Articolo 2 della Legge 1 aprile 1950, n. 155
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 maggio 1950
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 7 maggio 1950