Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04983/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4983 del 2025, proposto da
AM DO AM SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Do.Co. S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento di revoca del “nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. UR ME SA ME in data 17/04/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IO AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. DO AM SA AM, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) di Benevento ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, precedentemente rilasciato in suo favore su istanza della società Do.Co. S.r.l.
Espone in fatto il ricorrente che:
- In data 05/02/2025, la società Do.Co. S.r.l., operante nel settore edile, presentava istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore dell'odierno ricorrente, nell'ambito delle procedure del c.d. "Decreto Flussi".
- In data 17/04/2025, lo S.U.I. di Benevento, all'esito della procedura semplificata di cui all'art. 42 del D.L. 73/2022, rilasciava il richiesto nulla osta (Prot. P-BN/L/Q/2025/100302) e lo trasmetteva telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana al Cairo.
- Sulla base di tale nulla osta, il ricorrente otteneva il visto d'ingresso per lavoro subordinato e faceva regolare ingresso nel territorio nazionale.
- In data 19/06/2025, lo S.U.I. di Benevento notificava il provvedimento di revoca del nulla osta, fondato su un sopravvenuto accertamento di elementi ostativi emersi in fase di verifica postuma.
Il provvedimento di revoca si basa su un duplice ordine di motivazioni, derivanti da un parere ostativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e da autonomi rilievi dello S.U.I.:
- Motivazioni ITL: L'istanza risultava trasmessa dal profilo utente dell'organizzazione datoriale "Copagri", associazione di categoria del settore agricolo, anziché dal profilo personale del consulente del lavoro incaricato, dott. Guido Albano, e comunque da un'associazione di categoria diversa da quella del settore edile di appartenenza del datore di lavoro, in presunto contrasto con la Circolare Interministeriale del 27.10.2023.
- Motivazioni SUI: a) Inidoneità della documentazione alloggiativa, per mancanza della cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità corredata da stato di famiglia e permesso di soggiorno del proprietario dell'immobile, a sua volta cittadino straniero: b) Mancanza dell'autocertificazione di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, previa richiesta al Centro per l'Impiego (mod. ANPAL); c) Discrepanza sulla durata del rapporto di lavoro indicata nell'istanza (9 mesi) rispetto a quella della proposta di contratto (13 mesi).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto articolati motivi di censura volti a contestare l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione in cui sarebbe incorsa la resistente amministrazione. Si contesta la natura meramente formale ed apparente delle motivazioni addotte. In particolare, si sostiene che l'utilizzo del profilo "Copagri" da parte del consulente abilitato costituisca un mero errore materiale, inidoneo a inficiare la validità e l'autenticità della domanda. Si afferma, inoltre, che tutta la documentazione ritenuta mancante (certificazione di idoneità alloggiativa, permesso di soggiorno del proprietario, modello ANPAL) era stata in realtà già trasmessa e fosse in possesso dell'Amministrazione. La discrepanza sulla durata contrattuale sarebbe giustificata dalla prassi di tenere conto dei tempi tecnici per il rilascio del nulla osta. Si lamenta, infine, che il provvedimento non espliciti le ragioni per cui la documentazione prodotta sarebbe "inidonea", violando così l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. 241/1990.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, depositando una memoria difensiva con cui ha contestato le censure avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato. La difesa erariale ha ribadito la natura sostanziale e non meramente formale dei vizi riscontrati, in particolare la difformità tra l'associazione di categoria intermediaria e il settore di appartenenza del datore di lavoro. Ha inoltre confermato la carenza della documentazione essenziale e ha qualificato la revoca come un atto dovuto e vincolato, riconducibile alla "revoca sanzionatoria" o "decadenza" prevista dall'art. 42, comma 2, del D.L. 73/2022, a fronte del sopravvenuto accertamento di elementi ostativi.
Con ordinanza n. 2512/2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, sul rilievo che "il provvedimento impugnato fonda su carenze documentali che risultano successivamente integrate con documenti depositati in atti" e che "l’errata indicazione del profilo dell’utente possa essere valutata come una irregolarità non idonea a pregiudicare l’autenticità della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro".
All'udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ritiene che il provvedimento di revoca del nulla osta impugnato sia affetto dai vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità.
L'analisi deve prendere le mosse dalla natura della procedura semplificata introdotta dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73. Tale norma, al fine di accelerare le procedure di ingresso per lavoro, consente il rilascio del nulla osta anche in assenza dell'acquisizione di tutte le informazioni relative agli elementi ostativi, prevedendo però che "al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso". Sebbene tale potere di revoca sia configurato come un atto doveroso, il suo esercizio non può prescindere dal rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, tra cui la ragionevolezza, la proporzionalità e la corretta istruttoria, specie quando l'atto incide su posizioni giuridiche consolidate, come quella di un lavoratore che ha già fatto legittimo ingresso nel territorio nazionale.
Nel caso di specie, le motivazioni addotte dall'Amministrazione a sostegno della revoca si rivelano, ad un'attenta analisi, di natura meramente formale e non idonee a giustificare una misura così grave e afflittiva.
2.1. LE irregolarità formali (profilo utente e durata contratto).
La prima criticità rilevata dall'ITL, e fatta propria dallo S.U.I., riguarda la trasmissione dell'istanza tramite il profilo di un'organizzazione datoriale ("Copagri") non pertinente al settore edile del datore di lavoro. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente e già delibato da questo Tribunale in sede cautelare, tale circostanza si configura come un palese errore materiale. L'identità del professionista incaricato, il dott. Guido Albano, era chiara, così come l'identità del datore di lavoro e la natura della richiesta. Pretendere la revoca del nulla osta per un'errata selezione del profilo utente nel portale telematico costituisce un'applicazione eccessivamente formalistica delle procedure, contraria ai principi di buona fede e leale collaborazione. L'Amministrazione, anziché procedere alla revoca, avrebbe potuto e dovuto attivare il c.d. "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, richiedendo la rettifica dell'istanza.
Analoga considerazione vale per la discrepanza sulla durata del contratto (9 mesi nell'istanza, 13 nella proposta). Si tratta di un'incongruenza che, come dedotto dal ricorrente, può trovare ragionevole spiegazione nella prassi e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere oggetto di un approfondimento istruttorio e di una richiesta di chiarimenti, non di una revoca automatica.
2.2. LE asserite carenze documentali.
Il nucleo centrale del provvedimento di revoca risiede nella presunta mancanza o inidoneità della documentazione relativa all'alloggio e alla verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali. Tali motivazioni si rivelano viziate da un palese difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Il ricorrente ha depositato in giudizio la certificazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Cimitile in data 04/02/2025 (dunque, prima della presentazione dell'istanza), attestante l'idoneità dell'immobile per un massimo di 11 persone, nonché il permesso di soggiorno del proprietario dell'immobile. La circostanza che tali documenti fossero già in possesso dell'Amministrazione o che, comunque, fossero agevolmente producibili, rende illegittima la revoca fondata sulla loro asserita mancanza.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha peraltro chiarito, con riferimento alla procedura di sottoscrizione del contratto di soggiorno, che la normativa non impone la produzione del certificato definitivo di idoneità alloggiativa, ma si accontenta della mera "richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa", proprio per non far dipendere l'esito della procedura da adempimenti i cui tempi non dipendono dal richiedente (Consiglio di Stato num. 9526/2025).
È stato affermato: "La disposizione fa evidentemente da sponda all’esigenza di non far dipendere il perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno da un adempimento, come la certificazione della idoneità alloggiativa, i cui tempi di esecuzione non dipendono dallo straniero".
A maggior ragione, la revoca di un nulla osta già rilasciato non può fondarsi su presunte carenze relative a un documento che, come provato in atti, era stato regolarmente ottenuto.
2.3. Sulla violazione dei principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.
L'illegittimità del provvedimento impugnato emerge con ancora maggiore evidenza se lo si valuta alla luce dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente, sulla base di un atto amministrativo pienamente valido ed efficace (il nulla osta), ha ottenuto un visto, ha sostenuto le spese di viaggio e ha fatto ingresso in Italia, confidando nella possibilità di intraprendere l'attività lavorativa.
La revoca, intervenuta successivamente e fondata su vizi meramente formali e sanabili, lede in modo sproporzionato tale affidamento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell'affermare che il potere di autotutela dell'Amministrazione deve essere esercitato con particolare cautela quando incide su posizioni giuridiche consolidate. In particolare, è stato chiarito che la revoca per frode o falsificazione, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/1998, deve riguardare elementi sostanziali del rapporto di lavoro, non atti meramente accessori. La frode ovvero la falsificazione documentale di cui all’art. 22 comma 5 ter devono riferirsi ai documenti relativi al rapporto di lavoro, e quindi denotare una situazione in cui il rapporto stesso non esiste ed è stato simulato per far entrare in Italia un soggetto che non aveva titolo in tal senso. Non è invece possibile estendere la norma sino a comprendervi l’ipotesi della falsità della delega al ritiro rilasciata dal datore di lavoro, che è un atto accessorio, estraneo al rapporto di lavoro da instaurare (Consiglio di Stato num. 1100/ 2021).
Applicando tale principio a fortiori al caso di specie, dove non si contesta alcuna falsità ma solo un errore materiale nella selezione di un profilo utente, appare evidente come la revoca sia una misura del tutto sproporzionata. L'Amministrazione ha dato prevalenza a un formalismo procedurale, sacrificando la posizione sostanziale del lavoratore e la reale esigenza lavorativa del datore di lavoro, la cui serietà è peraltro confermata dalla circostanza, documentata in atti, che a seguito dell'ordinanza cautelare il procedimento si è concluso positivamente con l'invio della richiesta di permesso di soggiorno.
In conclusione, l'operato dell'Amministrazione si è tradotto in un automatismo sanzionatorio che non ha tenuto conto della sostanza dei requisiti, della sanabilità dei vizi formali e dell'affidamento ingenerato nel destinatario. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti assorbe le ulteriori censure dedotte.
3.- La peculiarità della vicenda e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE LL, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
IO AF, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IO AF | DE LL |
IL SEGRETARIO