Articolo 33 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 32Articolo 34
Versione
22 maggio 1976
Art. 33. Comunicazione del decreto di pensione

Il primo comma dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, quarto comma".
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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