Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
L'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, che ha disposto la devoluzione in proprietà ai consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti del palazzo sito in Roma via Sicilia 59, già appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti, deve interpretarsi come statuente una devoluzione della proprietà dell'immobile in questione a favore solo degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti alla data di entrata in vigore della legge e non anche a favore degli ordini e dei collegi costituiti successivamente (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la comproprietà dell'immobile in questione al Collegio nazionale degli agrotecnici, istituito con legge n. 251 del 1986 e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di questo Collegio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMITATO DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI in persona del Presidente CAPONE EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato IRTI NATALINO, che lo difende unitamente all'avvocato MASTROLILLI STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI in persona del Presidente ORLANDI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 11 presso lo studio dell'avvocato MASTINO DEL RIO STEFANO che lo difende, giusta delega in atti, unitamente all'avvocato LIPARI NICOLÒ per procura speciale del Notaio OLIVERI GIORGIO in Forlì del 16/4/99 Rep. n. 37385;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3744/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito gli Avvocati Natalino IRTI e Stefano MASTROLILLI, difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NICOLÒ LIPARI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I^ e II^ motivo del ricorso, in subordine per l'accoglimento del III^ motivo, in ulteriore subordine per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16 maggio 1992 il Tribunale di Roma, adito dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, ha dichiarato quest'ultimo comproprietario del palazzo sito in Roma, via Sicilia 59, già appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti, in applicazione dell'art. 1 della L. 234/58 che prevede la devoluzione in proprietà del suddetto palazzo ai Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali, legalmente costituiti. Su impugnazione principale del Comitato dei Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali, ed incidentale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici, la corte di appello di Roma, con sentenza 27 novembre 1996, in accoglimento dell'appello incidentale, ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, confermando, nel resto, la sentenza del Tribunale.
Avverso la sentenza della corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il Comitato dei presidenti dei Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, al quale ha resistito, con controricorso, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza collegiale dell'11 maggio 1999 questa Corte ha rimesso la causa al primo presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Con provvedimento del 25.3.2000 la causa, rigettata l'istanza di assegnazione alle S.U., è pervenuta nuovamente a questa Corte. Entrambe le parti hanno depositato altre memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazioni:
1) la violazione e falsa applicazione della legge 13 marzo 1958 n. 234 in riferimento agli artt. 832 c. civ., 41, 42, 43 Costituzione
ed ai principi generali sull'istituto della proprietà (ex art. 12 disp. prel. cod. civ.) - per avere la corte d'appello erroneamente affermato che la legge del 1958 è fonte di attribuzione del diritto di proprietà (o meglio di una quota di comproprietà) sull'immobile di via Sicilia, non solo nei confronti degli ordini professionali esistenti al tempo della sua entrata in vigore, ma, altresì di tutti gli ordini legalmente riconosciuti nel corso del tempo;
e ciò in contrasto con i principi generali in tema di proprietà, quale quello della perpetuità, esponendo in tal modo la quota di comproprietà attribuita dalla legge agli ordini professionali, esistenti alla data della sua entrata in vigore, ad una indefinita ed imprevedibile riduzione;
impedendo la stessa gestione della cosa comune e la circolazione negoziale delle singole quote;
2) la violazione e falsa applicazione della legge 13 marzo 1958 n. 234, nonché del d. l. lgt. 23 novembre 1944 n. 369 - per avere la corte d'appello negato che la legge 234/58 abbia dato concreta attuazione al criterio generale enunciato nell'art. 30 1^ c. d. l. legt. 369/44, invocando l'autorità del precedente giurisprudenziale offerto dalla sent. 3402/84 della Corte di Cassazione, fondata essenzialmente sull'esame degli atti preparatori della legge del 1958 e sulla sostituzione operata alla Camera dei deputati, dell'elenco degli ordini professionali beneficiari dell'attribuzione in proprietà, con l'indicazione breve di Consigli Nazionali degli Ordini e collegi professionali legalmente costituiti;
