Sentenza 21 giugno 2023
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la rituale affiliazione del richiedente ad un'associazione di tipo mafioso costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto, in quanto comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ancorché non sufficiente a giustificare la condanna del predetto per il delitto associativo, in mancanza della prova di suo un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto della domanda di riparazione avanzata da un soggetto affiliato alla "ndrangheta", con dote di "picciotto", sul rilievo che l'affiliazione rituale a un sodalizio di tipo mafioso costituisce un comportamento percepito all'esterno come espressione di contiguità allo stesso e, quindi, un "quid pluris" rispetto alle mere "frequentazioni ambigue").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2023, n. 31234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31234 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31234 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 9/2/2023, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, PA CA, subita dall'8/8/2012 in re- gime di custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di associazione mafiosa (capo a dell'incolpazione provvisoria), omicidio pluriaggravato (capo c) e trasferi- mento fraudolento di valori (capo h) relativamente all'intestazione della PA s.r.l. (quest'ultima impresa fu posta sotto sequestro in pari data). In data 10/8/2012 lo PA rendeva interrogatorio. Il 6/2/2013 il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare avanzata dalla Difesa. Successivamente, in sede di appello avverso provvedimento di rigetto della revoca della misura, il 5/7/2013 il tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capo relativo all'omicidio. All'esito del dibattimento, lo PA è stato assolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi a) e c) e perché il fatto non sussiste da quello di cui al capo h), con conseguente scarcerazione, dalla Corte di Assise di Locri da tutti gli addebiti il 25/5/2015. La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, sull'appello proposto dal PG, ha confermato l'assoluzione che è divenuta irrevocabile 1'8/3/2019. 2. All'odierno ricorrente venne applicata la misura di massimo rigore nell'am- bito del proc. n. 3190/09 RGNR DDA, c.d. "Faida dei Boschi". Lo PA, nella ricostruzione accusatoriia originaria, era accusato di parteci- pazione, insieme al padre SI e a EU SI PP, alla 'ndrangheta operante nel mandamento ionico. A carico di PA CA i principali indizi erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IN e NA. Il primo aveva indicato il figlio di PA SI come appartenente alla cosca in cui era inserito il padre. Il secondo, NA, aveva reso dichiarazioni conver- genti e molto più dettagliate, narrando le precise circostanze in cui era stato bat- tezzato con la dote di 'picciotto" il figlio di SI PA, CA. La tesi d'accusa originaria, condivisa da GIP distrettuale, era quella secondo cui PA CA fosse stato coinvolto, insieme al padre, anche nella programma- zione dell'omicidio consumato ai danni di NG AN. Ciò in base a due elementi:i. la presenza dello PA nel corso di un summit, il 27 agosto 2009, finalizzato alla decisione di procedere con il piano omicidiario;
2. le conversazioni telefoniche intercorse tra gli PA padre e figlio nell'immediatezza dell'omicidio, in cui il primo consigliava al secondo di rincasare e di non avvicinarsi dove avesse 2 visto movimento ("bordello"). Tali indizi erano originariamente posti a fondamento dell'accusa nei confronti dell'odierno ricorrente di concorso nell'omicidio Valle- lunga. Lo PA, inoltre, secondo la prospettazione cautelare, si era prestato quale "testa di legno" per l'intestazione della PA s.r.I., in realtà impresa nell'e- sclusiva disponibilità di ZZ SI, titolare di un'impresa analoga, la ICARO s.r.I., che tuttavia era sotto sequestro e amministrazione giudiziaria. Dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia, lo PA si sottopose all'inter- rogatorio di garanzia rispondendo a tutte le domande, professandosi innocente e dichiarando: a. di aver creato un'impresa, la PA s.r.I., dopo la laurea triennale con l'aiuto del padre e di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società ICARO, ossia con gli amministratori giudiziari;
b. di non essere mai stato affiliato alla 'ndrangheta e di conoscere NA solo di vista;
c. di non conoscere neppure ZZ SI PP e di disconoscere il rapporto tra quest'ultimo ed il padre;
d. di non avere mai partecipato a riunioni mafiose;
e. che nel giorno dell'omicidio di AN NG vi era stata altresì un'alluvione che aveva distrutto alcune zone dell'azienda di famiglia e che le raccomandazioni telefoniche del padre erano riferite a tale evento. In sede di appello avverso la richiesta di revoca della misura, PA fu scar- cerato in relazione al capo C), ossia all'imputazione di concorso nell'omicidio Val- lelunga, ritenuta l'insufficienza degli indizi a sostenere che avesse fornito un con- tributo anche solo morale all'evento (dall'intercettazione ambientale del 27 agosto 2009 non poteva desumersi l'effettiva partecipazione di CA PA al momento del summit, svoltosi in luogo diverso da quello ambientalizzato;
lo stesso collabo- AT IN non aveva fatto menzione di PA CA tra i partecipanti;
pe- raltro PA CA, battezzato con la dote di "picciotto", non era abilitato a prender parte a decisioni di simile rilievo criminale;
le conversazioni tra padre e figlio non aggiungevano in tale quadro dati decisivi). Il titolo cautelare,, tuttavia, era stato confermato con riferimento all'intestazione fittizia ed all'associazione mafiosa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo PA che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Il ricorrente ricostruisce la vicenda processuale che lo ha interessato eviden- ziando di aver spiegato, fin dall'interrogatorio di garanzia, la propria estraneità ai fatti. 3 Il suo coinvolgimento -prosegue il ricorso- sarebbe nato dalla partecipazione al summit del 27/8/2009 durante il quale si decideva l'omicidio di NG Da- miano, poi avvenuto il 27/09/2009 e l'intestazione fittizia della AT RL, so- cietà unipersonale, ritenuta di proprietà effettiva di ZZ SI PP. Vengono riportate le motivazioni delle due sentenze di assoluzione eviden- ziando che a supporto della tesi accusatoria, fondata sulla necessità per ZZ SI PP di costituire una nuova società, che costituisse una longa manus nella gestione degli appalti pubblici, a seguito del sequestro preventivo della ditta individuale FO IN e della società IC, non è mai stato dimostrato né che l'acquisto del terreno e dell'impianto di ZZ FF sia avvenuto con mezzi finanziari riconducibili a ZZ SI PP né che vi sia stato alcun rapporto tra ZZ FF e ZZ SI PP in relazione al terreno e all'impianto venduti allo PA. La AT RL - evidenzia il ricorso- non ha mai operato lavori pubblici ne è stata subappaltatrice o fornitrice, o ha mai stipulato contratti di nolo con la IC RL. I collaboratori di giustizia LN e NA nulla hanno detto sulla ricondu- cibilità dell'impianto di proprietà della PA a ZZ SI PP. Si sottolinea l'assoluta mancanza, fin dall'inizio, dei presupposti per l'adozione della misura e l'assenza di qualsiasi condotta che abbia concorso all'ingiusta de- tenzione. Ci si duole che, in violazione della norma riparatoria, l'impugnato provvedi- mento abbia fondato il rigetto dell'istanza unicamente sull'affiliazione omettendo di valutare le variabili comportamentali e strumentali allo scopo associativo. Si richiama la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n.36958 del 27/5/2021 Modaffari Rv. 281889 sulla valutazione dell'affiliazione rituale quale indizio della condotta partecipativa, invocando l'applicazione dello stesso principio anche in sede di valutazione della colpa concausativa della custodia cautelare. Si lamenta l'assenza, nell'impugnato provvedimento, di una completa e com- plessa valutazione comportamentale della condotta assunta dal ricorrente tale da conferire significato al rito affiliativo. Certamente -si sostiene- non può ritenersi il giuramento di mafia sufficiente a qualificare la mafiosità di una solidanza che si tende a costruire. Ci si duole che la Corte reggina non abbia fornito adeguai:o riscontro ai motivi dell'istanza riparatoria e non abbia indicato la reale condotta c:olposa addebitata al ricorrente. 4 La condotta oggettivata nel provvedimento -è la tesi che si sostiene in ricorso- non può ritenersi una frequentazione ambigua né può avere! avuto un'azione si- nergica con l'applicazione della misura cautelare in quanto non sono stati nem- meno delineati i profili di una contiguità con l'associazione criminale. La relazione causale tra la condotta dell'interessato e l'adozione della misura viene definita evanescente. Si contesta la mancata indicazione delle ragioni per cui l'affiliazione possa essere stata intesa dall'autorità giudiziaria come collegata allo svolgimento di un'attività criminale effettiva o piuttosto come una generica manifestazione di di- sponibilità a favore dell'associazione 'ndranghetista. La condotta ritenuta ostativa, deve avere la potenzialità di indurre in errore l'autorità in relazione allo specifico reato per cui viene disposta la misura, mentre nel caso che ci occupa la colpa è stata ritenuta dimostrata senza alcuna verifica- zione ex ante. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con le statuizioni consequenziali. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territo- riale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo perve- nuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta deten- zione ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa dell'indagato, limita- tamente al delitto di associazione mafiosa, che pure costituiva titolo cautelare, in considerazione del dimostrato inserimento del prevenuto nel contesto delinquen- ziale del gruppo associativo, desunto dalla rituale affiliazione con dote di "pic- dotto", ritenuta pienamente accertata dalle sentenze di merito, ma non sufficiente a integrare il delitto associativo, in mancanza di prova del ruolo dinamico e fun- zionale svolto all'interno dell'associazione. Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato 5 2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comrna, cod. proc. peri. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv, 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della 6 legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della 7 libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). Pertanto, vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; Sez. 4, n. 1422 del 16/10/2013 dep. 2014: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell'id quodplerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevol- mente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da co- stituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...". 4. Si ricorda nel provvedimento impugnato che nelle motivazioni della sen- tenza di assoluzione si legge che, con riferimento alla figura di PA CA, le 8 accuse di intestazione fittizia e di concorso nell'omicidio dovevano considerarsi prive di una chiara piattaforma probatoria. Quanto, invece, all'accusa di associazione mafiosa, la Corte di Assise di Locri, pur considerando pienamente credibili e attendibili le dichiarazioni dei collaboratori IN e NA, è pervenuta ad una pronuncia assolutoria in quanto l'unica circostanza emersa a carico dello PA era costituita dall'avvenuta (e provata oltre ogni ragionevole dubbio) affiliazione rituale con dote di "picciotto". E la Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 2018, ha confermato pienamente l'impostazione della Corte di primo grado secondo cui, solo in presenza di quella, non poteva pervenirsi ad un'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo. Con particolare riferimento all'accusa di partecipazione alla 'ndrangheta, la Corte reggina ha (alle pagine 428 e ss. della sentenza) confermato che nei con- fronti di PA CA non potesse che pervenirsi a una pronuncia assolutoria, in quanto all'esito del giudizio era risultata provata unicamente l'affiliazione rituale dello stesso alla 'ndrangheta. Difettava tuttavia la prova di un ruolo dinamico e funzionale all'interno della cosca di riferimento, necessario a ritenere sussistente la condotta associativa alla luce della giurisprudenza di legittimità. 5. La fattispecie oggetto del giudizio ha trovato soluzione in un recente pre- cedente di codesta Sezione, giustamente richiamato nell'ordinanza impugnata (Sez. 4, n. 10353 del 10/2/2022, Zurzolo, non massimata), che il Collegio condi- vide ed i cui principi intende riaffermare. In tale decisione la Corte ha fatto applicazione del consolidato principio di diritto, per il quale un profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, C:arere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, RV. 258425). Tale è appunto il caso di chi abbia partecipato ad un rito di affiliazione mafiosa - circostanza ritenuta certa sulla base di quanto affermato da due collaboratori di giustizia, ritenuti pienamente attendibili e credibili dai giudici dell'assoluzione- che rappresenta un comportamento extraprocessuale stimato rilevante - quanto- 9 meno - come frequentazione ambigua con soggetti coinvolti in traffici illeciti o co- munque come condotta idonea da essere interpretato come indizio di complicità nel reato associativo. Non è conferente il richiamo che il ricorrente opera al dictum di Sez. Un. n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889), che porta a conclusioni opposte a quelle sostenute in ricorso. Con quella sentenza, infatti, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il precedente radicato contrasto giurisprudenziale tra la soluzione interpretativa tendente a ritenere sufficiente, per la configurazione della partecipazione ad asso- ciazione mafiosa, la mera affiliazione ad un'organizzazione criminale operante se- condo il modello prefigurato dall'art. 416-bis cod. pen. e la contrapposta opzione ermeneutica tendente a ritenere tale adesione rituale del tutto inidonea, se non accompagnata da elementi concreti e specifici, rivelatori del ruolo attivo svolto dall'indagato nel sodalizio. E, in adesione a tale secondo orientamento. Lo scopo era -su un versante quale quello dell'affermazione di penale respon- sabilità, diverso ed autonomo, come specificato in precedenza, da quello del giu- dizio