Sentenza 3 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03033/2026REG.PROV.COLL.
N. 01800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2025, proposto da
Carminati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto Zito e Jacopo Vavalli, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
contro
ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 01261/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. CO PP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 1058/2023 R.R. la Società Carminati S.r.l., esercente attività di trasporto di persone in proprio e/o per conto terzi, agiva dinanzi al Tar per il Piemonte per l’accertamento della non debenza del contributo ex art. 37, comma 6, lett. b), del D.L. n. 201/2011 riferito all’anno 2019, richiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART o Autorità) con note n. 40731 del 5 settembre 2023 e n. 56331 del 17 ottobre 2023, proponendo analoga domanda di accertamento negativo con successivi motivi aggiunti a seguito della ricezione delle determinazioni del Segretario Generale dell’Autorità n. 48 del 23 gennaio 2024 e n. 10378/2024 del 24 gennaio 2024 che reiteravano la medesima richiesta.
Il Tar, con sentenza n. 1261 del 3 dicembre 2024, superava l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale per omessa tempestiva impugnazione della delibera con cui l’ART determinava la platea dei soggetti tenuti al pagamento ed i criteri di quantificazione dell’importo dovuto e, rifacendosi alla posizione espressa da questa Sezione con decisione n. 9101 del 13 novembre 2024, dichiarava l’inammissibilità del ricorso ritenendo che andasse « esclusa l’esperibilità, in assenza di tempestiva impugnazione della delibera che costituisce il presupposto dell’imposizione, dell’azione di accertamento negativo del credito vantato dall’Autorità a titolo di contributo, in quanto lo scrutinio nel merito circa la fondatezza di tale azione si risolverebbe in un non consentito aggiramento del termine previsto a pena di decadenza dalla legge per la proposizione del ricorso impugnatorio ».
La Società impugnava la sentenza di primo grado con appello depositato il 4 marzo 2025 deducendo, con il primo capo d’impugnazione « Error in iudicando in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti per carenza di interesse » e, con i due successivi, riproponeva ex art. 101 c.p.a. il « motivo del ricorso principale relativo alla infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall’Autorità » e il « motivo del ricorso per motivi aggiunti relativo all’infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall’Autorità » assorbiti dal Tar.
ART, costituita formalmente in giudizio il 12 marzo 2025, sviluppava le proprie difese con memoria datata 9 marzo 2026 sostenendo la correttezza della decisione impugnata e l’infondatezza delle censure riproposte.
La Società ribadiva le proprie doglianze con memoria depositata il 12 marzo 2026 replicando alle avverse difese con deposito del 20 marzo successivo.
All’esito della pubblica udienza del 31 marzo 2026 la causa veniva decisa.
Con il primo e unico capo d’impugnazione l’appellante censura la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ritenendola fondata sull’erroneo presupposto che la Società avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la delibera dell’Autorità n. 141/2018 che definiva la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo per l’anno 2019.
Il Tar, a parere dell’appellante, non avrebbe colto che in primo grado non sarebbe stato oggetto di contestazione il perimetro soggettivo dell’obbligo contributivo, bensì la pretesa di cui alle note contestate nella parte in cui includevano nel fatturato assunto a base di calcolo del contributo anche quello derivante dall’esercizio dell’attività di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente, da ritenersi estraneo allo « spettro soggettivo » di cui alla delibera n. 141/2018.
A conferma dell’errore addebitato all’ART, l’appellante espone che alla data di adozione della delibera l’esercizio delle competenze, o il compimento delle attività di cui all’art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. n. 201/2011 che legittimerebbe la richiesta di pagamento, non fosse previsto in relazione a dette attività.
Dinanzi al Tar non sarebbe stata in discussione la legittimità della delibera ma la sua concreta applicazione, con ciò rendendo inconferente il precedente richiamato dal giudice di prime cure a supporto della propria decisione (Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2024, n. 9101) riferito ad una diversa fattispecie in cui le censure dell’operatore erano rivolte ai criteri di imputazione soggettiva dell’obbligo contributivo.
Nel caso di specie troverebbe pertanto applicazione il diverso principio affermato dalla Sezione per il quale in presenza di un’azione di accertamento negativo non troverebbe applicazione il termine decadenziale (decisione del 27 luglio 2022, n. 6625).
Per le suesposte ragioni la Società appellante chiede la riforma della sentenza rimettendo « se del caso » la causa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a..
