentazione non allegata dall'ADER, invero non idonea a provare l'avvenuta notifica degli atti prodromici alle quattro intimazioni di pagamento, mai entrate nella sfera di conoscibilità della contribuente;
2 2. error in judicando per aver la pronunzia di primo grado non correttamente statuito sulla prescrizione maturata nei confronti degli atti esecutivi precedenti all'intimazione di pagamento (compresi quelli interruttivi asseritamente notificati il giorno 8.2.2013) non congruamente notificata per carenza di compendio probatorio in ordine all'avvenuta percezione del procedimento notificatorio;
4. error in judicando nella parte in cui il primo giudice ha negato la prescrizione dei crediti vantati dalle cartelle esattoriali e negato la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
Il contribuente insta per l'accoglimento dei motivi di ricorso, la riforma dell'impugnata pronuncia. Vinte le spese di giudizio. Resiste l'ADER mediante articolato atto di controdeduzioni, in ragione del quale insiste per il rigetto dell'appello, poiché le quattro cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata sono state correttamente notificate, sia ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 600/73, sia, se del caso, ai sensi della normativa contenuta nel codice processuale civile, anche mediante ulteriore e intermedio avviso d'intimazione con valenza interruttiva della prescrizione e preclusiva di ogni ulteriore eccezione;
- deduce la corretta formazione del ruolo e l'insussistenza di qualsivoglia decadenza dal potere accertativo;
L'ADER ha altresì replicato ai motivi di ricorso riproducendo in sostanza le argomentazioni espresse in primo grado ed in particolare dimostrando cartella per cartella l'avvenuta notifica di ciascuna pervenuta all'indirizzo della destinataria, con la conseguente reiezione di tutte le eccezioni che si fondano sull'omessa notifica degli atti prodromici. Quanto al regime prescrizionale di sanzioni e interessi, l'ADER ritiene che esso si conformi ai termini decennali previsti per il credito principale. L'ADER insiste per la reiezione del gravame e la condanna alle spese del giudizio. All'udienza pubblica tenutasi anche da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e che meriti accoglimento, posto che i primi Giudici non hanno fatto buon governo, né dell'esame del compendio probatorio, carente quanto a esecuzione e regolarità delle notifiche, né in punto di diritto non valutando i corretti termini di prescrizione e la disciplina delle eccezioni processuali in senso stretto e senso lato. Non risulta che la contribuente abbia svolto eccezioni in relazione all'omessa notifica dei primi atti impositivi (gli avvisi di accertamento iniziali). Dunque, occorre verificare esclusivamente le eccezioni rivolte all'avvenuta notifica o meno delle cartelle di pagamento precedenti l'intimazione di pagamento quivi contestata. Del pari, l'iscrizione a ruolo esecutivo, che precede la notifica del provvedimento esecutivo, è avvenuta tempestivamente e non si è prodotta alcuna decadenza. Per quel che concerne le prime due cartelle di pagamento di cui ai numeri: 1) 11720080004944964000 (asseritamente notificata il 20.8.2008), 2) 11720080004952042001 (idem: il
3 20.8.2008), non sono versate in atti le prove delle eseguite notifiche correlate all'estratto di ruolo che di per sé non certifica l'avvenuta regolarità del procedimento notificatorio. La carenza di regolare notifica iniziale travolge ogni ulteriore atto successivo fondato sul presupposto dell'avvenuta e regolare notifica. Di contro l'ADER ha prodotto sin dal primo grado documentazione (ripresa in secondo grado docc. 4,5,6,7 e 8) che certifica la regolarità delle notifiche riferite a due delle quattro precedenti cartella di pagamento, secondo la seguente scansione:
3) 11720090048822145001 (1.10.2010);
4) 11720100039879770001 (21.7.2011); nonché all'avviso d'intimazione cumulativo e correlato alle precedenti cartelle che è stato notificato alla contribuente in data 8.2.2013 con effetti interruttivi della prescrizione. Ad ogni buon conto, anche a voler tenere in considerazione, per queste ultime due cartelle di pagamento la correttezza dell'iter notifcatorio, risulta dirimente e fondata e per tutte e quattro le cartelle di pagamento correlate all'avviso d'intimazione per cui è causa, l'eccezione di prescrizione (rectius di tardiva interruzione della medesima- eccezione in senso lato-), atteso che è agevole evidenziare che fra l'avviso d'intimazione notificato alla residenza della destinataria sita in