CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2542/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU TO, Presidente
ZACCARDI GLAUCO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16735/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600264-2024 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600264-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600264-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1065/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.P.A (nel prosieguo, per brevità: “Ricorrente_1”
o “la ricorrente”), con atto notificato il 15.10.2024 all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TK3036600264/2024 notificatole il 17.07.2024, con il quale le é stata contestata la qualificazione di società in perdita sistematica. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto le perdite maturate dalla medesima attuale ricorrente ed ha ricalcolato il reddito minimo presunto attribuibile alla stessa, liquidando un'addizionale IRES per € 66.914,10 e un'IRAP per € 52.019,10.
Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, poi, è stata recuperata un'IVA per € 56.293,00 oltre sanzioni per una somma complessiva di € 100.371,15 ed interessi maturati per € 46.133,38.
Al riguardo l'opponente ha lamentato:
I Motivo. Illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'azione accertatrice avendo l'Ufficio notificato l'atto usufruendo erroneamente della sospensiva COVID prevista dall'art. 67 del DL 18/2020 con conseguente violazione dell'art. 43 del DPR 600/1973, dell'art. 57 del DPR 633/1972, dell'art. 5 del D.Lgs.
218/1997 e dell'art. 157 del DL 30/2020 nonché in violazione dei principi di certezza del diritto e legalità.
II Motivo. Illegittimità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione e prova in violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973, dell'art. 56 del DPR 633/1972 nonché dell'art. 7, 7-bis e 6-bis, comma 4, della L.
212/2000, dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 Codice Civile non avendo l'Ufficio motivato la propria pretesa anche in relazione alle osservazioni presentate dalla Ricorrente in sede di contraddittorio.
III Motivo. Illegittimità dell'accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma
36-decies e ss. del DL 138/2011 e dell'art. 30 della L. 724/1994 ed infondatezza nel merito dato che nella fattispecie sussistono: i) sia le “situazioni oggettive” che hanno impedito il conseguimento di ricavi e che legittimano ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis L 724/1994 l'esclusione della normativa sulle società in perdita sistematica e sia ii) i presupposti per applicare la causa di disapplicazione n. 4 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.06.2012.
IV Motivo. Illegittimità dell'accertamento impugnato per violazione degli artt. 183 e 395 della Direttiva n
2006/122/CEE anche alla luce della declaratoria di illegittimità dell'art. 30, comma 4, L. 724/1994 sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 7.03.2024 causa C-341/22.
V Motivo. Illegittimità delle sanzioni perché comminate in violazione del principio del favor rei (art. 3, comma
2, D.lgs. 472/1997) considerando che la normativa sulle società in perdita sistematica recata dall'art. 2, comma 36-decies, DL 138/2011 è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, DL 73/2022 convertito nella L.
122/2022.
VI Motivo. Disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate per mancanza del requisito soggettivo in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile alla Società alcun comportamento doloso o colposo.
VII Motivo. Disapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 6, comma 3, della L. n. 212/2000, dell'art. 8 del D.Lgs 546/1992, dell'art. 10, comma 2, dello Statuto del Contribuente nonché per l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 36-decies e ss DL 138/2018 e dell'art. 30 della L. 724/1994.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, chiedendo, in via preliminare, la riunione del presente procedimento al n. R.G. 16669/2024, assegnato alla sezione X di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, presentato dalla Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3 0E6600247/2024 emesso, sempre in riferimento all'annualità 2017 “ai fini del consolidato”; nel merito la resistente ha domandato rigettarsi l'opposizione.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, tenuto conto che la causa è matura per la decisione, ritiene il Collegio non doversi disporre la riunione del presente procedimento al numero R.G. 16669/2024, poiché la riunione pregiudicherebbe la pronta e spedizione definizione della controversia sottoposta a questa Sezione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non coglie nel segno, innanzitutto, la prima censura.
L'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto tributi erariali relativi all'annualità 2107 e, pertanto, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 600/1973, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, presentata nel 2018, circostanza incontestata), ossia entro il 31.12.2023.