senza tuttavia considerare: A) che nel successivo iter al senato gli emendamenti proposti per assicurare la devoluzione del bene anche agli ordini professionali successivamente costituiti, non furono accolti o perché respinti o perché ritenuti inammissibili;
B) che l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione nella sentenza 3204/84 nella quale si afferma la separazione netta fra la l. 234/58 ed il d. lgs. lgt. 369/44 si fonda sul rilievo che gli ordini e collegi professionali sono cosa diversa dai sindacati (ritenuti eredi naturali delle disciolte confederazioni), mentre ciò non corrispondeva a verità nell'ordinamento corporativo fascista, nel quale sindacati e confederazioni si integravano;
per cui stabilendo la norma del 1944 la devoluzione dei beni, rimasti disponibili, delle disciolte confederazioni fasciste dei professionisti e degli artisti, all'Ente che avesse dimostrato legalmente la rappresentanza delle categorie corrispondenti a quelle tutelate dalla disciolta associazione, la legge del 1958 si pone come attuativa della precedente, con la conseguenza che i beneficiari della devoluzione in proprietà dell'immobile di via Sicilia, non possono essere un numero illimitato aperto a tutti gli ordini e collegi professionali istituiti o istituendi;
ma un numero definito corrispondente alle ventitrè categorie già incluse nella disciolta confederazione fascista;
3) l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia - per avere la corte d'appello affermato, senza fornire alcuna motivazione, che l'ordine degli agrotecnici corrisponde ad una delle 23 categorie già incluse nella confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, nonostante la figura degli agrotecnici sia stata introdotta solo con la l. 251/86. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il punto centrale della presente controversia attiene alla interpretazione dell'art. 1 della l. 234/58, incentrandosi il contrasto interpretativo fra le parti, sul significato da attribuire all'espressione "legalmente costituiti" contenuta nella norma: se, cioè, beneficiari del trasferimento della proprietà dell'immobile debbano essere i Consigli Nazionali degli ordini e Collegi professionali già costituiti alla data di entrata in vigore della legge;
oppure se debbano esserlo anche quelli costituiti successivamente.
La soluzione al presente quesito, data dai giudici di merito, uniformatisi ad una precedente sentenza, la n. 3402/84, resa da questa Corte in altra causa intentata dall'ordine nazionale dei biologi contro gli attuali ricorrenti, quesito sciolto nel senso di attribuire al legislatore la volontà di devolvere la proprietà del bene "ex novo" a favore degli Ordini e Collegi professionali, indipendentemente dall'epoca del loro legale riconoscimento, anteriore o successivo all'entrata in vigore della legge, non è condiviso da questa corte. È noto che i criteri ermeneutici preposti all'interpretazione della legge sono dettati dall'art. 12 delle preleggi, secondo il quale è canone fondamentale di interpretazione della norma giuridica, in primo luogo, quello letterale, che ravvisa nel significato proprio delle parole usate, secondo la loro connessione, il senso da attribuire alla norma, la quale, soltanto ove sia espressa in termini non chiari ed univoci, può essere sottoposta al criterio di interpretazione logico, volto ad individuare, attraverso la valutazione del fondamento della norma e con riferimento principale al singolo testo in esame, l'intenzione del legislatore (v. sent. 3359/75). Nella presente fattispecie l'inidoneità del criterio ermeneutico letterale, a sciogliere il nodo interpretativo della norma in esame, è stata basata dai giudici di merito e da quello di legittimità, sulla ritenuta equivocità dei termini "legalmente costituiti" ad esprimere una indicazione temporale riferibile all'esistenza degli ordini e Collegi professionali al momento di entrata in vigore della l. 234758; assumendosi che il collegamento dei suddetti termini indicasse, soltanto, la qualità giuridica degli ordini e Collegi professionali, cioè la necessità del loro riconoscimento legale. Così argomentando si è fatto dell'acquisizione del requisito del riconoscimento legale, il criterio di individuazione dei soggetti destinatari del trasferimento immobiliare;
come se la norma avesse detto che l'immobile andava devoluto in proprietà a tutti gli Ordini e Collegi professionali, passati, presenti e futuri, purché legalmente riconosciuti. Tale interpretazione, a parere di questa Corte, contrasta, in primo luogo, proprio con la stessa dizione letterale della norma che, indicando come attuato, al presente, l'effetto reale traslativo della proprietà (si dice: "è devoluto in proprietà"), esclude dal novero dei destinatari della norma, tutti quei soggetti, nella specie Ordini e Collegi professionali, che, privi del richiesto riconoscimento giuridico (la costituzione legale) non possono essere identificati come attuali (al momento di entrata in vigore della norma) titolari del diritto di proprietà sull'immobile.
