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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 10/02/2026, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2000/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE DO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10673/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240093716623 000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento derivante dai controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del DPR. n. 600/1973 riguardanti l'anno di imposta 2020, contestandone la pretesa erariale, in riferimento all'importo di € 3.620,00 relativo a compensazioni asseritamente non effettuate.
Eccepiva l'illegittimità della cartella perché gli importi chiesti non erano stati utilizzati in compensazione ed inoltre l'Agenzia non motivava le correzioni effettuate.
Tale comportamento ledeva il diritto alla difesa del contribuente, non mettendo a conoscenza gli elementi giustificativi di tale correzione.
Per l'Ufficio l'importo in contestazione derivava da compensazioni effettuate per il precedente anno d'imposta per saldo IRPEF.
Peraltro, sull 'asserita omessa notifica dell'atto presupposto, controdeduceva di avere correttamente comunicato all'intermediario sulla piattaforma.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il ricorso deve essere respinto.
Occorre dire che la comunicazione di irregolarità prodromica alla cartella impugnata è un avviso telematico ex art.
2-bis del D.L. n. 203/2005, che è “ reso disponibile” all'intermediario ed è onere dell'intermediario, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi di riferimento, accedere a tale piattaforma, prelevare gli avvisi presenti ed informare i contribuenti interessati degli esiti della liquidazione.
La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo c.d. automatizzato, ex art.36 bis
DPR n.600/73 può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi ed agli atti controllati, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (cfr Cass. n. 7536/2020,
Cass. n. 15564/2016). È, pertanto, sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere motivazionale, il semplice richiamo alla dichiarazione che è necessariamente conosciuta dal contribuente, il quale è perciò ben in grado di difendersi (Cass. n. 1538/2017).
Peraltro, parte ricorrente nulla ha documentato ed allegato al ricorso, di conseguenza, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE DO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10673/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240093716623 000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento derivante dai controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del DPR. n. 600/1973 riguardanti l'anno di imposta 2020, contestandone la pretesa erariale, in riferimento all'importo di € 3.620,00 relativo a compensazioni asseritamente non effettuate.
Eccepiva l'illegittimità della cartella perché gli importi chiesti non erano stati utilizzati in compensazione ed inoltre l'Agenzia non motivava le correzioni effettuate.
Tale comportamento ledeva il diritto alla difesa del contribuente, non mettendo a conoscenza gli elementi giustificativi di tale correzione.
Per l'Ufficio l'importo in contestazione derivava da compensazioni effettuate per il precedente anno d'imposta per saldo IRPEF.
Peraltro, sull 'asserita omessa notifica dell'atto presupposto, controdeduceva di avere correttamente comunicato all'intermediario sulla piattaforma.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il ricorso deve essere respinto.
Occorre dire che la comunicazione di irregolarità prodromica alla cartella impugnata è un avviso telematico ex art.
2-bis del D.L. n. 203/2005, che è “ reso disponibile” all'intermediario ed è onere dell'intermediario, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi di riferimento, accedere a tale piattaforma, prelevare gli avvisi presenti ed informare i contribuenti interessati degli esiti della liquidazione.
La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo c.d. automatizzato, ex art.36 bis
DPR n.600/73 può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi ed agli atti controllati, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (cfr Cass. n. 7536/2020,
Cass. n. 15564/2016). È, pertanto, sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere motivazionale, il semplice richiamo alla dichiarazione che è necessariamente conosciuta dal contribuente, il quale è perciò ben in grado di difendersi (Cass. n. 1538/2017).
Peraltro, parte ricorrente nulla ha documentato ed allegato al ricorso, di conseguenza, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.