Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10088 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NC De AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella Annina e Giancarlo Tantillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri n.6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;
nei confronti
CO IO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale della Commissione n. 449 del 9 aprile 2024 e del relativo allegato B), laddove esprime
una valutazione di non idoneità del candidato, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 166/2006,
con conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso a quattrocento posti di notaio, indetto con il decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre
2022;
- dell’elenco finale dei candidati idonei e ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non ricomprende anche il dott. NC De AR;
- dei verbali dal n. 10 al n. 15 dei criteri di valutazione delle prove scritte, pubblicati in data 8 luglio 2024, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto Ministeriale del 15 maggio 2025, recante l’approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il Ministero della Giustizia, con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 dicembre 2022, ha indetto un concorso per esami a 400 posti di notaio.
2. – Alla procedura selettiva ha partecipato anche l’odierno ricorrente, che è stato giudicato “non idoneo” dalla Commissione esaminatrice a seguito della correzione delle tre prove scritte e, per l’effetto, non ammesso a sostenere la prova orale.
3. – In particolare, la Commissione ha proceduto ad esaminare i tre gli elaborati delle prove scritte del ricorrente, riscontrando in essi una pluralità di errori che ne hanno determinato una valutazione complessiva di insufficienza.
3.1. – Più in dettaglio, nell’elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto commerciale sono stati ritenuti presenti:
a) un profilo di grave insufficienza per incompletezza dell’atto, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, consistente nella “ mancata attestazione nel verbale di assemblea che il notaio ha assistito personalmente ai lavori assembleari ”;
b) un secondo profilo di grave insufficienza per incompletezza dell’atto, dovuto al fatto che “ non viene assunta la delibera assembleare di modifica dello statuto sociale per consentire al CDA di riunirsi validamente anche senza la formale convocazione sulla base dell’incongrua motivazione con cui si rinvia agli artt. 2475 e 2381 c.c. ”;
c) un terzo profilo di grave insufficienza per incongruenza delle soluzioni adottate, atteso che “ il candidato, nel predisporre la clausola statutaria antistallo, non individua le situazioni che determinano l’impossibilita della società di assumere le delibere assembleari, non indica la percentuale che consente l’attivazione della clausola stessa (il 50% di titolarità delle quote) ed infine, costruisce una clausola totalmente mancante di precisione nella regolamentazione delle procedure finalizzate inequivocabilmente alla risoluzione dello stallo stesso ”.
3.2. – Nell’elaborato inter vivos di diritto civile la Commissione ha ritenuto presenti:
a) un profilo di insufficienza per l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile, in quanto “ la sottoscrizione del sordomuto RO non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno ex art. 57 L.N. ”;
b) tre profili di insufficienza per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico:
- “ la clausola che prevede la rinuncia di RZ all’azione di restituzione è predisposta in maniera generica senza una chiara identificazione dell’oggetto della rinuncia e nei confronti degli aventi causa da entrambi i donatari ”;
- “ carente predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva sia per la mancanza di chiarezza nell’indicazione del riferimento temporale dell’avveramento della condizione (da parametrarsi alla trascrizione della compravendita) sia per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione necessaria a dare certezza anche ai fini pubblicitari alla fattispecie acquisitiva ”;
- “ il candidato, quale garanzia relativa alla servitù costituita a favore del fondo venduto per il rischio di espropriazione dello stesso da parte del creditore ipotecario di Primo, prevede una fideiussione a favore di RO prestata dallo stesso venditore EC che in tal modo garantirebbe sé stesso quale obbligato principale della garanzia per evizione ”.
3.3. – Infine, nell’elaborato mortis causa la Commissione ha rinvenuto un profilo di insufficienza per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, dovuto al fatto che “ nel testamento è contemplata la previsione secondo cui ‘tutte le disposizioni sono da intendersi nei limiti di cui all’art. 549 c.c.’, mancando qualsiasi indicazione idonea a collegare tale precisazione all’una o all’altra delle disposizioni ricevute ”.
4. – Il ricorrente ha impugnato gli atti della Commissione con i quali è stato espresso il giudizio di non idoneità, articolando più motivi di censura.
I) A mezzo del primo motivo, ha rilevato l’incongruenza tra (i) il verbale n. 449 del 9 aprile 2024 nel quale la Commissione ha dichiarato non idoneo il candidato “ ai sensi dell’art. 11, comma 6, d. lgs. n. 166/2006 ” e (ii) il formulario standard di correzione, allegato al suddetto verbale, nel quale la Commissione ha indicato, invece, l’esistenza di insufficienze gravi ai sensi dell’art. 11, comma 7, d. lgs. n. 166/2006, con riferimento al terzo elaborato di diritto commerciale.
La Commissione sarebbe, pertanto, caduta in un macroscopico errore nell’indicare le motivazioni a sostegno dei vizi riscontrati nel terzo elaborato, richiamando richiamato l’art. 11, comma 7, d. lgs. n. 166/2006.
Dall’errore commesso discenderebbe un’illogica e contraddittoria motivazione.
II) A mezzo del secondo motivo, il ricorrente ha contestato la valutazione espressa dalla Commissione sui tre elaborati, affermando che gli stessi contengono soluzioni giuridiche tecnicamente ineccepibili.
III) Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati giudicati idonei, i quali avrebbero adottato soluzioni tecnico-giuridiche analoghe alle sue, ritenute tuttavia errate.
La Commissione avrebbe, quindi, applicato in modo non uniforme i criteri di valutazione.
5. – Si è costituito in causa il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. – Con atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso.
7. – All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. – Preliminarmente, il Collegio rileva che l’atto per motivi aggiunti è stato notificato a uno solo dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso.
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a. si può, tuttavia, prescindere dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, in quanto il ricorso è manifestamente infondato.
9. – Prima di entrare nel merito delle singole censure, giova evidenziare che la disciplina del concorso notarile è dettata dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166.
Le tre prove scritte del concorso hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile.
In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del predetto decreto legislativo, la Commissione procede alla lettura degli elaborati di ciascun candidato e, successivamente, esprime un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale: tale giudizio viene, dunque, formulato, di regola, ultimata la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Il medesimo art. 11, al comma 7, prevede tuttavia che nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la Commissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
La presenza di cause di nullità e di “gravi insufficienze” (c.d. “errori ostativi”) nei primi due elaborati di un candidato preclude, dunque, l’ulteriore corso della correzione degli elaborati dello stesso, in quanto indici di gravi lacune nella preparazione del candidato.
L’art. 11, comma 7, citato ha così enucleato, all’interno della più ampia categoria dell’insufficienza, una categoria speciale, contraddistinta da lacune di tale rilievo da risultare insanabili – “nullità o gravi insufficienze” – al punto da rendere superfluo il procedere oltre nella correzione degli altri elaborati ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962).
Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato dalla Commissione con ricorso a formulazioni standard . Ciò al fine di semplificarne e snellirne il lavoro, di rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti e di semplificare la verifica, “ ab externo ”, dell’osservanza dei criteri che la Commissione si è data.
10. – Ciò premesso, si rileva la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta una presunta incongruenza tra la scheda di correzione standard e il verbale delle operazioni della Commissione, perché avrebbero richiamato due commi diversi dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, rispettivamente il comma 7 e il comma 6, per motivare l’inidoneità dei compiti del ricorrente.
Nel caso di specie, invero, la Commissione ha proceduto ad esaminare tutti e tre i compiti scritti del ricorrente, in quanto non ha rinvenuto nei primi due la presenza di errori c.d. “ostativi”, ai sensi del comma 7.
L’operato della Commissione risulta, dunque, conforme alla prescrizione del comma 2 dell’art. 11 che prevede che la deliberazione sull’idoneità, o meno, del candidato avvenga “ ultimata la lettura dei tre elaborati ”.
Analogamente corretto appare il riferimento alle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11, indicato dalla Commissione nel formulario standard con riguardo all’ultimo compito esaminato, atteso che in tale elaborato sono stati rinvenuti errori integranti “ gravi insufficienze ”, ossia le ipotesi contemplate dal predetto comma 7 dell’art. 11.
11. – Infondato si presenta anche il secondo motivo, a mezzo del quale il ricorrente contesta nel merito la valutazione negativa espressa dalla Commissione.
Al riguardo, deve anzitutto rammentarsi che le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, connotato da un elevato grado di opinabilità, che possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo nei limiti in cui ricorrano palesi illogicità o manifesti travisamenti di fatto.
In difetto di tali patologie, l’adito organo di giustizia amministrativa non può sostituire il proprio giudizio a quello, apparentemente ragionevole, posto in essere dall’organo tecnico, pena lo sconfinamento nella riserva di amministrazione ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 8022).
12. – Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il giudizio espresso dalla Commissione vada esente dai vizi di eccesso di potere sopra richiamati.
13. – In particolare, con riferimento all’atto inter vivos di diritto commerciale, la traccia richiedeva al candidato di redigere il verbale dell’assemblea di una società a responsabilità limitata avente ad oggetto plurime modifiche statutarie.
13.1. – La Commissione ha rinvenuto nell’elaborato del ricorrente tre profili di grave insufficienza.
13.2. – Quanto al primo, consistito nella “ mancata attestazione nel verbale di assemblea che il notaio ha assistito personalmente ai lavori assembleari ”, il ricorrente sostiene che tale attestazione non sia necessaria perché il notaio non può che essere presente e assistere personalmente ai lavori assembleari.
Di conseguenza, la specificazione cui ha fatto riferimento la Commissione, pur potendo costituire tutt’al più una buona prassi, non costituirebbe un errore in diritto, né violerebbe alcuna norma di legge.
Ad avviso del Collegio, le deduzioni del ricorrente non evidenziano quei profili di palese illogicità o irragionevolezza nel giudizio dalla Commissione che, soli, consentirebbero di configurare la sussistenza del vizio di eccesso di potere.
Come osservato dalla difesa erariale, infatti, il verbale di assemblea societaria che modifica lo statuto è redatto con atto pubblico, e quindi con le dovute formalità da un notaio. La presenza del notaio in assemblea assume, così, un ruolo essenziale, in quanto strumentale alla redazione della descrizione dei fatti avvenuti in assemblea oggetto di verbalizzazione.
Non è, quindi, manifestamente illogico che la Commissione abbia ritenuto necessaria la redazione, nell’elaborato concorsuale, di una attestazione della sua presenza in sede di assemblea.
13.3. – Con riguardo al secondo profilo di grave insufficienza, consistito nel fatto che “ non viene assunta la delibera assembleare di modifica dello statuto sociale per consentire al CDA di riunirsi validamente anche senza la formale convocazione sulla base dell’incongrua motivazione con cui si rinvia agli artt. 2475 e 2381 c.c. ”, il ricorrente osserva:
- che la traccia richiedeva al candidato di “ prevedere, ove possibile, che il Consiglio di Amministrazione possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione ”, lasciando quindi aperta la possibilità che al CDA non fosse riconosciuta la possibilità di riunirsi validamente in mancanza di formale convocazione;
- e che egli non l’ha inserita nell’elaborato, motivando specificatamente che “ relativamente alla richiesta di consentire la riunione del CDA senza formale convocazione, non si è potuto ricevere la stessa in applicazione degli artt. 2475 c.c. e 2381 c.c., in forza dei quali gli amministratori devono agire sempre in maniera informata ”.
La soluzione adottata sarebbe giuridicamente ineccepibile, posto che l’ammissibilità di un CDA validamente riunito in assenza di formale convocazione è ampiamente discussa in dottrina e in giurisprudenza, non essendo detta possibilità prevista dal legislatore per il caso di convocazione del CDA, a differenza di quanto avviene per l’assemblea dei soci.
Queste censure non possono essere condivise, atteso che il profilo di grave insufficienza individuato dalla Commissione attiene principalmente all’erroneità della motivazione addotta dal candidato a sostegno della scelta di non inserire la clausola richiesta dalla traccia.
La convocazione formale del CdA non è, infatti, l’unico strumento possibile per consentire agli amministratori di agire informati, come sembrerebbe evincersi dalla sintetica motivazione redatta dal candidato.
Lo statuto potrebbe – per ipotesi – legittimare, sia pure in via subordinata (o in particolari fattispecie d’urgenza che lo statuto stesso potrebbe anche precisare), la convocazione del CdA senza particolari formalità, purché non sia sacrificato il diritto-dovere degli amministratori di agire informati.
Di conseguenza, se la finalità perseguita dal candidato era quella di preservare l’informativa degli amministratori, ben avrebbe potuto congegnare un’idonea clausola che consentisse una valida costituzione anche in assenza delle particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, sempre che i componenti venissero correttamente informati, e prevedendo che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti in discussione ( cfr . Tar Lazio – Roma, Sez. I, 17 ottobre 2025, n. 17993).
13.4. – Il terzo profilo di grave insufficienza ritenuto presente nell’elaborato di diritto commerciale consiste nel fatto che “ il candidato, nel predisporre la clausola statutaria antistallo, non individua le situazioni che determinano l’impossibilità della società di assumere le delibere assembleari, non indica la percentuale che consente l’attivazione della clausola stessa (il 50% di titolarità delle quote) ed infine, costruisce una clausola totalmente mancante di precisione nella regolamentazione delle procedure finalizzate inequivocabilmente alla risoluzione dello stallo stesso ”.
Il ricorrente afferma che la censura della Commissione sia illegittima perché egli non avrebbe potuto inventare le situazioni che danno vita allo stallo, né la percentuale delle quote per la sua attivazione.
Tali doglianze non colgono nel segno, atteso che nella finzione concorsuale il candidato è chiamato a redigere un atto “come se fosse vero”. Le indicazioni presenti nella traccia devono, quindi, essere lette come le richieste che, nella vita reale, le parti rivolgono al notaio.
Ebbene, nel caso di specie, la traccia prevedeva che per l’ipotesi di “ ...futuri stalli decisionali EV vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli ”.
La traccia imponeva, pertanto, al candidato di redigere una clausola astrattamente idonea a prevenire e/o a risolvere lo stallo, che doveva conseguentemente essere comprensiva di tutti gli elementi astrattamente necessari per il suo “funzionamento”, tra i quali la puntuale indicazione: - di cosa si intenda per “stallo”; - del soggetto a cui compete l’iniziativa; - del contenuto e delle modalità della comunicazione della proposta di acquisto; - del corrispettivo offerto e delle condizioni di pagamento; - del termine entro il quale il socio oblato deve comunicare l’accettazione della proposta o la sua volontà di acquistare, allo stesso prezzo, la quota del proponente; - e di ogni altro elemento utile affinché lo stallo venga superato con meccanismi automatici.
Il ricorrente invece, nel redigere la clausola, (i) non ha specificato quali fossero le circostanze in presenza delle quali si verifica lo stallo decisionale e (ii) ha lasciato “in bianco” l’indicazione della percentuale di quote che consente l’attivazione della clausola.
La mancanza di queste due indicazioni non consente alla clausola di “operare” per superare lo stallo e, dunque, non appare redatta in modo sufficiente ai fini concorsuali.
13.5. – Le considerazioni che precedono portano a concludere per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di grave insufficienza espresso dalla Commissione sull’elaborato di diritto commerciale del ricorrente.
La presenza di questi errori “ostativi” ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 166 del 2006 è, di conseguenza, già di per sé sufficiente a giustificare il giudizio – complessivo – di inidoneità formulato dalla Commissione.
Il ricorrente non ha, così, interesse all’esame dei rimanenti profili di censura, atteso che – quand’anche essi si dimostrassero fondati – non potrebbero consentire una rivalutazione degli elaborati che conduca all’ammissione della prova orale.
14. – Ad ogni modo, per mera completezza espositiva, si evidenzia che la Commissione ha rinvenuto anche nell’elaborato inter vivos di diritto civile quattro profili di insufficienza.
14.1. – Il primo di questi profili attiene al fatto che “ la clausola che prevede la rinuncia di RZ all’azione di restituzione è predisposta in maniera generica senza una chiara identificazione dell’oggetto della rinuncia e nei confronti degli aventi causa da entrambi i donatari ”.
Il ricorrente osserva di aver scritto nell’elaborato che “ RZ rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi aventi causa dai donatari, quanto alla donazione di cui al punto uno della premessa […]” e che al “punto uno” della premessa dell’elaborato sono stati esattamente ed esaustivamente indicati i beni oggetto della donazione, con chiari riferimenti all’indirizzo, ai dati catastali e ai confini.
Inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, il riferimento agli aventi causa di entrambi i donatari non potrebbe essere considerato un errore, poiché, se è vero che la traccia afferma solo che RZ è disposto a tutelare l’acquirente di EC, questo non vorrebbe dire che l’azione di restituzione dovesse avere ad oggetto la sola donazione a favore di quest’ultimo e non anche quella effettuata a favore di Primo; tale ulteriore rinuncia sarebbe infatti rimessa alla volontà di RZ e ciò, nel silenzio della traccia sul punto, non potrebbe rappresentare un errore.
Ritiene il Collegio che il giudizio espresso sul punto dalla Commissione non sia manifestamente illogico, atteso che, secondo quanto indicato nella traccia, i due fratelli Primo e EC avevano ricevuto in donazione dai genitori, per quote indivise, la proprietà di due fabbricati.
I donatari avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno.
RZ, figlio dei donanti e fratello dei due donatari, non aveva ricevuto alcuna donazione.
La traccia menzionava poi:
- l’intenzione di EC di alienare a RO il fabbricato a lui assegnato nella divisione;
- il fatto che RZ “ era disponibile a intervenire nel relativo atto pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente, contro eventuali azioni che RZ potrebbe esperire in futuro”;
- e il fatto che RO, al fine dell’acquisto, richiedeva a una tutela che lo preservasse “dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da RZ”.
Alla luce di tali indicazioni della traccia, se (il compratore) RO e RZ avevano espresso una volontà riferita a un medesimo oggetto, ovvero le azioni proponibili da RZ nei confronti del solo acquirente RO, ciò imponeva al candidato di limitare la portata della rinunzia di RZ al solo bene oggetto della donazione fatta a EC.
Ne consegue che la rinunzia redatta dal ricorrente nel proprio elaborato – riferita all’azione di restituzione “ verso i terzi aventi causa dai donatari ”, dunque verso gli aventi causa di entrambi i donatari – costituisce una soluzione che impone a RZ un sacrificio maggiore di quello che egli aveva dichiarato di essere disposto a sopportare.
La soluzione proposta dal ricorrente, pertanto, non rispetta le precise indicazioni della traccia, ed è, pertanto, ragionevole che sia stata ritenuta insufficiente dalla Commissione.
14.2. – Un secondo errore rilevato dalla Commissione nell’atto inter vivos di diritto civile attiene alla “ carente predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva sia per la mancanza di chiarezza nell’indicazione del riferimento temporale dell’avveramento della condizione (da parametrarsi alla trascrizione della compravendita) sia per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione necessaria a dare certezza anche ai fini pubblicitari alla fattispecie acquisitiva ”.
Al riguardo, il ricorrente argomenta la correttezza della clausola da lui predisposta, osservando che nel caso di deposito del prezzo finalizzato alla verifica dell’assenza di pregiudizievoli, trascritte/iscritte successivamente al perfezionamento dell’atto ma antecedentemente alla trascrizione dello stesso (come nella fattispecie in esame), il termine temporale non dovrebbe necessariamente essere inserito nell’atto, dato che esso è ex lege individuato nella data di pubblicità dello stesso.
Quanto alla mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, egli afferma che un atto ricognitivo sia necessario solo se il rilascio della somma depositata si faccia dipendere, per espressa richiesta delle parti, da una condizione avente contenuto diverso dall’assenza di pregiudizievoli.
Il Collegio ritiene, al contrario, non illogico il giudizio espresso dalla Commissione sul punto.
La traccia indicava che RO voleva “che il prezzo pagato venga consegnato a EC solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di formalità preesistenti pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo, EC e RO sono d’accordo che, se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a RO e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice”.
La realizzazione di tale volontà delle parti richiedeva, quindi, la redazione di una condizione risolutiva che recasse:
- indicazione dell’evento condizionante, costituito dalla esistenza di formalità pregiudizievoli intervenute nel periodo compreso fra le ispezioni già effettuate in vista della stipula e la trascrizione della vendita ricevuta dal notaio;
- descrizione in termini giuridicamente corretti dell’avveramento o del non avveramento della condizione;
- previsione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento.
Se è pur vero che la presenza di un atto ricognitivo non è imposta dalla legge, la rilevanza dello stesso rileva ai fini pubblicitari, per dare stabilità all’acquisto alla luce del disposto dell’art. 2655 c.c . (“ Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […] ”).
Tale circostanza vale a spiegare il motivo per cui la dottrina notarile individua come deontologicamente corretta la previsione della stipula dell’atto ricognitivo; in difetto dell’insorgenza di tale obbligo contrattuale, l’acquirente non potendo, unilateralmente, consentire l’annotazione e quindi dare stabilità all’acquisto, perché questa dichiarazione, per espressa previsione codicistica, deve provenire dal contraente in danno del quale la condizione fu convenuta.
14.3. – I due descritti profili di insufficienza rilevati dalla Commissione sono già di per sé sufficienti a rendere ragionevole il giudizio negativo espresso sull’elaborato inter vivos di diritto civile.
15. – Da ultimo si osserva che anche il profilo di insufficienza rinvenuto nell’elaborato mortis causa , inerente al fatto che “ nel testamento è contemplata la previsione secondo cui ‘tutte le disposizioni sono da intendersi nei limiti di cui all’art. 549 c.c.’, mancando qualsiasi indicazione idonea a collegare tale precisazione all’una o all’altra delle disposizioni ricevute ”, non appare palesemente illogico.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 549 c.c., “il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro” .
Appare non manifestamente irragionevole il giudizio espresso dalla Commissione, atteso che, alla luce della portata del divieto, la clausola con la quale si precisa che una certa disposizione è contenuta nei limiti dell’art. 549 c.c. (in quanto clausola esprimente un preciso contenuto volitivo idoneo a circoscrivere la efficacia di altra e diversa disposizione testamentaria), ben può essere ritenuta non corretta se redatta in forma ipotetica e generica, poiché la stessa è concepibile solo in riferimento a una disposizione rispetto alla quale il problema sia ritenuto sussistente.
16. – Infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui viene dedotta la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi agli orali, nelle cui prove sarebbero rinvenibili le medesime soluzioni contestate al ricorrente.
Deve, al riguardo, premettersi che secondo giurisprudenza consolidata, affinché possa configurarsi il vizio di contraddittorietà nell'ambito della correzione di prove concorsuali, si deve riscontrare la perfetta o sostanziale identità tra gli elaborati posti a confronto; in ogni caso affermazioni simili contenute in diversi elaborati debbono essere valutate considerando l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati posti a confronto, dal momento che è l’apparato argomentativo che evidenzia la padronanza della materia da parte del candidato, disvelando altresì se la soluzione adottata sia stata scelta dal candidato nella consapevolezza di ogni conseguenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 8022).
Nel caso di specie, come supra evidenziato, l’insufficienza degli elaborati del ricorrente risulta ancorata a plurime contestazioni (non irragionevolmente) formulate dalla Commissione esaminatrice con riferimento a tutti e tre i compiti redatti.
Non è, quindi, possibile operare un raffronto, di volta in volta, sulla singola soluzione predisposta da un altro candidato, in sé e per sé considerata, poiché le situazioni da valutare risulterebbero comunque differenti.
Ad ogni modo, anche a voler prendere in esame alcuni degli esempi citati dal ricorrente ci si avvede di come gli stessi non siano conducenti. Si veda, ad esempio, nell’elaborato n. 37 dell’atto inter vivos di diritto civile, il contenuto della clausola di rinuncia non è equivalente a quello redatto dal ricorrente, posto che il primo, a differenza del secondo, fa riferimento unicamente “ all’azione di restituzione nei confronti di RO ”.
17. – In conclusione, le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate. Per l’effetto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati.
18. – La peculiarità della controversia integra la presenza di adeguato presupposto ai fini della compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TO GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO GO | TO TI |
IL SEGRETARIO