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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/11/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 756/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 756/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
(Cf. ), nata a nata ad [...] l'[...] C.F._1
e
Parte_2
), nato ad [...] il [...]; C.F._2 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in RE, Via del Crist n. 6, presso lo studio dell'avv. Daniela Benedino (Cf. ), che li rappresenta e difende C.F._3 giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 03/12/2024” Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale:
“
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto fra i coniugi in Banchette d'RE (TO) in data 19/05/1995 - Anno 1995, Parte I, n. 2, mandando la Cancelleria per le annotazioni e trascrizioni di rito nei registri dello Stato Civile di Banchette.
2. Confermare l'assegnazione al marito della casa coniugale di proprietà dello stesso ed ubicata in Mazzè (TO), Via Perino n. 37/b, con tutti gli arredi ivi presenti, i quali sono di sua esclusiva proprietà. Il marito convive nella casa coniugale con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
3. Confermare che la moglie verserà a favore del marito a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 350,00 entro il primo giorno di ogni mese e sino a che il figlio non avrà trovato una stabile occupazione che gli consenta di essere economicamente autonomo. Detta somma dovrà intendersi indicizzata secondo gli indici Istat con prima revisione al mese di maggio 2025.
4. Confermare che i genitori verseranno il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e delle eventuali spese scolastiche, comprese i libri di testo ed il corredo scolastico di inizio anno. Le attività extra scolastiche, sportive e ricreative del figlio dovranno essere previamente concordate tra i genitori, almeno annualmente, tenendo conto delle inclinazioni del figlio e dell'impegno economico richiesto. I relativi costi dovranno essere valutati e sopportati dai genitori nella misura del 50%.
5. Le spese legali del procedimento verranno corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio civile a Banchette d'RE (TO) in Parte_1 Parte_2 data 19/05/1995, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 2, Parte I, Anno 1995), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (30/05/1999), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente. Il Tribunale di RE ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1322/2024 pubblicata in data 02/12/2024 e passata in giudicato in data 04/06/2025. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , Parte_1 Parte_2 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Banchette d'RE (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RE in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 756/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
(Cf. ), nata a nata ad [...] l'[...] C.F._1
e
Parte_2
), nato ad [...] il [...]; C.F._2 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in RE, Via del Crist n. 6, presso lo studio dell'avv. Daniela Benedino (Cf. ), che li rappresenta e difende C.F._3 giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 03/12/2024” Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale:
“
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto fra i coniugi in Banchette d'RE (TO) in data 19/05/1995 - Anno 1995, Parte I, n. 2, mandando la Cancelleria per le annotazioni e trascrizioni di rito nei registri dello Stato Civile di Banchette.
2. Confermare l'assegnazione al marito della casa coniugale di proprietà dello stesso ed ubicata in Mazzè (TO), Via Perino n. 37/b, con tutti gli arredi ivi presenti, i quali sono di sua esclusiva proprietà. Il marito convive nella casa coniugale con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
3. Confermare che la moglie verserà a favore del marito a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 350,00 entro il primo giorno di ogni mese e sino a che il figlio non avrà trovato una stabile occupazione che gli consenta di essere economicamente autonomo. Detta somma dovrà intendersi indicizzata secondo gli indici Istat con prima revisione al mese di maggio 2025.
4. Confermare che i genitori verseranno il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e delle eventuali spese scolastiche, comprese i libri di testo ed il corredo scolastico di inizio anno. Le attività extra scolastiche, sportive e ricreative del figlio dovranno essere previamente concordate tra i genitori, almeno annualmente, tenendo conto delle inclinazioni del figlio e dell'impegno economico richiesto. I relativi costi dovranno essere valutati e sopportati dai genitori nella misura del 50%.
5. Le spese legali del procedimento verranno corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio civile a Banchette d'RE (TO) in Parte_1 Parte_2 data 19/05/1995, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 2, Parte I, Anno 1995), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (30/05/1999), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente. Il Tribunale di RE ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1322/2024 pubblicata in data 02/12/2024 e passata in giudicato in data 04/06/2025. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , Parte_1 Parte_2 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Banchette d'RE (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RE in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.