Non va, infatti, dimenticato che, trattandosi di norma attributiva di un diritto, nella specie del diritto di proprietà, è principio generale dell'ordinamento che titolare di esso debba essere un soggetto esistente al momento in cui il diritto viene attribuito e cioè al momento di entrata in vigore della norma che lo conferisce;
per cui se la norma subordina, la capacità di tale soggetto ad essere titolare del diritto di proprietà, alla presenza di una condicio iuris, qual è il riconoscimento legale dell'Ordine o Collegio professionale, tale condicio iuris deve, necessariamente, sussistere in quel momento.
Con ciò non vuol dirsi che il nostro ordinamento non consenta di attribuire la proprietà di un bene ad un soggetto che verrà ad esistenza nel futuro. Ciò è ben possibile in via di eccezione. In tal caso, però, non solo la norma dovrà dirlo espressamente;
ma l'acquisto del diritto non potrà verificarsi prima della nascita del soggetto.
Nulla di tutto ciò nel caso in esame, in cui la norma non fa espresso riferimento a soggetti futuri ed inoltre attribuisce la immediata titolarità del diritto.
Nel disattendere l'interpretazione della norma in esame avallata dalla corte d'appello, va, inoltre, rilevato che, essendo pacifica l'esistenza di ordini e Collegi professionali legalmente costituiti alla data di entrata in vigore della l. 234758, e venendosi, quindi, a costituire in forza della norma di legge, una comproprietà sull'immobile di via Sicilia 59, l'affermata estensibilità di essa anche agli Ordini e Collegi professionali di futura costituzione (successiva cioè all'entrata in vigore della legge), incidendo sulla misura del diritto di ciascun comproprietario sul bene, altera lo stesso concetto di quota quale bene patrimoniale ed in quanto tale liberamente alienabile, espropriabile ed ipotecabile. È indubbio, infatti, che l'instabilità del valore della quota, non può non riflettersi sul principio della libera disponibilità di essa, venendosi a creare, automaticamente limitazioni alla sua circolazione, dovute all'incertezza, per l'acquirente, del permanere nel tempo, del valore della quota acquistata, e ciò in funzione del corrispettivo versato;
limitazioni alla sua ipotecabilità, vantando il creditore ipotecario la sua garanzia nell'ambito del valore della quota considerato all'atto dell'iscrizione dell'ipoteca, e non di un valore eventualmente inferiore.
Nè può sostenersi, per negare rilevanza alle accennate limitazioni incidenti sul principio di libera disponibilità della quota, l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1103 c. civ., dal momento che nessun vincolo di mantenimento coattivo della comunione è stabilito nella legge in esame, e deve, quindi, ritenersi consentita la piena operatività del principio posto dall'art. 1103 c. civ.. In conclusione, ritiene questa Corte che, proprio la dizione letterale della norma, attraverso la disposizione di acquisto immediato del diritto di proprietà; l'assoluta assenza di qualunque riferimento espresso alla eventuale nascita di futuri soggetti, quali titolari del diritto (assenza confermata dall'uso, questa volta esplicito, del participio passato, indicativo della volontà del legislatore di attribuire il diritto agli ordini e Collegi professionali già esistenti ed in possesso del legale riconoscimento), dia quella chiara ed univoca indicazione temporale in ordine ai destinatari della norma (individuati come ordini e Collegi professionali legalmente riconosciuti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge) che rende superfluo il ricorso agli ulteriori criteri interpretativi previsti dall'art. 12 delle preleggi, in particolare il criterio logico - storico i cui risultati potrebbero prevalere su quelli emergenti dall'interpretazione letterale, solo ove gli effetti giuridici connessi alla formulazione letterale della norma fossero incompatibili con il sistema normativo (in tal senso, v. sent. 3495/96); ipotesi che, nel caso di specie, deve escludersi;
essendo, viceversa, l'interpretazione fatta propria dalla Corte d'appello, a porsi in contrasto con il sistema normativo del nostro ordinamento, in particolare con il regime della comunione, come sopra precisato, e, più in generale, con quello della proprietà come configurato sempre nel nostro ordinamento;
perché se è vero che molti schemi negoziali non rispondenti al contenuto tipico del diritto di proprietà, si fanno rientrare, in senso lato, nel concetto di proprietà; è altresì vero che la lettera della l. 234/58 non ci pone di fronte ad uno di quegli schemi negoziali e che il volerli ricavare tramite l'interpretazione della norma è solo una forzatura che non consente di spiegare perché mai dovrebbe ritenersi titolare del diritto di proprietà (o di comproprietà) un soggetto il cui diritto si riduce progressivamente nel suo contenuto, fino (in linea teorica) a diventare privo di ogni consistenza, quantomeno dal punto di vista patrimoniale.
Non può poi, togliere valore all'interpretazione affermata sopra, la successiva entrata in vigore della l. n. 902/77, che ha attribuito la comproprietà dell'immobile de quo anche agli Enti e Casse Nazionali di assistenza e previdenza degli artisti, legalmente riconosciuti alla data dell'1.1.77, dal momento che la suddetta estensione è stata determinata dall'assenza con riferimento agli artisti, di ordini o collegi professionali che li rappresentassero, per cui è stato necessario provvedere con una nuova legge, non potendo i suddetti enti beneficiare della legge del 1958. Nè, infine, la negazione della contitolarità della proprietà dell'immobile, agli ordini e collegi professionali di futura costituzione, quale conseguenza della ritenuta legittimità dell'interpretazione letterale di cui si è detto, può ritenersi costituzionalmente viziata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, considerata la finalità della legge, che è quella di dotare di un bene immobile di prestigio, il patrimonio degli Ordini e Collegi professionali, la diversità di trattamento prospettata appare ragionevolmente giustificata dall'esigenza tenuta presente dal legislatore di impedire, proprio attraverso la possibile riduzione indefinita del valore delle quote di comproprietà, conseguente all'aumento indefinito del numero dei comproprietari, l'annullamento del contenuto patrimoniale del diritto di proprietà (o comproprietà), pur esso costituzionalmente garantito. Il ricorso proposto, pertanto, merita accoglimento nei limiti esposti.
Segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Infatti, poiché l'impugnazione è stata accolta per falsa applicazione della legge, conseguente all'errata interpretazione effettuata dalla corte d'appello, dell'art. 1 l. 234/58, e non è necessario effettuare ulteriori accertamenti di fatto per decidere sulla domanda proposta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, questa Corte in applicazione dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, rigetta la domanda di riconoscimento della comproprietà dell'immobile di via Sicilia, 59 avanzata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, ente istituito con la l. 251/865, sorto perciò successivamente all'entrata in vigore della l. 234/58 e per tal motivo non compreso fra i destinatari della devoluzione in proprietà dell'immobile, disposta dall'art. 1 della citata legge. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001