Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 02401/02 Reg. gen. n. 10760/99 + 13027/99 OPOLO ITALIANO Ud. 5. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro Crou. 56P2 SEZIONE LAVORO Sent n. composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere 5. Dottor DO De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Ferrovie dello Stato, in persona del suo legale rappresentante, elettiva- mente domiciliato in Roma in Lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresca, che la rap- presenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
ZI MA RO, LM RA e LM EA, quali eredi di LM DO, NT ST, in proprio e quale legale 4222 1 rappresentante del figlio minore IO MA, quali eredi di IO AN, GN IO, elettiva- mente domiciliati in Roma, in via Bruxelles 20, presso lo stu- dio dell'avvocato Giovanni Patrizi, che, unitamente all'av- vocato Adolfo Biolè, li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova del 13 maggio 1998, depositata il giorno 12 giugno, numero 1505, r.g. 8075/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati RA Tricarri, per delega dell'avvocato Maresca, e Giovanni Patrizi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale;
Svolgimento del processo: Con separati ricorsi ricorsi, ZI MA RO, LM U- ra e LM EA, quali eredi di LM DO, NT Cri- stina, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore IO MA, quali eredi di IO Ste- fano, GN IO premesso che i rispettivi danti - causa e il GN in proprio avevano prestato attività al- le dipendenze della società Ferrovie dello Stato e che non avevano fruito di parte delle ferie a loro spettanti per la sopravvenuta morte e per prepensionamento - convennero in 2 giudizio, avanti il pretore di Genova, la menzionata società, chiedendone la condanna al pagamento della relativa inden- nità sostitutiva. Costituitosi il contraddittorio, il preto- re accolse le domande. L'appello proposto dalla società, stato rigettato dal tribunale di Genova con la sentenza so- pra indicata. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infon- data la tesi opposta dalla datrice di lavoro, secondo la qua- le l'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavo- ro avrebbe previsto la commisurazione della richiesta inden- محمد nità valla concreta durata del rapporto in corso nell'anno di servizio in cui sia intervenuta la sua risoluzione. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Ferrovie dello Stato con ricorso sostenuto da un motivo. Gli intimati resistono con controricorso. Nell'interesse della ZI è stato proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione: Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi. Con l'unica ragione di censura - denunciando erronea inter- pretazione del nono comma dell'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri, violazione degli articoli 36 della Costituzione, 2109, 1362 e seguenti del codice civile, omessa motivazione la società ricorren- - te deduce che erronea è l'interpretazione della clausola contrattuale adottata dal giudice di merito, in quanto essa, riconoscendo al lavoratore il diritto "in caso di risoluzio- ne del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per 3 aspettativa per motivi privati, al periodo completo di an- nualità delle ferie sempre che le stesse possano essere go- dute prima della data di risoluzione o della sospensione", attribuisce incontestabilmente un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla norma costituzionale e dall'articolo 2109 del codice civile 4 per quanto si rife- risce ai giorni di ferie "aggiuntivi" e cioè a quelli rela- tivi ai periodi per i quali, non essendosi prestata atti- vità, non vi è esigenza di ristoro delle energie psico-fisi- che, conseguendone che, per le ferie connesse alla attività effettivamente prestata, è dovuta, in caso di mancato godi- mento, la indennità sostitutiva, il che invece non è per le altre, sancendo la disposizione il solo diritto alla loro fruizione ma sempre che questa si renda possibile. La critica è infondata. In primo luogo, deve osservarsi che, vertendosi in tema di interpretazione di clausole di un contratto collettivo di lavoro, l'indagine sul loro significato e sulla individua- zione della comune volontà delle parti che lo conclusero è lasciata al giudice di merito, potendo esercitarsi il con- trollo della Corte di cassazione esclusivamente sulla cor- rettezza logica del ragionamento condotto nella attività in- terpretativa e sul rispetto delle regole ermeneutiche. Ma a ciò deve aggiungersi che, come già da questa Corte os- servato (Cass., 19 ottobre 2000, n. 13860; Cass., 3 agosto 2001, n. 10759), la disposizione pattizia in questione, nel richiedere che la fruizione delle ferie avvenga prima 4 dell'estinzione del rapporto di lavoro, non vale a configu- r rare la cessazione del dipendente dal servizio come causa di automatica estinzione del diritto, nè il semplice verificar- si di tale cessazione consente che l'obbligo gravante sullo stesso datore ai sensi dell'articolo 2109 del codice civi- le, di adoperarsi per rendere effettiva la fruizione delle ferie, possa ritenersi non adempibile - con conseguente eso- nero di obblighi risarcitori per eventi, quale è il pen- - sionamento, il cui accadimento riveste carattere di norma- lità nell'ambito del rapporto di lavoro. Del resto è dalla stessa formulazione letterale della dispo- sizione contrattuale che si ricava inequivocabilmente, come correttamente ha ritenuto il tribunale, che le parti intese- ro riconoscere ai lavoratori un diritto al godimento dell'integrale periodo feriale annuale anche in relazione a giorni in cui la attività lavorativa non fosse stata presta- ta, venendo condizionato il materiale godimento delle ferie alla concreta possibilità di una sua fruizione, ma ciò non significando che, nella ipotesi di una impossibilità in tale senso per fatto non imputabile al lavoratore, venga meno il diritto alla controprestazione indennitaria. Da accogliersi è il motivo del ricorso incidentale con il quale si chiede la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente viene indicato il cognome "Pianez- za" in luogo di quello "ZI". Del ricorso principale si impone pertanto il rigetto, con la condanna della sua proponente al rimborso ai resistenti del- 15 le spese del giudizio. Il ricorso incidentale va accolto con la correzione della sentenza impugnata nei sensi di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale, disponendo che dove nella sen- tenza impugnata si legge il nominativo di EZ MA Ro- sa questo debba leggersi come ZI MA RO;
condanna la ricorrente società Ferrovie dello Stato a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio che liquida in lire ad€31,82 pari a 2065,831 61.620 par oltre lire quattro milioni per onorari difensivi.pariade Così deciso in Roma il 5 novembre 2001. Il consigliere estensore Il presidente Ѵисенко Ученые him. mui Sum Still e IL CANCELLIERE Depositato in CancelleriaFEB. 2002 oggi, _ E N IL CANCELLERE R P S DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGINI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 ESENTE DA N. 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 60