Le suesposte censure non colgono nel segno.
L’appellante, come in parte anticipato, espone di non aver provveduto alla tempestiva impugnazione della delibera n. 141/2018 sul ritenuto presupposto che la stessa fosse legittima mentre errata sarebbe la successiva applicazione da parte dell’Autorità nella misura in cui procedeva alla quantificazione del contributo considerando anche il fatturato derivante dall’attività di noleggio autobus con conducente il cui ammontare risultava decisivo ai fini del superamento della soglia minima di contribuzione fissata in un fatturato minimo pari a € 5.000.000,00.
Inquadrato nei suesposti termini il profilo controverso, deve evidenziarsi che ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. n. 201/2011, nel testo ratione temporis vigente, individuato quale base giuridica della pretesa, l’Autorità provvede all’esercizio delle proprie competenze « mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ».
La delibera n. 141/2018, in attuazione dell’illustrato precetto, individuava « gli operatori del settore del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggetti e oggettivi di legge, e tenuto conto degli esiti della ricognizione di cui alla citata delibera n. 75/2017, nonché delle attività poste in essere successivamente all’adozione della stessa ... » in quelli esercenti « c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato ».
A valle dell’atto regolatorio intervenivano gli atti con i quali veniva richiesto il pagamento del contributo (note del 5 settembre e 17 ottobre 2023, nonché le delibere del 23 e 24 gennaio 2024) quantificando il relativo importo (erroneamente a parere dell’appellante).
Così descritto lo sviluppo provvedimentale che precedeva la notifica del ricorso di primo grado deve rilevarsi che la censura formulata è solo parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti, ma in ogni caso inidonea a determinare un diverso esito.
Il Tar, infatti, dichiarava l’inammissibilità della proposta azione di accertamento in quanto « contrastante con il contenuto di un provvedimento autoritativo solidatosi per mancata impugnazione » riferendosi tuttavia alla mancata impugnazione della delibera 141/2018 che, deve rilevarsi, determinando la platea dei tenuti alla contribuzione ed i criteri per la relativa determinazione ma non anche il quantum , avuto riguardo allo specifico errore dedotto dal ricorrente (ricomprensione nel fatturato rilevante di componenti asseritamente esenti) non si presentava come immediatamente lesiva.
Tuttavia, deve rilevarsi che l’odierna appellante ometteva la tempestiva impugnativa anche dell’atto applicativo, che quantificando il contributo dovuto, materializzava una concreta e attuale lesione in capo alla destinataria della richiesta di pagamento.
Deve infatti rilevarsi che l’atto recante la quantificazione del tributo e la diffida ad adempiere è del 5 settembre 2023, mentre il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato soltanto in data 7 dicembre 2023, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a..
A tal fine non rileva la successiva nota del 17 ottobre 2023, inviata dall’Autorità in risposta alle osservazioni presentate in pari data alla Società, che è da ritenersi meramente confermativa della richiesta di pagamento e quindi priva di contenuti dispositivi e autonoma lesività.
In altri termini il Tar incorre in errore laddove, ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’azione di accertamento, individua il « provvedimento autoritativo consolidatosi » nella delibera 141/2018 anziché nella richiesta di pagamento che attualizza la lesione in capo all’appellante.
Ciò tuttavia non muta l’esito del giudizio, dovendosi confermare, sebbene nei diversi termini suesposti, la declaratoria di inammissibilità dell’azione di accertamento negativo proposta in primo grado stante la mancata impugnazione delle richieste di pagamento in aderenza con il principio, richiamato dallo stesso giudice di primo grado, per il quale « essendosi in presenza di interessi legittimi, infine, è inammissibile un’azione di accertamento che si tradurrebbe in un non consentito aggiramento del termine decadenziale per la proposizione dell’azione di annullamento » (Sez. VI, n. 9101/2024, cit.; nei medesimi sensi, Sez. VI, 15 luglio 2024, n. 6323; Sez. VI, n. 1296/2026, cit.).
In ogni caso le deduzioni di parte appellante devono essere disattese anche per quanto riguarda il merito della controversia, ovvero la pretesa estraneità dell’attività di noleggio autobus con conducente all’ambito di applicazione soggettivo della delibera fonte dell’obbligo di contribuzione dedotta con le censure, già oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, e in questa sede riproposte.