Senonché, opera la generale ipotesi di sospensione, di giorni 85, di cui all'art. 67 del d.l. 18/2020, cosicché il termine era prorogato sino al 26.3.2024.
Ora, risulta agli atti ed è pacifico che la resistente abbia notificato in data 8.3.2024 l'invito a comparire
TK3I16600221/2024; ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, comma-bis del d.lgs. 218/1997 “qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.
Cosicché, poiché tra la data di decadenza (26.3.2024) e quella di notifica dell'invito a comparire (8.3.2024) correvano solo 18 giorni, il termine per la notifica dell'atto di accertamento era prorogato di giorni 120 successivi decorrenti dal 26.3.2024 e, quindi, scadeva il 24.7.2024.
Ne consegue che, essendo stato recapitato l'atto impugnato il 17.7.2024, la decadenza eccepita non è maturata.
I motivi secondo e terzo del ricorso, essendo intimamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
La Ricorrente_1 lamenta con la seconda censura che, malgrado la stessa avesse presentato ampie e documentate ragioni, da un lato a sostegno dell'esistenza di condizioni oggettive tali da giustificare economicamente le perdite ripetute per cinque esercizi (sulla base delle quali ultime era stato ritenuto il suo carattere di società di comodo), dall'altro a supporto della sussistenza della causa di disapplicazione n. 4 (per le società di partecipazioni) prevista dal Provvedimento dell'11.06.2012 dell'Agenzia delle entrate, l'Amministrazione abbia sbrigativamente motivato, in quattro righe, circa la non applicabilità delle condizioni e dell'esimente.
Con il terzo motivo, poi, censura il merito delle conclusioni cui è giunta la resistente proprio in punto di ritenuta insussistenza delle predette condizioni ed esimente.
Al riguardo, osserva il Collegio che, come si evince dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, in realtà le condizioni oggettive, l'esistenza delle quali, per la ricorrente, giustificherebbe nel caso concreto le perdite ripetute negli anni, riguardano tutte società del medesimo gruppo della Ricorrente_1, del quale quest'ultima è holding.
Ma, come ampiamente motivato nel provvedimento impugnato, a pagina 6, per quanto riguarda le annualità fino al 2015, risultava svolta dalla ricorrente un'attività di consulenza che non avrebbe potuto essere considerata strettamente funzionale all'attività di holding di partecipazioni, avendo una propria autonomia.
Autonomia desunta, tra l'altro, dalla circostanza che gli acquisti IVA del periodo, attribuiti a tale settore di attività, avevano assunto carattere di prevalenza assoluta rispetto a quelli riferibili alla gestione di partecipazioni.
Nel 2016 e nel 2017, poi, emergeva anche un'attività di commercio all'ingrosso di legumi e cereali secchi.
L'Agenzia delle entrate, pertanto, ha ampiamente ed esaustivamente motivato l'insussistenza dell'esimente dell'attività di mera gestione di partecipazioni;
e, poiché tutte le condizioni che la ricorrente assume giustificare le perdite, si riferiscono alle partecipate e non all'attività propria della Ricorrente_1 (che non era di sola gestione), non è fondata nemmeno la doglianza relativa alla valutazione che l'atto impugnato ha compiuto laddove ha escluso il ricorrere delle condizioni oggettive in capo alla ricorrente.
E', invece, fondato, il quarto motivo di opposizione, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 183 e
395 della Direttiva n 2006/122/CEE anche alla luce della declaratoria di illegittimità dell'art. 30, comma 4,
L. 724/1994 sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 7.03.2024 causa C-341/22.
Con la sentenza citata, infatti, la CGUE ha chiarito (paragrafo 43 della motivazione, puntualmente richiamato nel ricorso introduttivo del giudizio) che l'art. 167 della direttiva IVA nonché i principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.
Ne consegue che, avendo l'atto impugnato nel presente giudizio applicato puramente e semplicemente l'art. 30, comma 4, legge 72471994, escludendo la detrazione e il rimborso dell'Imposta sul semplice rilievo dell'insufficienza delle operazioni imponibili nel periodo considerato, così in contrasto con l'art. 167 della
Direttiva Iva, in coerenza con il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza 22249/2024) il quarto motivo di ricorso è fondato e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato con riguardo all'Iva.