Indirizzo_1, Ragusa, in data 8.2.2013 (data del timbro a secco) e l'attuale avviso d'intimazione stampato in data 11.7.2023 e notificato il giorno 8.8.2023 sono trascorsi più di dieci anni. Non risultano agli atti ulteriori atti interruttivi intermedi. Accertati i fatti, si osserva che, quanto a prescrizione di tributi erariali, in carenza di norma specifica, si applica il termine decennale ordinario di prescrizione, sulla scorta di consolidato orientamento di legittimità (cfr. su tutte Cass. sent. n.24322/2014; n.850/2021), trattandosi di obbligazione unitaria in base al principio costituzionale di necessaria sottoposizione del reddito percepito a tassazione secondo la capacità contributiva individuale (art. 53 Cost.). Con riferimento al termine prescrizionale ordinario per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni fiscali, l'art. 20 comma 3 del d.lgs. n.472/1997 prevede che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescriva in cinque anni. L'unico evento interruttivo della prescrizione è connesso all'impugnazione della cartella esattoriale (cfr. da ultimo Cass. VI civile, sent. n.7486/2022). Il Collegio ritiene che, per la formulazione letterale della disposizione, la stessa sia applicabile direttamente tanto all'Ente impositore che irroga la sanzione, quanto all'Agente della riscossione che provvede all'azione esecutiva una volta irrogata la sanzione. Il principio di legalità (art. 3 del citato d.lgs.) impone che la disciplina prescrizionale, al pari della decadenza, sia riservata alla legge. In assenza di una norma di legge non possono essere aumentati o diversamente computati i termini colà previsti. In materia di sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie è in vigore la disciplina speciale che ne assoggetta la prescrizione al quinquennio.
4 Ne deriva che la definitività della cartella esattoriale per mancata impugnazione, non produce l'effetto di applicare il diverso regime decennale di prescrizione ordinaria, riservato a titoli di accertamento e di condanna divenuti definitivi (siano essi giurisdizionali o amministrativi). Peraltro, i provvedimenti esattoriali che sono adottati in virtù di procedure automatiche di riscossione che consentono di prescindere dal previo accertamento del titolo esecutivo, non possono essere retti dall'irretrattabilità e dalla definitività dell'accertamento (Cass. civ., sez. VI, ord. n.20213 emessa in data 8 ottobre 2015). Sulla questione si pone in termini i recenti arresti giurisprudenziali dei Supremi Giudici (Cass. sez. VI, sent. n.8120/2021, sent. 7486/2022 cit., da ultimo Cassazione sez. VI ord. n.25720/2022), che distinguono fra credito tributario dovuto allo Stato, per il quale vige l'ordinario termine decennale e le sanzioni per le quali si applica la disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997, che assoggetta le medesime alla prescrizione quinquennale. Del pari, gli accessori del credito (interessi) che maturano nel momento in cui il credito è divenuto esigibile, per specifica previsione di legge, soggiacciono alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c. (Cass. sent. n.30901/2019; Cass. sent. n.8120/2021 cit.; Cass. ord. cit. n.25720/2022; Cass. ord. n.23052/2025). Va ricordato inoltre che per gli avvisi di accertamento o gli atti d'intimazione emessi dal concessionario della riscossione nel cui termine decadenziale o prescrizionale si è verificata la c.d. sospensione Covid, devono essere aggiunti 85 giorni di comporto, in base all'applicazione dell'art. 67 d.l. 18/2020. Orbene, la corretta applicazione della c.d. sospensione per Covid è regolata in base alla tralatizia giurisprudenza resa dalla Suprema Corte (recentemente. Cass. ord. n.960/2025), a tenore della quale la normativa riprodotta nell'art. 67 citato, quanto a termini di prescrizione e di decadenza dalle attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione da parte degli enti impositori deve interpretarsi nel senso che si determina ex lege uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Nella fattispecie, anche computando la sospensione covid pari ad 85 giorni, il termine prescrizionale risulta superato, computando il decennio a partire del giorno 8 febbraio 2013. Ne consegue l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione, atteso che l'avviso d'intimazione notificato in data 8.8.2023 è comunque sopraggiunto oltre il termine decennale e soggiace all'eccepita cesoia della prescrizione, tanto con riferimento al credito erariale, quanto, e a fortiori, avuto riguardo ai suoi accessori a titolo di sanzioni e interessi. La soccombenza (procedimento notificatorio e prescrizione) conduce alla condanna a carico dell'ADER delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