di riparazione- quello di evitare indebiti automatismi probatori, per cui dalla sola adesione formale ad una cosca criminale si facesse discendere la configurabi- lità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Le SSUU Modaffari del 2021 hanno ritenuto di mantenere ferme la conclusione a cui erano giunte le Sezioni Unite Mannino nel 2005 (Sez, Un., n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671 -, secondo cui va considerato partecipe dell'or- ganizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. La partecipazione non si esaurisce, in altri termini, né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concre- tezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". Come si legge a pag. 36 della sentenza 36958/2021: "...se deve ritenersi indubbio che il giuramento di mafia - nel suo formalismo preceduto da liturgie scandite da formule e gesti rituali che conferiscono sacralità alla procedura di ini- ziazione dei nuovi adepti - assume un rilievo denso di significati probatori proprio in conseguenza del valore drammaticamente vincolante che si origina da quel ge- sto simbolico, è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo assegnato o promesso dall'affiliante e, quindi, mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la "messa a disposizione" a favore del sodalizio: l'incriminazione del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici rivelatori della stabile adesione, significa inevita- bilmente punire una mera potenzialità operativa del soggetto, in aperto contrasto 10 con la logica di effettività e proporzione che deve regolare il rapporto tra reato e sanzione". Per le SSUU Modaffari si rende così evidente l'impropria dilatazione del con- cetto di partecipazione, sganciata da ogni condotta materiale riferibile all'interes- sato che viene ricostruita, in ragione della prevalenza accordata a preoccupazioni di tipo preventivo-repressivo, sulla base della sua mera appartenenza alla tipologia "dell'autore mafioso". Quindi, la disponibilità conclamata resa con il prestato giu- ramento di mafia, che può rendere ipotizzabile il contributo partecipativo del sog- getto, "può essere probatoriamente contraddetta in presenza di condotte del sog- getto dettate da scelte volontarie (disobbedienza, allontanamento fisico, disinte- resse) o da oggettive circostanze di segno contrario o fortemente equivoche, tali da contrastare con l'impegno preso di messa a disposizione e far escludere a priori o far ritenere venuta meno la volontà dello stesso di contribuire alla vita dell'as- sociazione". La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite del 2021 è dunque quella di affermare il principio secondo cui: "La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini crirninosi". Ma, al con- tempo, si afferma anche il principio che: "Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione". 6. Le SSUU Modaffari, dunque, diversamente da quanto opina il ricorrente, non hanno affermato che l'affiliazione rituale è atto neutro rispetto alla partecipa- zione al sodalizio mafioso, ma al contrario che la stessa può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e com- provate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino se- rietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (in motiva- zione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di per- corso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la se- rietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme 11 rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). Diversamente da quanto si opina in ricorso, e concordemente con quanto af- ferma il provvedimento impugnato, da quella pronuncia può desumersi chiara- mente che, se valutabile come indizio ai fini della determinazione cautelare ed anche, insieme ad altri indizi, idonea ad assurgere al rango di prova, l'affiliazione mafiosa ben può essere valutata come comportamento colposo ostativo al chiesto indennizzo. A ben guardare, diversamente da quanto opina il ricorrente, l'affiliazione ad un sodalizio criminale di tipo mafioso è un quid pluris rispetto alle frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consape- volezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 deo. 2008, Pandullo, Rv. 238782). (Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878). (Sez. 3, n. 39199 del 1/7/2014, Pistorio, Rv. 260397) Può dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui "chi abbia partecipato ad un rito di affiliazione mafiosa -evenienza che costituisce un quid pluris rispetto alle frequentazioni ambigue- pone in essere un comportamento gravemente col- poso valutabile ai fini del diniego del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione". 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 21 giugno 2023 Il C nsigliere este ore Il Presidente