L’appellante, esposto il contesto normativo di riferimento, richiama la pronunzia della Corte Costituzionale n. 69/2017 intervenuta in ordine al previgente testo dell’art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. n. 201/2011 laddove afferma che « (q)uanto alla individuazione dei soggetti obbligati, la stessa disposizione fa riferimento ai «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo )» precisando che « la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di “mercato dei trasporti” (e dei “servizi accessori”); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali (…) »: principio asseritamente recepito dall’art. 16, comma 1, lett. a. ter del D.L. n.109/2018 che, novellando sul punto il D.L. n. 101/2011 assoggettava all’obbligo contributivo gli « operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge ».
L’appellante riconosce che la novella, eliminando la distinzione fra « soggetti gestori » (ovvero « soggetti che, in possesso di un titolo abilitativo di tipo concessorio, esercitassero effettivamente queste funzioni in relazione a infrastrutture o servizi direttamente regolati », così definiti dalla Sezione con decisione n. 5/2021) e « meri operatori economici », abbia ampliato il novero dei soggetti tenuti alla contribuzione, ma sostiene che resterebbe insoluta la questione relativa ai presupposti dell’obbligo da rinvenirsi necessariamente nel « concreto indirizzamento » di un atto regolatorio nei confronti di un soggetto, o di una categoria di operatori operanti nel mercato dei trasporti, accertando « la circostanza dell’effettivo avvio nel mercato di riferimento de “l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge » (così la decisione n. 5/2021, cit.).
Coerente con tale posizione, a parere dell’appellante, sarebbe l’art. 2, comma 3, della delibera n. 141/2018 laddove afferma che « dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella presente delibera »: disposizione che di per sé comproverebbe l’infondatezza della pretesa di pagamento.
A sostegno della tesi da ultimo enunciata allega:
che ART quantificava il contributo con rifermento ad un fatturato di € 6.996.391,00 precisando che il proprio conto economico, alla voce A1 esponeva un importo di € 6.750.391,00 a titolo di « ricavi delle vendite e delle prestazioni » e alla voce A5 € 245.701,00 a titolo di « altri ricavi e proventi »;
che il fatturato di cui alla voce A1 era comprensivo di € 2.063.967,04 derivante da servizi di trasporto di linea con autobus mentre la parte rimanente, pari a € 4.686.423,96 deriva da servizi di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente da non computarsi in quanto mancherebbe, in relazione a tale tipologia di prestazioni, un concreto esercizio da parte di ART delle proprie competenze.
Il fondamento della pretesa esclusione di tale componente dal fatturato rilevante ai fini della contribuzione viene dall’appellante ricondotta alla delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto « Contributo al finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere », espressamente richiamata dalla delibera n. 141/2018, che all’Allegato B, alla voce « Servizi di trasporto su strada (autobus) », indica i « servizi di trasporto di linea con autobus », i « servizi automobilistici interregionali di linea di competenza statale » e i « servizi di trasporto di linea via autobus a media e a lunga distanza », ma non anche i servizi di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente.
Le suesposte censure sono infondate.
Deve in premessa rilevarsi che il legislatore, con il D. Lgs. n. 169/2014 recante « Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus », ha inteso dettare la « disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus » (art. 1, comma 1) provvedendo alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus » (art. 1, comma 2).
Ai sensi dell’art. 28, comma 1, del citato Regolamento UE n. 181/2011, « ogni Stato membro designa uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti » prevedendo che « ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento ».
In attuazione della norma da ultimo richiamata, l’art. 3, comma 1, del già menzionato D. Lgs. n. 169/2014 stabilisce che « l’organismo responsabile di cui all’articolo 28 del regolamento » sia da individuarsi, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della medesima fonte normativa, nella « Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ».
La fonte nazionale fornisce inoltre una definizione dei cc.dd. « servizi regolari », specificandoli in quelli « che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite » (art. 2, lett. e) e dei cc.dd. « servizi occasionali » indicandoli in quelli « che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso » (art. 2, lett. f).
In coerenza con l’illustrato contesto normativo la delibera 141/2018 assoggetta a contribuzione gli operatori del settore trasporto che esercitano le attività di:
« servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuata »;
« servizi di passeggeri su strada ».
