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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/12/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello di Palermo, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. ON TO RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Alida Marinuzzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.r.g. 278/2022 Avverso Ordinanza 702 ter cpc, R.G. n. 3185/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Palermo depositata in data 28/12/2021 Tra
con sede legale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, in persona del Parte_1
Dott. rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Gina Trapani Parte_2
e DE ER
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
ON n. 9, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marco Giunta, del foro di Palermo con studio sito in Palermo, via G. B. Pagano n.
6, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: accogliere il proposto appello;
rigettare l'ordinanza ex art.702 ter V comma c.p.c.,
1 emessa nel giudizio R.G. 3185/2020 dal Tribunale Civile di Palermo, ritenendola erronea per i motivi tutti meglio specificati nell'atto introduttivo nonché nelle presenti note e farvi giustizia nel merito ed in luogo del Primo Giudice;
condannare, per l'effetto, la Sig.ra , alle spese di lite del primo e secondo grado CP_1 del giudizio, nella misura che sarà ritenuta equa da questa Onorevole Corte;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Conclusioni per l'appellato: nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da con sede legale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, in persona del Dott. Parte_1
confermando l'Ordinanza 702 ter cpc, R.G. n. 3185/2020, resa dal Tribunale Parte_2 Ordinario di Palermo in persona del giudice Dott.ssa Dora Sciortino, emessa in data 28/12/2021, e notificata in data 12/01/2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l diva l'Autorità Giudiziaria per Parte_1 ottenere un provvedimento autorizzativo finalizzato ad accedere nell'immobile sito in
Palermo, via Agostino ON n. 9, al fine di procedere alla disalimentazione del contatore e all'interruzione dell'erogazione; chiedeva, altresì, la condanna alle spese della convenuta. In particolare, rappresentava che la sig.ra Parte_1 [...] avrebbe richiesto ad il collocamento e la fornitura di gas metano CP_1 CP_2 presso l'utenza ubicata in Palermo, via Agostino ON n. 9, e si sarebbe resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali, non avendo corrisposto quanto dovuto per i consumi. A seguito della richiesta della società di vendita di disalimentazione per morosità,
i tecnici della avrebbero tentato invano di accedere al contatore Parte_1 posto all'interno dell'abitazione. La società di vendita avrebbe quindi inoltrato richiesta di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e, successivamente, attivato in data 01/09/2019 il servizio di default sul PDR
057800000008340, tentando due volte senza successo la disalimentazione fisica del misuratore.
La prima udienza veniva fissata per il 29/09/2020; la sig.ra depositava comparsa di CP_1 costituzione insistendo nelle proprie difese, mentre non Parte_1 compariva. All'udienza del 18/05/2021, nuovamente in assenza della ricorrente, la resistente chiedeva rinvio per decisione, evidenziando la documentazione attestante
2 l'esistenza di un regolare contratto di fornitura con Enel Energia, e chiedeva termine per note. Il Giudice rinviava per la decisione all'udienza del 28/12/2021, con termine per note fino al 10/12/2021.
Con Ordinanza del 28/12/2021 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso, dichiarandolo infondato, e condannava la società ricorrente alle spese, liquidate in € 400,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione notificato il 03/02/2022, roponeva appello Parte_1 avverso la detta ordinanza.
In data 19/04/2022 si costituiva la sig.ra contestando integralmente le deduzioni CP_1 avversarie.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
29/05/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello non può essere accolto.
La società appellante sostiene che, poiché la società di vendita aveva disposto la cessazione amministrativa per morosità e poiché i tecnici non erano riusciti ad accedere al contatore, il distributore sarebbe stato obbligato a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, anche tramite iniziative giudiziarie, ai sensi degli artt. 13 e 17 del TIMG.
Secondo l'appellante, la sola attivazione del servizio di default costituirebbe prova sufficiente dell'intervenuta risoluzione del contratto per morosità e legittimerebbe l'azione giudiziaria diretta a ottenere l'accesso forzoso all'immobile.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Occorre innanzitutto chiarire quale sia il fondamento giuridico del diritto del distributore di chiedere la disalimentazione del punto di riconsegna. In materia di somministrazione di gas, il contatore rappresenta il punto di confine tra la rete di distribuzione pubblica e l'impianto privato dell'utente. La titolarità del misuratore appartiene al distributore, mentre il cliente finale ne ha soltanto la detenzione qualificata, funzionale all'erogazione del servizio. Tale detenzione trova fondamento in un rapporto riconducibile al comodato d'uso gratuito, caratterizzato dalla gratuità, dalla destinazione vincolata del bene e dall'obbligo di
3 consentire l'accesso o la restituzione quando necessario. Il comodato del contatore è strettamente collegato al contratto di fornitura stipulato tra il cliente finale e la società di vendita, configurando un collegamento negoziale e, per certi aspetti, un contratto a favore di terzi. Il misuratore è infatti messo a disposizione dell'utente esclusivamente per consentire l'esecuzione del contratto di somministrazione. Ne deriva che in presenza di una valida risoluzione del contratto di fornitura per morosità potrebbe venire meno il titolo che legittima la detenzione del contatore da parte dell'utente e consentire al distributore di richiedere la disalimentazione del punto di riconsegna.
La morosità del cliente finale è quindi il presupposto sostanziale dell'intera procedura: sospensione della fornitura, cessazione amministrativa, attivazione del default e, solo in ultima istanza, eventuale azione giudiziaria del distributore.
Peraltro, la regolamentazione dell'ARERA prevede un iter procedimentale molto rigoroso per la disalimentazione del contatore. La costituzione in mora deve essere inviata tramite raccomandata o PEC e deve contenere una serie di informazioni obbligatorie: il termine ultimo per pagare, il termine dopo il quale può essere chiesta la sospensione, le modalità per comunicare l'avvenuto pagamento, l'avviso sugli indennizzi automatici, l'indicazione degli eventuali importi prescrivibili e il richiamo ai termini regolatori. Inoltre, devono trascorrere almeno tre giorni lavorativi tra il termine ultimo di pagamento e la richiesta di sospensione e almeno quaranta giorni solari tra la notifica della messa in mora e la richiesta di chiusura del punto di riconsegna. La richiesta di sospensione non può essere presentata se la messa in mora non è stata inviata correttamente, se il cliente ha comunicato il pagamento, se l'importo è inferiore ad una determinata soglia, se pende un reclamo su consumi anomali o se la morosità riguarda corrispettivi diversi dal gas. La richiesta deve essere tracciabile e contenere i dati identificativi del PDR.
Questa disciplina va integrata con il disposto dell'art. 13 del TIMG, che disciplina i casi in cui non sia possibile interrompere fisicamente l'alimentazione del punto di riconsegna.
Questa norma richiede che l'impossibilità tecnica o economica di chiudere il PDR sia stata formalmente comunicata dal distributore o che i tentativi di interruzione abbiano avuto esito negativo;
richiede inoltre che la società di vendita abbia comunicato al cliente la
4 volontà di risolvere il contratto per inadempimento, con prova della ricezione, e che abbia trasmesso al distributore tutta la documentazione necessaria, compresa la messa in mora e la prova della sua ricezione. Solo se tutti questi passaggi sono rispettati la cessazione amministrativa può dirsi validamente attivata. La semplice attivazione della procedura di default non costituisce prova nei confronti del cliente finale poiché si tratta di un effetto interno alla filiera della distribuzione del gas e non dimostra né l'esistenza della morosità né la regolarità della procedura.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto alcuna prova dell'invio o della ricezione della messa in mora del dicembre 2018. L'appellante non ha depositato né l'avviso di ricevimento né la ricevuta di spedizione della lettera di costituzione in mora e non ha dimostrato l'esistenza dei presupposti per la disalimentazione del contatore: grave inadempimento, risoluzione contrattuale, comunicazione degli accessi con esito negativo.
A ciò si aggiunge che la scansione temporale degli eventi è già indice sintomatico della irregolarità della procedura. La presunta morosità risale a fatture emesse nel 2018, l'ultima delle quali con scadenza il 10 settembre 2018. La procedura di default è stata attivata soltanto il 1° settembre 2019, cioè un anno dopo. L'ultimo tentativo di accesso risale al gennaio 2020. È la stessa appellante, nel ricorso ex art. 702‑bis, a descrivere una procedura che doveva essere scandita da termini molto stretti, mentre nel caso concreto si è protratta per oltre un anno senza alcuna spiegazione. Questo ritardo è incompatibile con la disciplina
ARERA che prevede una precisa scansione temporale per disalimentare il contatore e rafforza il convincimento che la procedura non sia stata attivata correttamente.
Infatti, nel caso di specie, non solo manca la prova della messa in mora, ma manca anche la prova della risoluzione del contratto di fornitura, della regolarità della richiesta di sospensione, della tracciabilità della richiesta di chiusura del PDR, dell'assenza di condizioni ostative e della trasmissione al distributore della documentazione prevista dall'art. 13.7. Le schede interne prodotte dall'appellante sono documenti unilaterali privi di valore probatorio.
La domanda introdotta in primo grado era infondata e correttamente è stata rigettata dal
Tribunale. Le censure formulate con l'atto di appello non scalfiscono la correttezza della
5 decisione impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellata nell'importo di €
900,00 oltre spese generali 15%, cpa e Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 28 dicembre 2021: Parte_1
1.Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la decisione impugnata.
2.Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio, che liquida in favore della sig.ra in euro 900,00 per compensi, CP_1 spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3.Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 27.11.2025
Il consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
ON TO RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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