Non merita adesione, poi, il quinto motivo di ricorso.
La ricorrente lamenta che, poiché la normativa sulle società in perdita sistematica recata dall'articolo n. 2, comma 36- decies, del d.l. 138/2011 è stata abrogata dall'articolo n. 9, comma 1, del d.l. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022 (c.d. “decreto Semplificazioni”), in applicazione del principio del favore rei, ex articolo n. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, ne deriverebbe che “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”.
Senonché, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (ordinanze
28313/2025, 661881/2021, tra le molte), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, l'istituto delle società di comodo integra una presunzione relativa e non un regime sanzionatorio;
ne deriva che il motivo di gravame, presupponendo la natura sanzionatoria del provvedimento impugnato, non coglie nel segno, invocando un regime (quello dell'applicabilità della norma favorevole sopravvenuta) che riguarda il diverso ambito delle sanzioni tributarie.
Non è fondato, ancora, il sesto motivo. La condotta della ricorrente, la quale ha ritenuto di andare esente dalla normativa in tema di società di comodo a cagione della propria asserita natura di società di partecipazione, natura esclusa dagli atti, integra certamente gli estremi del dolo, non essendo immaginabile che la Ricorrente_1 non si rappresentasse di svolgere attività di consulenza amministrativa, prevalente come volume di affari su quella di gestione di partecipazioni, o di commercio all'ingrosso di cereali e legumi.
Né, infine, può trovare accoglimento il settimo ed ultimo motivo di ricorso, atteso che la normativa applicata nel presente giudizio non presenta, per gli aspetti rilevanti descritti nell'esame delle precedenti doglianze, quei caratteri di incertezza oggettiva che, soli, potrebbero giustificare l'invocata esclusione delle sanzioni.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con riguardo all'IVA, in accoglimento della quarta censura.
Le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. compensa integralmente le spese tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU TO, Presidente
ZACCARDI GLAUCO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16735/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600264-2024 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600264-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600264-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1065/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.P.A (nel prosieguo, per brevità: “Ricorrente_1”
o “la ricorrente”), con atto notificato il 15.10.2024 all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TK3036600264/2024 notificatole il 17.07.2024, con il quale le é stata contestata la qualificazione di società in perdita sistematica. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto le perdite maturate dalla medesima attuale ricorrente ed ha ricalcolato il reddito minimo presunto attribuibile alla stessa, liquidando un'addizionale IRES per € 66.914,10 e un'IRAP per € 52.019,10.
Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, poi, è stata recuperata un'IVA per € 56.293,00 oltre sanzioni per una somma complessiva di € 100.371,15 ed interessi maturati per € 46.133,38.
Al riguardo l'opponente ha lamentato:
I Motivo. Illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'azione accertatrice avendo l'Ufficio notificato l'atto usufruendo erroneamente della sospensiva COVID prevista dall'art. 67 del DL 18/2020 con conseguente violazione dell'art. 43 del DPR 600/1973, dell'art. 57 del DPR 633/1972, dell'art. 5 del D.Lgs.
218/1997 e dell'art. 157 del DL 30/2020 nonché in violazione dei principi di certezza del diritto e legalità.
II Motivo. Illegittimità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione e prova in violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973, dell'art. 56 del DPR 633/1972 nonché dell'art. 7, 7-bis e 6-bis, comma 4, della L.
212/2000, dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 Codice Civile non avendo l'Ufficio motivato la propria pretesa anche in relazione alle osservazioni presentate dalla Ricorrente in sede di contraddittorio.
III Motivo. Illegittimità dell'accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma
36-decies e ss. del DL 138/2011 e dell'art. 30 della L. 724/1994 ed infondatezza nel merito dato che nella fattispecie sussistono: i) sia le “situazioni oggettive” che hanno impedito il conseguimento di ricavi e che legittimano ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis L 724/1994 l'esclusione della normativa sulle società in perdita sistematica e sia ii) i presupposti per applicare la causa di disapplicazione n. 4 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.06.2012.
IV Motivo. Illegittimità dell'accertamento impugnato per violazione degli artt. 183 e 395 della Direttiva n
2006/122/CEE anche alla luce della declaratoria di illegittimità dell'art. 30, comma 4, L. 724/1994 sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 7.03.2024 causa C-341/22.
V Motivo. Illegittimità delle sanzioni perché comminate in violazione del principio del favor rei (art. 3, comma
2, D.lgs. 472/1997) considerando che la normativa sulle società in perdita sistematica recata dall'art. 2, comma 36-decies, DL 138/2011 è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, DL 73/2022 convertito nella L.
122/2022.
VI Motivo. Disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate per mancanza del requisito soggettivo in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile alla Società alcun comportamento doloso o colposo.
VII Motivo. Disapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 6, comma 3, della L. n. 212/2000, dell'art. 8 del D.Lgs 546/1992, dell'art. 10, comma 2, dello Statuto del Contribuente nonché per l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 36-decies e ss DL 138/2018 e dell'art. 30 della L. 724/1994.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, chiedendo, in via preliminare, la riunione del presente procedimento al n. R.G. 16669/2024, assegnato alla sezione X di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, presentato dalla Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3 0E6600247/2024 emesso, sempre in riferimento all'annualità 2017 “ai fini del consolidato”; nel merito la resistente ha domandato rigettarsi l'opposizione.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, tenuto conto che la causa è matura per la decisione, ritiene il Collegio non doversi disporre la riunione del presente procedimento al numero R.G. 16669/2024, poiché la riunione pregiudicherebbe la pronta e spedizione definizione della controversia sottoposta a questa Sezione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non coglie nel segno, innanzitutto, la prima censura.
L'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto tributi erariali relativi all'annualità 2107 e, pertanto, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 600/1973, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, presentata nel 2018, circostanza incontestata), ossia entro il 31.12.2023.
Senonché, opera la generale ipotesi di sospensione, di giorni 85, di cui all'art. 67 del d.l. 18/2020, cosicché il termine era prorogato sino al 26.3.2024.
Ora, risulta agli atti ed è pacifico che la resistente abbia notificato in data 8.3.2024 l'invito a comparire
TK3I16600221/2024; ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, comma-bis del d.lgs. 218/1997 “qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.
Cosicché, poiché tra la data di decadenza (26.3.2024) e quella di notifica dell'invito a comparire (8.3.2024) correvano solo 18 giorni, il termine per la notifica dell'atto di accertamento era prorogato di giorni 120 successivi decorrenti dal 26.3.2024 e, quindi, scadeva il 24.7.2024.
Ne consegue che, essendo stato recapitato l'atto impugnato il 17.7.2024, la decadenza eccepita non è maturata.
I motivi secondo e terzo del ricorso, essendo intimamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
La Ricorrente_1 lamenta con la seconda censura che, malgrado la stessa avesse presentato ampie e documentate ragioni, da un lato a sostegno dell'esistenza di condizioni oggettive tali da giustificare economicamente le perdite ripetute per cinque esercizi (sulla base delle quali ultime era stato ritenuto il suo carattere di società di comodo), dall'altro a supporto della sussistenza della causa di disapplicazione n. 4 (per le società di partecipazioni) prevista dal Provvedimento dell'11.06.2012 dell'Agenzia delle entrate, l'Amministrazione abbia sbrigativamente motivato, in quattro righe, circa la non applicabilità delle condizioni e dell'esimente.
Con il terzo motivo, poi, censura il merito delle conclusioni cui è giunta la resistente proprio in punto di ritenuta insussistenza delle predette condizioni ed esimente.
Al riguardo, osserva il Collegio che, come si evince dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, in realtà le condizioni oggettive, l'esistenza delle quali, per la ricorrente, giustificherebbe nel caso concreto le perdite ripetute negli anni, riguardano tutte società del medesimo gruppo della Ricorrente_1, del quale quest'ultima è holding.