1) in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello della contribuente e, per l'effetto, annulla l'avviso d'intimazione impugnato;
5 2) condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00 per il primo grado e, in € 4.000,00 per l'appello, oltre il 15 per cento di contributo forfettario a titolo di spese generali. In Milano, nella camera di consiglio del giorno 26.1.2026. Il Relatore ed estensore Il Presidente Gianluca Braghò Carmela Alparone
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Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2326/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 142/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 03/06/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239004759588000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080004944964000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080004952042001 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117200900048822145001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1172010003987977001 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il 27/01/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava ritualmente l'avviso d'intimazione n.11720239004759588000 notificato il giorno 8.8.2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di
€ 93.049,16 unitamente alle sottese cartelle di pagamento di cui ai numeri:
1) 11720080004944964000;
2) 11720080004952042001;
3) 11720090048822145001;
4) 11720100039879770001; emesse a seguito di accertamento per tributi erariali non versati (Irpef, Irap e Iva e addizionali locali, tutti relativi all'annualità 2004), deducendo l'omessa notifica delle cartelle stesse, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. I primi Giudici hanno ritenuto conforme a legge sia il procedimento di formazione del ruolo, che la notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) divenuti definitivi in quanto non impugnati, con conseguente preclusione processuale in ordine ad eccezioni di prescrizione e decadenza. Nel rigettare il ricorso, i medesimi hanno condannato la ricorrente alle spese del grado in favore di controparte. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Della pronunzia si duole la contribuente che interpone appello, affidando le doglianze ai seguenti motivi di censura:
1.eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore in procedendo commesso dai giudicanti di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, per aver omesso di vagliare in modo approfondito le doglianze della parte ricorrente e la documentazione non allegata dall'ADER, invero non idonea a provare l'avvenuta notifica degli atti prodromici alle quattro intimazioni di pagamento, mai entrate nella sfera di conoscibilità della contribuente;
2 2. error in judicando per aver la pronunzia di primo grado non correttamente statuito sulla prescrizione maturata nei confronti degli atti esecutivi precedenti all'intimazione di pagamento (compresi quelli interruttivi asseritamente notificati il giorno 8.2.2013) non congruamente notificata per carenza di compendio probatorio in ordine all'avvenuta percezione del procedimento notificatorio;
4. error in judicando nella parte in cui il primo giudice ha negato la prescrizione dei crediti vantati dalle cartelle esattoriali e negato la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
Il contribuente insta per l'accoglimento dei motivi di ricorso, la riforma dell'impugnata pronuncia. Vinte le spese di giudizio. Resiste l'ADER mediante articolato atto di controdeduzioni, in ragione del quale insiste per il rigetto dell'appello, poiché le quattro cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata sono state correttamente notificate, sia ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 600/73, sia, se del caso, ai sensi della normativa contenuta nel codice processuale civile, anche mediante ulteriore e intermedio avviso d'intimazione con valenza interruttiva della prescrizione e preclusiva di ogni ulteriore eccezione;
- deduce la corretta formazione del ruolo e l'insussistenza di qualsivoglia decadenza dal potere accertativo;
