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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/11/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n.°_________ LG.
n.°_________ Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
n.° ________ Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. MARCO ERMINIO MARIA TREMOLADA Presidente
Dott. MIRCO LOMBARDI Giudice
Dott. DARIO COLASANTI Giudice
Nel PU 67/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato in data 5.9.2025;
CF ) avente sede legale in Conegliano (TV) assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EF EN e dall'Avv. Davide Sarina,
RICORRENTE contro
(CF avente sede legale in OR (LC), Via Fabbricone Controparte_1 P.IVA_2
n.3,
RESISTENTE
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione in atti;
convocate le parti per l'udienza del 15.10.2025, rinviata successivamente al 12.11.2025 per i controlli sulla regolarità della notifica;
udito il Giudice relatore;
premesso riguardo alle questioni processuali che:
• la sede legale della società resistente è sita in OR (LC) sicché, in assenza di elementi che individuino aliunde il centro degli interessi principali, sussiste la competenza dell'adito
Tribunale ai sensi degli artt. 27 CCII;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto vantano un credito per euro
475.715,51, in forza di mutuo fondiario, munito di formula esecutiva;
• il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata ai sensi dell'art. 40 comma 7° avanti all'Autorità Giudiziaria, tramite la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione a cura dell'ufficio mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero , all'interno Controparte_2
della specifica area a ciò riservata;
ritenuto che
il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per le seguenti ragioni:
• innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché la società debitrice svolge attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti, da cui emerge che si occupa di acquisto, vendita, permuta, ristrutturazione di immobile;
• inoltre, non hanno dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), come si evince dall'ultimo bilancio depositato al 31.12.2023, in cui sono superati i limiti dimensionali di cui al suddetto articolo;
ritenuto che
sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato dall'inadempimento all'ingente credito della società ricorrente e dall'esposizione debitoria nei confronti dell'erario, nonché dall'assenza di prospettive di far fronte alle passività in tempi ragionevoli desumibile dal fatto che in base agli ultimi bilanci pubblicati la società ha fatto registrare solo perdite;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CC I;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_1
(CF ) avente sede legale in OR (LC), Via Fabbricone n.3; P.IVA_2
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore l'avv. Sabrina Monfrini, con studio in Piazza
Manzoni n. 7, Lecco, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE
al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio della Liquidazione Giudizale, che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 4.3.2026 alle ore 12.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Erminio Tremolada
n.°_________ Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
n.° ________ Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. MARCO ERMINIO MARIA TREMOLADA Presidente
Dott. MIRCO LOMBARDI Giudice
Dott. DARIO COLASANTI Giudice
Nel PU 67/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato in data 5.9.2025;
CF ) avente sede legale in Conegliano (TV) assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EF EN e dall'Avv. Davide Sarina,
RICORRENTE contro
(CF avente sede legale in OR (LC), Via Fabbricone Controparte_1 P.IVA_2
n.3,
RESISTENTE
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione in atti;
convocate le parti per l'udienza del 15.10.2025, rinviata successivamente al 12.11.2025 per i controlli sulla regolarità della notifica;
udito il Giudice relatore;
premesso riguardo alle questioni processuali che:
• la sede legale della società resistente è sita in OR (LC) sicché, in assenza di elementi che individuino aliunde il centro degli interessi principali, sussiste la competenza dell'adito
Tribunale ai sensi degli artt. 27 CCII;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto vantano un credito per euro
475.715,51, in forza di mutuo fondiario, munito di formula esecutiva;
• il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata ai sensi dell'art. 40 comma 7° avanti all'Autorità Giudiziaria, tramite la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione a cura dell'ufficio mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero , all'interno Controparte_2
della specifica area a ciò riservata;
ritenuto che
il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per le seguenti ragioni:
• innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché la società debitrice svolge attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti, da cui emerge che si occupa di acquisto, vendita, permuta, ristrutturazione di immobile;
• inoltre, non hanno dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), come si evince dall'ultimo bilancio depositato al 31.12.2023, in cui sono superati i limiti dimensionali di cui al suddetto articolo;
ritenuto che
sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato dall'inadempimento all'ingente credito della società ricorrente e dall'esposizione debitoria nei confronti dell'erario, nonché dall'assenza di prospettive di far fronte alle passività in tempi ragionevoli desumibile dal fatto che in base agli ultimi bilanci pubblicati la società ha fatto registrare solo perdite;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CC I;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_1
(CF ) avente sede legale in OR (LC), Via Fabbricone n.3; P.IVA_2
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore l'avv. Sabrina Monfrini, con studio in Piazza
Manzoni n. 7, Lecco, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE
al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio della Liquidazione Giudizale, che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 4.3.2026 alle ore 12.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Erminio Tremolada