Ma, come ampiamente motivato nel provvedimento impugnato, a pagina 6, per quanto riguarda le annualità fino al 2015, risultava svolta dalla ricorrente un'attività di consulenza che non avrebbe potuto essere considerata strettamente funzionale all'attività di holding di partecipazioni, avendo una propria autonomia.
Autonomia desunta, tra l'altro, dalla circostanza che gli acquisti IVA del periodo, attribuiti a tale settore di attività, avevano assunto carattere di prevalenza assoluta rispetto a quelli riferibili alla gestione di partecipazioni.
Nel 2016 e nel 2017, poi, emergeva anche un'attività di commercio all'ingrosso di legumi e cereali secchi.
L'Agenzia delle entrate, pertanto, ha ampiamente ed esaustivamente motivato l'insussistenza dell'esimente dell'attività di mera gestione di partecipazioni;
e, poiché tutte le condizioni che la ricorrente assume giustificare le perdite, si riferiscono alle partecipate e non all'attività propria della Ricorrente_1 (che non era di sola gestione), non è fondata nemmeno la doglianza relativa alla valutazione che l'atto impugnato ha compiuto laddove ha escluso il ricorrere delle condizioni oggettive in capo alla ricorrente.
E', invece, fondato, il quarto motivo di opposizione, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 183 e
395 della Direttiva n 2006/122/CEE anche alla luce della declaratoria di illegittimità dell'art. 30, comma 4,
L. 724/1994 sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 7.03.2024 causa C-341/22.
Con la sentenza citata, infatti, la CGUE ha chiarito (paragrafo 43 della motivazione, puntualmente richiamato nel ricorso introduttivo del giudizio) che l'art. 167 della direttiva IVA nonché i principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.
Ne consegue che, avendo l'atto impugnato nel presente giudizio applicato puramente e semplicemente l'art. 30, comma 4, legge 72471994, escludendo la detrazione e il rimborso dell'Imposta sul semplice rilievo dell'insufficienza delle operazioni imponibili nel periodo considerato, così in contrasto con l'art. 167 della
Direttiva Iva, in coerenza con il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza 22249/2024) il quarto motivo di ricorso è fondato e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato con riguardo all'Iva.
Non merita adesione, poi, il quinto motivo di ricorso.
La ricorrente lamenta che, poiché la normativa sulle società in perdita sistematica recata dall'articolo n. 2, comma 36- decies, del d.l. 138/2011 è stata abrogata dall'articolo n. 9, comma 1, del d.l. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022 (c.d. “decreto Semplificazioni”), in applicazione del principio del favore rei, ex articolo n. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, ne deriverebbe che “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”.
Senonché, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (ordinanze
28313/2025, 661881/2021, tra le molte), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, l'istituto delle società di comodo integra una presunzione relativa e non un regime sanzionatorio;
ne deriva che il motivo di gravame, presupponendo la natura sanzionatoria del provvedimento impugnato, non coglie nel segno, invocando un regime (quello dell'applicabilità della norma favorevole sopravvenuta) che riguarda il diverso ambito delle sanzioni tributarie.
Non è fondato, ancora, il sesto motivo. La condotta della ricorrente, la quale ha ritenuto di andare esente dalla normativa in tema di società di comodo a cagione della propria asserita natura di società di partecipazione, natura esclusa dagli atti, integra certamente gli estremi del dolo, non essendo immaginabile che la Ricorrente_1 non si rappresentasse di svolgere attività di consulenza amministrativa, prevalente come volume di affari su quella di gestione di partecipazioni, o di commercio all'ingrosso di cereali e legumi.
Né, infine, può trovare accoglimento il settimo ed ultimo motivo di ricorso, atteso che la normativa applicata nel presente giudizio non presenta, per gli aspetti rilevanti descritti nell'esame delle precedenti doglianze, quei caratteri di incertezza oggettiva che, soli, potrebbero giustificare l'invocata esclusione delle sanzioni.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con riguardo all'IVA, in accoglimento della quarta censura.
Le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. compensa integralmente le spese tra le parti.