L'ADER ha altresì replicato ai motivi di ricorso riproducendo in sostanza le argomentazioni espresse in primo grado ed in particolare dimostrando cartella per cartella l'avvenuta notifica di ciascuna pervenuta all'indirizzo della destinataria, con la conseguente reiezione di tutte le eccezioni che si fondano sull'omessa notifica degli atti prodromici. Quanto al regime prescrizionale di sanzioni e interessi, l'ADER ritiene che esso si conformi ai termini decennali previsti per il credito principale. L'ADER insiste per la reiezione del gravame e la condanna alle spese del giudizio. All'udienza pubblica tenutasi anche da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e che meriti accoglimento, posto che i primi Giudici non hanno fatto buon governo, né dell'esame del compendio probatorio, carente quanto a esecuzione e regolarità delle notifiche, né in punto di diritto non valutando i corretti termini di prescrizione e la disciplina delle eccezioni processuali in senso stretto e senso lato. Non risulta che la contribuente abbia svolto eccezioni in relazione all'omessa notifica dei primi atti impositivi (gli avvisi di accertamento iniziali). Dunque, occorre verificare esclusivamente le eccezioni rivolte all'avvenuta notifica o meno delle cartelle di pagamento precedenti l'intimazione di pagamento quivi contestata. Del pari, l'iscrizione a ruolo esecutivo, che precede la notifica del provvedimento esecutivo, è avvenuta tempestivamente e non si è prodotta alcuna decadenza. Per quel che concerne le prime due cartelle di pagamento di cui ai numeri: 1) 11720080004944964000 (asseritamente notificata il 20.8.2008), 2) 11720080004952042001 (idem: il
3 20.8.2008), non sono versate in atti le prove delle eseguite notifiche correlate all'estratto di ruolo che di per sé non certifica l'avvenuta regolarità del procedimento notificatorio. La carenza di regolare notifica iniziale travolge ogni ulteriore atto successivo fondato sul presupposto dell'avvenuta e regolare notifica. Di contro l'ADER ha prodotto sin dal primo grado documentazione (ripresa in secondo grado docc. 4,5,6,7 e 8) che certifica la regolarità delle notifiche riferite a due delle quattro precedenti cartella di pagamento, secondo la seguente scansione:
3) 11720090048822145001 (1.10.2010);
4) 11720100039879770001 (21.7.2011); nonché all'avviso d'intimazione cumulativo e correlato alle precedenti cartelle che è stato notificato alla contribuente in data 8.2.2013 con effetti interruttivi della prescrizione. Ad ogni buon conto, anche a voler tenere in considerazione, per queste ultime due cartelle di pagamento la correttezza dell'iter notifcatorio, risulta dirimente e fondata e per tutte e quattro le cartelle di pagamento correlate all'avviso d'intimazione per cui è causa, l'eccezione di prescrizione (rectius di tardiva interruzione della medesima- eccezione in senso lato-), atteso che è agevole evidenziare che fra l'avviso d'intimazione notificato alla residenza della destinataria sita in Indirizzo_1, Ragusa, in data 8.2.2013 (data del timbro a secco) e l'attuale avviso d'intimazione stampato in data 11.7.2023 e notificato il giorno 8.8.2023 sono trascorsi più di dieci anni. Non risultano agli atti ulteriori atti interruttivi intermedi. Accertati i fatti, si osserva che, quanto a prescrizione di tributi erariali, in carenza di norma specifica, si applica il termine decennale ordinario di prescrizione, sulla scorta di consolidato orientamento di legittimità (cfr. su tutte Cass. sent. n.24322/2014; n.850/2021), trattandosi di obbligazione unitaria in base al principio costituzionale di necessaria sottoposizione del reddito percepito a tassazione secondo la capacità contributiva individuale (art. 53 Cost.). Con riferimento al termine prescrizionale ordinario per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni fiscali, l'art. 20 comma 3 del d.lgs. n.472/1997 prevede che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescriva in cinque anni. L'unico evento interruttivo della prescrizione è connesso all'impugnazione della cartella esattoriale (cfr. da ultimo Cass. VI civile, sent. n.7486/2022). Il Collegio ritiene che, per la formulazione letterale della disposizione, la stessa sia applicabile direttamente tanto all'Ente impositore che irroga la sanzione, quanto all'Agente della riscossione che provvede all'azione esecutiva una volta irrogata la sanzione. Il principio di legalità (art. 3 del citato d.lgs.) impone che la disciplina prescrizionale, al pari della decadenza, sia riservata alla legge. In assenza di una norma di legge non possono essere aumentati o diversamente computati i termini colà previsti. In materia di sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie è in vigore la disciplina speciale che ne assoggetta la prescrizione al quinquennio.
4 Ne deriva che la definitività della cartella esattoriale per mancata impugnazione, non produce l'effetto di applicare il diverso regime decennale di prescrizione ordinaria, riservato a titoli di accertamento e di condanna divenuti definitivi (siano essi giurisdizionali o amministrativi). Peraltro, i provvedimenti esattoriali che sono adottati in virtù di procedure automatiche di riscossione che consentono di prescindere dal previo accertamento del titolo esecutivo, non possono essere retti dall'irretrattabilità e dalla definitività dell'accertamento (Cass. civ., sez. VI, ord. n.20213 emessa in data 8 ottobre 2015). Sulla questione si pone in termini i recenti arresti giurisprudenziali dei Supremi Giudici (Cass. sez. VI, sent. n.8120/2021, sent. 7486/2022 cit., da ultimo Cassazione sez. VI ord. n.25720/2022), che distinguono fra credito tributario dovuto allo Stato, per il quale vige l'ordinario termine decennale e le sanzioni per le quali si applica la disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997, che assoggetta le medesime alla prescrizione quinquennale. Del pari, gli accessori del credito (interessi) che maturano nel momento in cui il credito è divenuto esigibile, per specifica previsione di legge, soggiacciono alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c. (Cass. sent. n.30901/2019; Cass. sent. n.8120/2021 cit.; Cass. ord. cit. n.25720/2022; Cass. ord. n.23052/2025). Va ricordato inoltre che per gli avvisi di accertamento o gli atti d'intimazione emessi dal concessionario della riscossione nel cui termine decadenziale o prescrizionale si è verificata la c.d. sospensione Covid, devono essere aggiunti 85 giorni di comporto, in base all'applicazione dell'art. 67 d.l. 18/2020. Orbene, la corretta applicazione della c.d. sospensione per Covid è regolata in base alla tralatizia giurisprudenza resa dalla Suprema Corte (recentemente. Cass. ord. n.960/2025), a tenore della quale la normativa riprodotta nell'art. 67 citato, quanto a termini di prescrizione e di decadenza dalle attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione da parte degli enti impositori deve interpretarsi nel senso che si determina ex lege uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Nella fattispecie, anche computando la sospensione covid pari ad 85 giorni, il termine prescrizionale risulta superato, computando il decennio a partire del giorno 8 febbraio 2013. Ne consegue l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione, atteso che l'avviso d'intimazione notificato in data 8.8.2023 è comunque sopraggiunto oltre il termine decennale e soggiace all'eccepita cesoia della prescrizione, tanto con riferimento al credito erariale, quanto, e a fortiori, avuto riguardo ai suoi accessori a titolo di sanzioni e interessi. La soccombenza (procedimento notificatorio e prescrizione) conduce alla condanna a carico dell'ADER delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
1) in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello della contribuente e, per l'effetto, annulla l'avviso d'intimazione impugnato;
5 2) condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00 per il primo grado e, in € 4.000,00 per l'appello, oltre il 15 per cento di contributo forfettario a titolo di spese generali. In Milano, nella camera di consiglio del giorno 26.1.2026. Il Relatore ed estensore Il Presidente Gianluca Braghò Carmela Alparone
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