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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7884 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. GEREMIA CASABURI Presidente,
Dott. ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dott. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4045/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 23/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1053 del 2023 del Tribunale di Roma e vertente tra
(p. iva Parte_1
), con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 354 P.IVA_1
(00196), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
nato a [...], il [...], c.f. Parte_2 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Corso Regina Maria Pia n. 3 (00122) presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Tomaselli, del foro di Roma, C.F.: , che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in calce al presente atto il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax: 06.56.000.464 o al seguente indirizzo di posta elettronica: ; (di seguito Email_1 anche ) Pt_1
appellante E (di seguito ”) con Controparte_1 CP_2
Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, codice fiscale e partita IVA iscritta all'Albo delle P.IVA_2
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia - società soggetta r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 all'attività di direzione e coordinamento del socio unico di
[...]
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti (cod. fisc.
) giusta procura generale alle liti rilasciata il CodiceFiscale_3
14.10.2011 e autenticata per atto Notaio in Roma, Persona_1 rep. 169801 – racc. 38080 ed elettivamente domiciliata presso in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10. Si dichiara il seguente recapito di posta elettronica certificata: da considerarsi domicilio digitale a cui Email_2 effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge appellata
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte all'udienza del 28/2/2024;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico, di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 -in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 23/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3