Art. 14. Modifiche dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 1. All' articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottati uno o piu' regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142 , decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459 , decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304 , e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496 . Con le medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;
c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Regolamenti di esecuzione). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottati uno o piu' regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142 , decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459 , decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304 , e decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 1997, n. 496 . Con le medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 e comma 1-bis sono armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all' articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898 , e successive modificazioni.».
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 1. All' articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottati uno o piu' regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142 , decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459 , decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304 , e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496 . Con le medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;
c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Regolamenti di esecuzione). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottati uno o piu' regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142 , decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459 , decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304 , e decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 1997, n. 496 . Con le medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 e comma 1-bis sono armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all' articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898 , e successive modificazioni.».