Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2542
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'azione accertatrice

    La notifica è avvenuta nel termine prorogato di 120 giorni, calcolato a seguito della notifica dell'invito a comparire, quindi la decadenza non era maturata.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione e prova

    L'Agenzia delle entrate ha ampiamente ed esaustivamente motivato l'insussistenza dell'esimente dell'attività di mera gestione di partecipazioni, considerando anche le attività di consulenza e commercio svolte dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione della normativa sulle società in perdita sistematica

    Le condizioni oggettive addotte dalla ricorrente si riferiscono alle società del gruppo e non all'attività propria della Ricorrente_1, che non era di sola gestione di partecipazioni.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento per violazione della Direttiva IVA

    La CGUE ha chiarito che l'art. 167 della direttiva IVA osta a una normativa nazionale che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione a causa dell'importo insufficiente delle operazioni a valle.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione della normativa sulle società in perdita sistematica

    Le condizioni oggettive addotte dalla ricorrente si riferiscono alle società del gruppo e non all'attività propria della Ricorrente_1, che non era di sola gestione di partecipazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per comminazione in violazione del principio del favor rei

    L'istituto delle società di comodo integra una presunzione relativa e non un regime sanzionatorio, pertanto il motivo di gravame non coglie nel segno.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni per mancanza del requisito soggettivo

    La condotta della ricorrente integra gli estremi del dolo, in quanto non si può immaginare che non si rappresentasse di svolgere attività prevalente di consulenza o commercio.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa

    La normativa applicata non presenta i caratteri di incertezza oggettiva che potrebbero giustificare l'invocata esclusione delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2542
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2542
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo