Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 55/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
MO AL - Presidente Fabio AE GALEFFI - Consigliere relatore Aurelio LAINO - Consigliere Donatella SCANDURRA - Consigliere Stefania PETRUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 61860 del ruolo generale, proposto da OMISSIS, nato a [...] il omissis, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Fabio Pisani, c.f. [...]; pec fabiopisani@
ordineavvocatiroma.org e DO Ianniello, c.f.
[...], pec fernandoianniello@
ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato presso il loro studio a Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, come da delega in atti;
contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato a Roma, Via dell’Esercito 186, pec
previmil@postacert.difesa.it nonché presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi 12;
avverso la sentenza nr. 702/2023 del 2 novembre 2023 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio AE EF, l’avv. Fabio Pisani per Omissis e la dr.ssa GH GU per il Ministero della difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 4 luglio 2024, Omissis ha impugnato la sentenza n. 702/2023 del 2 novembre 2023 della Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, con cui è stato respinto il ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione fiscale sul proprio trattamento di privilegio, sul presupposto che l'insorgere e il manifestarsi dell’infermità riconosciuta siano da collocarsi nel periodo di tempo corrispondente al servizio di leva.
Va premesso che:
- con una prima sentenza della Sezione Lazio n. 473 del 12 settembre 2019, il Giudice territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario;
- la Terza Sezione di appello, con sentenza n. 367 del 5 agosto 2021,
ha annullato la sentenza n. 473 della Sezione Lazio, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti ed ha rimesso gli atti al giudice di primo grado;
- l’interessato ha proposto ricorso in riassunzione dinanzi al Giudice territoriale, chiedendo di dichiarare che l’infermità di cui è affetto è insorta nel tempo corrispondente al servizio di leva, con conseguente esenzione fiscale – ai sensi della sentenza Corte cost. n.
387 del 4 luglio 1989 - del trattamento di privilegio corrisposto con decreto n. 70 del 20 aprile 1999, con decorrenza 7 aprile 1977.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso del pensionato, sulla base della documentazione in atti in ordine alla manifestazione della patologia che si è verificata in occasione del ricovero del 2 febbraio 1977 ed in considerazione del fatto che il ricorrente non ha provato che l’infermità sia insorta durante il periodo corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al parere medico – legale relativo al giudizio definito con la sentenza n. 1818/2007, in quanto nel citato parere non vi è una precisa indicazione temporale in ordine all’insorgenza della patologia, ovvero prima o dopo i quattordici mesi.
L’appellante ha formulato unico motivo di impugnazione, concernente violazione degli artt. 2909 c.c.; 324 c.p.c. e 7, 2° comma, del codice di giustizia contabile, in quanto il Giudice territoriale non avrebbe tenuto conto, anche ai fini di una pretesa inversione dell’onere della prova, della statuizione della sentenza n. 1818/2007 della Sezione Lazio, in cui è riportato che “Il servizio prestato, pertanto, deve ritenersi causa efficiente e determinante della sintomatologia psichica stabile nel tempo, come dimostrato dalla diagnosi emersa dalla visita diretta e dalle risultanze dei test a cui è stato sottoposto presso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa”. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata dovrebbe quindi essere annullata per violazione dell’art. 2909 c.c., in quanto la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, n. 1818 del 2007, che ha affermato la dipendenza della infermità da causa di servizio insorta nel periodo di leva, costituirebbe cosa giudicata ex art. 2909 c.c.,
espressione di un principio generale del nostro ordinamento, da applicare anche all’odierno giudizio pensionistico, in virtù dell’art.
324 c.p.c. e del richiamo all’art. 7, 2° comma, del c.g.c.. Ha quindi concluso: accertare e dichiarare il diritto di Omissis ad ottenere il beneficio della esenzione fiscale per la propria pensione privilegiata, ex art. 34, 1° comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, nella portata risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989, con ogni conseguenza di legge Il Ministero della difesa si è costituito il 15 ottobre 2025, deducendo che dal foglio matricolare allegato in atti si evince che l’interessato fu ricoverato in data 2 febbraio 1977, ben oltre i 14 mesi della ferma di leva (3 maggio 1975 – 3 luglio 1976); pertanto, poiché l’infermità non è stata contratta nel periodo della ferma di leva obbligatoria, il ricorrente non avrebbe diritto ad usufruire dell’esenzione I.R.P.E.F.
Ha concluso chiedendo: a) in via principale che il ricorso venga respinto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese; b) in via subordinata ha eccepito l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall’art. 2 della L. n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.
All’udienza del 30 gennaio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va verificata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto;
costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete.
L’appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell’infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l’aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – sub specie di omessa o apparente motivazione –
concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto in ordine all’esenzione Irpef, addotto dall’appellante.
