Art. 1. A s s e n s o 1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai rispettivi rappresentanti legali.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 aprile 1999, n. 91 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "L' articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301 , e' abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7".
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai rispettivi rappresentanti legali.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 aprile 1999, n. 91 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "L' articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301 , e' abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7".