Si tratta all’evidenza di una definizione ampia tale da abbracciare entrambe le tipologie di servizi di trasporto passeggeri (servizi regolari e occasionali) come si evince dal richiamo espresso, operato ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione, alla ricognizione di cui alla delibera n. 75/2017 che a tali fini precisa:
come « la Corte Costituzionale, con la citata sentenza [n. 69/2017 , ndr ] , abbia definitivamente chiarito, in relazione al profilo dell’indeterminatezza soggettiva, che la disposizione di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del d.l. 201/2011, non è costituzionalmente illegittima poiché i soggetti tenuti a versare il contributo, seppur non essendo determinati ex ante dal legislatore, sono nondimeno determinabili ex post dall’Autorità, nell’ambito dei settori dei quali la stessa è chiamata ad occuparsi, attraverso un procedimento che costituisce declinazione del principio di legalità »;
che « le attività rilevanti ai fini dell’assoggettabilità a contribuzione degli operatori, sono tutte quelle specificate dall’art. 37 citato e dalle fonti successivamente intervenute, ovverosia, oltre a quelle regolatorie o propedeutiche alla regolazione, anche quelle relative, a titolo meramente esemplificativo, all’adozione di pareri, formulazione di proposte e diffide, richiesta di informazioni, effettuazione di ispezioni, comminazione di sanzioni, valutazione di reclami, e comunque non concernenti i soli ambiti non liberalizzati ».
L’ampiezza delle suesposte definizioni priva di rilievo la dedotta mancata specifica inclusione dei servizi di trasporto passeggeri nelle forme del noleggio autobus con conducente di cui all’All. B della delibera n. 75/2017.
Un’ulteriore conferma della ricomprensione dei servizi svolti dall’appellante nell’ambito di regolazione dell’ART si trae dai contenuti della delibera dell’Autorità n. 56 del 30 maggio 2018 (precedente alla delibera n. 141/2018), recante « Procedimento per la definizione di misure regolatorie volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi. Conclusione del procedimento » che all’Allegato A detta una disciplina regolatoria in tema di utilizzo delle autostazioni disponendo (Misura 2) che i gestori di queste ultime adottino un « Prospetto Informativo dell’Autostazione” (nel seguito: PIA), contenente una completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell’autostazione, delle dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori », prevedendo « Criteri per definire le condizioni di utilizzo della capacità, degli spazi e dei servizi delle autostazioni » (Misura 3); «Criteri per la definizione di condizioni economiche di accesso alle autostazioni » (Misura 4); « Criteri e modalità per stabilire le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni » (Misura 5); « Condizioni di accessibilità commerciale delle autostazioni » (Misura 6) e « Informazioni al pubblico e modalità di loro erogazione nelle autostazioni » (Misura 7).
In materia è riservata all’Autorità la verifica del « rispetto dei principi di equità e non discriminazione nell’accesso nei confronti dei vettori e/o dei passeggeri » nonché dei criteri di cui alle Misure precedentemente richiamate mediante attivazione di un « Monitoraggio delle condizioni di accesso alle autostazioni » (Misura 8) secondo le modalità di cui all’art. 37, comma 3, lettere d) ed e) del D.L. n. 201/2011 a norma del quale « nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l’Autorità: ... d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché' raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; ) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale ».
Deve pertanto ritenersi che l’Autorità eserciti funzioni di regolazione in materia di accesso alle infrastrutture (autostazioni) delle quali fruisce l’appellante nell’esercizio delle proprie attività di trasporto passeggeri, ancorché nella forma del noleggio di autobus con conducente.
La posizione trova conferma nella giurisprudenza della Sezione che, a partire dalla decisione n. 132 del 5 gennaio 2021, è concorde nel ritenere che a seguito della novella del 2018 i soggetti passivi della contribuzione in favore dell’ART sono individuabili « in tutti gli “operatori economici operanti nel settore del trasporto”, senza distinguere tra soggetti direttamente regolati e meri beneficiari della regolazione » (Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2554), compresi quindi anche gli operatori che forniscono « servizi occasionali » quali sono da considerarsi i servizi di noleggio autobus con conducente che, come evidenziato, beneficiano dell’attività regolatoria svolta dall’Autorità nei termini sopra illustrati.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante nella misura liquidata in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni di cui in motivazione confermando l’esito di primo grado con diversa motivazione.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO LI, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
CO PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PP | IO LI |
IL SEGRETARIO