Ciò premesso, la questione ruota intorno agli effetti da annettere alla sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
Con la predetta sentenza, il Giudice delle leggi ha quindi riconosciuto l’esenzione Irpef, ove il trattamento di pensione privilegiata abbia avuto origine nel corso del servizio di leva, sul presupposto del carattere non reddituale della pensione in esame.
Sugli effetti della citata sentenza, il Ministero delle finanze ha fornito chiarimenti con circolari n. 16 del 12 ottobre 1989 e n. 21 del 21 maggio 1991, in particolare con la seconda, a seguito del parere del Consiglio di Stato – sez. III – n. 291/91 del 19 marzo 1991, ha, tra l’altro, precisato che “ai titolari di pensione tabellare possono essere equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, e di sottufficiale
(intendendosi per tali solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) e i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del fuoco.”
Sulla base di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e come correttamente interpretato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 1138/1997, recepito altresì nella circolare n. 104 del 19 maggio 2000 del M.E.F, il servizio in ‘ferma volontaria’ può essere equiparato a quello di leva, nei limiti del relativo periodo di ferma obbligatoria.
Sussistono, quindi i presupposti per esentare dall’IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato tabellare dei militari volontari purché l’infermità, che ha costituito titolo per la pensione, si sia verificata durante il periodo corrispondente al servizio militare di leva obbligatorio.
Nel caso di specie, emerge che l’attuale appellante è stato ammesso al servizio come carabiniere con la ferma di anni tre a partire dal 3 maggio 1975 ed è pacifico che l’infermità compensata con trattamento pensionistico privilegiato è stata diagnosticata il 2 febbraio 1977 quando è stato ricoverato all’Ospedale militare di Roma, per poi essere congedato, all’esito di ulteriori accertamenti, in data 7 aprile 1977.
L’evento occorsogli (da cui la patologia che ha dato luogo alla pensione privilegiata) è avvenuto in periodo successivo ai 14 mesi di leva obbligatoria, che sono iniziati con l’incorporazione il 3 maggio 1975 e sono terminati il 3 luglio 1976 alla scadenza dei 14 mesi.
Ai sensi dell’art. 81 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 “la ferma di leva è: per l’Esercito e l’Aeronautica di mesi 15; per la Marina di mesi ventiquattro”. Con l’entrata in vigore, il 28 giugno 1975, della l.
n. 191 del 31 maggio 1975, la riduzione della ferma di leva è stata attuata con la seguente gradualità: Esercito e Aeronautica: 14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa; 12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della legge. All’epoca per l’Arma dei Carabinieri era applicabile la disciplina prevista per l’Esercito. Ne deriva che per i militari già in servizio di leva nell’anno 1975, come nel caso dell’attuale appellante, la ferma di leva era di 14 mesi.
Dal contesto documentale, non sussistono elementi da cui possa desumersi che l’infermità sia insorta prima del 3 luglio 1976, data in cui scadeva il servizio di leva obbligatoria.
Le affermazioni del Giudice nella sentenza n. 1818/2007 della Sezione Lazio - richiamate dall’appellante - secondo cui “Il servizio prestato, pertanto, deve ritenersi causa efficiente e determinante della sintomatologia psichica stabile nel tempo, come dimostrato dalla diagnosi emersa dalla visita diretta e dalle risultanze dei test a cui è stato sottoposto presso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa” non sono vincolanti, in quanto esse non esplicano alcun effetto in ordine all’accertamento di un’insorgenza dell’infermità prima del 2 febbraio 1977.
Il Giudice di legittimità è infatti esplicito nell’indicare che il contenuto del provvedimento giudiziale si forma sugli accertamenti logicamente indispensabili ai fini della decisione, quelli cioè che si presentano come premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni incidentali; l'autorità del provvedimento giudiziale è dunque circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronuncia giudiziale, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante (Cass.
3793/2019; 16824/2013; 1815/2012); le argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, contenute nel provvedimento giudiziale, sono dunque prive di effetti giuridici e non determinano alcuna influenza sulla decisione (Cass. 22380/2014).
Nei termini appena delineati, nella assoluta carenza di elementi documentali su un’insorgenza della patologia prima del 2 febbraio 1977, i motivi di impugnazione si mostrano infondati.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla per quelle di giudizio trattandosi di giudizio di natura previdenziale
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n.
61860 del ruolo generale, rigetta l’appello di OMISSIS nei confronti del Ministero della difesa, conferma la sentenza impugnata e liquida le spese, a carico dell’appellante ed in favore del Ministero della difesa, in euro 500,00 (cinquecento/00). Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to Fabio AE EF
IL PRESIDENTE
F.to MO AL Depositata in Segreteria il 10/03/2026
IL DIRIGENTE
F.to MO Biagi