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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2106/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170012186134000 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230046563167000 BOLLO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240034443937000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 Ricorrente_1, come rappresentato in atti, si oppone alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500012877000, notificata l'11/03/2025, con cui si chiede il pagamento della somma di € 3.170,91 in riferimento a tre cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento ( cartelle relative a tassa Auto Anni 2012, 2020,2021 ed avviso di accertamento relativo ad IMU Anno 2016) convenendo in giudizio AD, DE e Regione Siciliana Ass.Economia.
Pone a fondamento del ricorso l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e decadenza della pretesa tributaria nonché il difetto di presupposto impositivo stante l'invalidità civile del ricorrente come attestato da certificato di invalidità depositato in atti.
Si costituiscono sia gli Enti Impositori (Regione Siciliana e Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le del Tesoro di
Palermo ) che l'Agente della Riscossione.
I primi eccependo, sia il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni relative alla omessa notifica degli atti presupposti (afferendo questa eccezione all'attività riscossiva dell'Agente della riscossione), sia l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla dedotta prescrizione della pretesa tributaria;
il secondo chiedendo il rigetto con riferimento alla asserita omessa notifica degli atti presupposti essendo stati questi tutti regolarmente notificati nei termini di legge.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in quando fondato.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500012877000 relativa all'autovettura
IA ER 1.0 TCE GPL 4X2 Targa Targa_1 di proprietà del ricorrente va annullata in quanto veicolo destinato al trasporto di persona con disabilità .
Invero, parte ricorrente ha depositato in atti il certificato di invalidità del 28/12/2023 - ove si attesta un'invalidità con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( medio-grave
67%-99% ) riconoscendo l'interessato quale “Portatore di handicap ex art.3, comma1 L.n.104/1992” - da cui deriva l'illegittimità dell'atto impugnato per lesione del diritto alla salute e mobilità, essendo il fermo su un auto usata da un invalido posto in violazione della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Pertanto, l'Agenzia della Riscossione commette un abuso se insiste nel volere bloccare un mezzo indispensabile per la vita quotidiana di un soggetto fragile, quando potrebbe utilizzare altri strumenti di riscossione meno invasivi.
Questo Giudice ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese in considerazione della infondatezza degli altri motivi di ricorso che comunque rimangono assorbiti stante il carattere dirimente della superiore causa di annullamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2106/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170012186134000 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230046563167000 BOLLO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240034443937000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500012877000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 Ricorrente_1, come rappresentato in atti, si oppone alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500012877000, notificata l'11/03/2025, con cui si chiede il pagamento della somma di € 3.170,91 in riferimento a tre cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento ( cartelle relative a tassa Auto Anni 2012, 2020,2021 ed avviso di accertamento relativo ad IMU Anno 2016) convenendo in giudizio AD, DE e Regione Siciliana Ass.Economia.
Pone a fondamento del ricorso l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e decadenza della pretesa tributaria nonché il difetto di presupposto impositivo stante l'invalidità civile del ricorrente come attestato da certificato di invalidità depositato in atti.
Si costituiscono sia gli Enti Impositori (Regione Siciliana e Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le del Tesoro di
Palermo ) che l'Agente della Riscossione.
I primi eccependo, sia il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni relative alla omessa notifica degli atti presupposti (afferendo questa eccezione all'attività riscossiva dell'Agente della riscossione), sia l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla dedotta prescrizione della pretesa tributaria;
il secondo chiedendo il rigetto con riferimento alla asserita omessa notifica degli atti presupposti essendo stati questi tutti regolarmente notificati nei termini di legge.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in quando fondato.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500012877000 relativa all'autovettura
IA ER 1.0 TCE GPL 4X2 Targa Targa_1 di proprietà del ricorrente va annullata in quanto veicolo destinato al trasporto di persona con disabilità .
Invero, parte ricorrente ha depositato in atti il certificato di invalidità del 28/12/2023 - ove si attesta un'invalidità con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( medio-grave
67%-99% ) riconoscendo l'interessato quale “Portatore di handicap ex art.3, comma1 L.n.104/1992” - da cui deriva l'illegittimità dell'atto impugnato per lesione del diritto alla salute e mobilità, essendo il fermo su un auto usata da un invalido posto in violazione della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Pertanto, l'Agenzia della Riscossione commette un abuso se insiste nel volere bloccare un mezzo indispensabile per la vita quotidiana di un soggetto fragile, quando potrebbe utilizzare altri strumenti di riscossione meno invasivi.
Questo Giudice ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese in considerazione della infondatezza degli altri motivi di ricorso che comunque rimangono assorbiti stante il carattere dirimente della superiore causa di annullamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese