Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Carnovale, Riccardo Folino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
-OMISSIS- s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 18.10.2022 dell’informazione antimafia interdittiva;
- della comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 18.10.2022 dell’informazione antimafia interdittiva;
- della comunicazione di risoluzione contrattuale prot. n. -OMISSIS- del Fondo -OMISSIS- - -OMISSIS-;
- dei verbali del Comitato Interforze, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e relazioni della D.I.A. e di tutti gli atti presupposti e conseguenti e relativamente ai quali è stata avanzata istanza di accesso agli atti in data 13.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Catanzaro e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RT LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. La società -OMISSIS-, con attività prevalente il -OMISSIS-, agisce per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 18.10.2022, adottata dal Prefetto di -OMISSIS-, nonché della nota n. -OMISSIS- notificata il 24.10.2022, affetta da invalidità derivata, con cui -OMISSIS- le ha comunicato la risoluzione del contratto di finanziamento perfezionatosi il 18.03.2021 e la restituzione di euro 30.400,00.
In particolare, l’informativa antimafia è stata emanata a seguito di contraddittorio procedimentale, poiché -OMISSIS- -coniuge dell’ex amministratrice societaria -OMISSIS-- è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., ritenuto contiguo alla cosca di 'ndrangheta -OMISSIS-, è nipote di -OMISSIS-, già a capo dell'omonima cosca di mafia, nonché destinatario, unitamente alla coniuge, di un provvedimento di confisca di un appartamento da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Avverso gli indicati provvedimenti è insorta quindi la ricorrente, denunciandone l’illegittimità per vizio di eccesso di potere, violazione degli artt. 67, 84, 91 D. Lgs. n. 159/2011 e difetto di motivazione.
1.1. Con decreto -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Penale - Misure di Prevenzione, l’esponente è stata ammessa per due anni al controllo giudiziario ex art. 34-bis D. Lgs. n. 159/2011.
2. Si è costituita la resistente amministrazione, che ha confutato le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con una prima serie di rilievi, suscettibili di trattazione congiunta, la deducente sostiene che gli elementi posti a base dell’informativa avversata non sarebbero idonei ad integrare, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, gli “ eventuali tentativi ” di infiltrazione mafiosa “ tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ”.
Nello specifico, l’esponente deduce che la precedente amministratrice, -OMISSIS-, il 10.08.2022 ha ceduto l’intero pacchetto delle proprie quote del capitale sociale a -OMISSIS-, mentre il provvedimento di sorveglianza speciale e la confisca di un appartamento disposti nei confronti dei coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- è del 3.05.2011, quindi risalente nel tempo.
La contestazione di usura del -OMISSIS- riguarda poi episodi avvenuti tra l'ottobre 2006 ed il maggio 2009, sulla quale si è di seguito registrata una pronuncia del g.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS- del 6.07.2010, che ha assolto il -OMISSIS- “ perché il fatto non sussiste ”. Un altro giudizio, anch'esso lontano nel tempo, si è concluso con sentenza assolutoria del g.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- “ per non aver commesso il fatto ”.
Quanto ai rapporti di -OMISSIS- con -OMISSIS-, essi si sarebbero comunque interrotti e definitivamente cessati, né possono in alcun modo essere ripresi in ragione del fatto che lo stesso -OMISSIS- sia prozio materno del -OMISSIS-, mancando nella fattispecie un intreccio di interessi economici dai quali sia possibile desumere una regia familiare.
In ordine, ancora, alla contiguità del -OMISSIS- con la consorteria criminale -OMISSIS-, essa trova piena smentita nella circostanza che dal 2011 mai alcuna indagine o alcun procedimento penale abbia più riguardato il -OMISSIS-.
Non assumerebbe, infine, alcun rilievo il dato fattuale che -OMISSIS- e -OMISSIS- siano stati dipendenti della -OMISSIS- né, ancora, che la vendita delle quote societarie ad opera dell’allora amministratrice -OMISSIS- in favore di -OMISSIS- sia avvenuta dopo una comunicazione alla stessa da parte della Prefettura.
Alla luce di quanto rappresentato, non sussisterebbero pertanto circostanze obiettive - quali la cointeressenza di interessi economici - che possano legittimare i provvedimenti impugnati.
4.1. Le deduzioni difensive sono confutate dalla difesa erariale, la quale ribadisce la congruenza degli elementi acquisiti.
5. Il ricorso è infondato.
Opportuna è una preliminare ricognizione di consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, rilevanti nel caso di specie ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):
- l'informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In argomento questa Sezione ha avuto modo di osservare che “ è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 903).
Il giudice amministrativo, pertanto, “ è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).
Con specifico riferimento, inoltre, alla vicenda in esame, va ricordato che “ il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione -non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa- ma occorre che l'informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295).
5.1. Tanto chiarito, la gravata informativa interdittiva si fonda su un ampio e solido compendio di elementi, da cui inferire la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa.
Nel giudizio prognostico del tentativo di condizionamento operato dal Prefetto, infatti, emergono una serie di procedimenti penali e di prevenzione in capo al -OMISSIS-, pur definiti alcuni con pronunce assolutorie, cui lo stesso è stato sottoposto con riguardo ai delitti di tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, estorsione, riciclaggio, simulazione di reato, usura, delitto per il quale è stato processato e assolto con lo zio materno -OMISSIS-, già a capo della cosca -OMISSIS-, alla quale il medesimo -OMISSIS- è ritenuto contiguo.
Si è poi registrato il repentino mutamento della titolarità della società, avvenuto il 10 agosto 2022 con la vendita dell’intero pacchetto delle quote sociali dall’amministratrice -OMISSIS-, coniuge del -OMISSIS-, a -OMISSIS-, e ciò contestualmente all’attivazione del contraddittorio procedimentale per l’adozione dell’informativa interdittiva da parte della Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 2- bis , D. Lgs. n. 159/2011, risultando pertanto verosimile che tale cessione sia avvenuta al fine di elidere le implicazioni correlate al rapporto di coniugio.
La -OMISSIS- in precedenza è risultata impiegata in settori merceologici diversi da quello del settore-OMISSIS-, nonché, come osservato, è stata destinataria con il marito di un provvedimento di confisca da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Ad avviso del Collegio, il quadro degli illustrati elementi, traguardato non in un’ottica atomistica ma in una prospettiva complessiva, resiste alle deduzioni dell’esponente, emergendo - alla luce del descritto rapporto parentale tra il -OMISSIS- e -OMISSIS- e in considerazione del rapporto di coniugio tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- - la ragionevole prognosi, al momento dell’adozione del provvedimento e secondo la logica del più probabile che non, che le decisioni dell’attività societaria potessero essere influenzate, anche indirettamente, dalla consorteria criminale attraverso la famiglia o da un affiliato mediante il contatto con il proprio congiunto (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 903).
Si è infatti osservato anche come “ in tema di interdittiva antimafia, l'amministrazione può dare rilievo al rapporto di parentela, laddove tale rapporto, per la sua natura, com'è nel caso di prossimità del vincolo, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del più probabile che non, o di verosimiglianza, che l'impresa abbia una conduzione familiare, alla quale non risultino estranei (di diritto o di fatto) i parenti dediti a traffici illeciti, ovvero che le decisioni sull'attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia, mediante il contatto col proprio congiunto ” ( ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2 maggio 2024, n. 614).
In base a quanto indicato, al momento della valutazione prognostica compiuta dal Prefetto era pertanto da ritenersi sussistente e attuale il rischio di condizionamento mafioso.
6. Il ricorso va quindi respinto.
7. La spese di lite possono essere compensate, alla luce della peculiarità del procedimento e anche della successiva ammissione al controllo giudiziario disposta dal competente Tribunale della prevenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AS, Presidente
RT LE, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RT LE | Gerardo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.