Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 169
CS
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui nega l’efficiente gestione del servizio per l’asserito difetto della gestione dell’intero servizio idrico integrato

    La presenza di fosse Imhoff e l'allacciamento a depuratori privati in alcune frazioni, così come l'integrazione della dotazione idrica da parte di un altro gestore, sono considerate disfunzioni che non consentono di ritenere dimostrato l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e erroneità della sentenza nella parte in cui respinge le censure relative all’inerzia della Regione nel rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque nel depuratore comunale

    Indipendentemente dalla lamentata inerzia della Regione, la mancanza di un'autorizzazione allo scarico valida è un dato di fatto ostativo al riconoscimento della gestione efficiente del servizio idrico integrato.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in relazione alle diffide per inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico

    Le disfunzioni riscontrate, tra cui le diffide per inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico, non sono efficacemente superate dalle deduzioni del Comune.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e erroneità della sentenza nella parte in cui nega l’efficiente gestione del corpo idrico in conseguenza del danneggiamento del depuratore

    Le disfunzioni riscontrate, tra cui il depuratore dell'area di espansione industriale indicato come fuori uso, non sono efficacemente superate dalle deduzioni del Comune.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell’adesione del Comune allo schema di convergenza ARERA

    L'adesione allo schema di convergenza ARERA non è considerata dirimente a fronte delle plurime disfunzioni rilevate nella gestione comunale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nell'affermare che le gestioni autonome comunali possono essere conservate solo ove costituiscano una "vera e propria eccellenza"

    Le disfunzioni riscontrate impediscono il riconoscimento dei requisiti per la gestione autonoma, indipendentemente dalla discussione sulla necessità di una gestione "eccellente".

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nell'ignorare l'inefficienza della gestione unitaria del sistema idrico abruzzese e di ACA s.p.a.

    Le considerazioni svolte dall'appellante in ordine alla presunta inefficienza della gestione accentrata del servizio idrico integrato non hanno rilevanza giuridica dirimente.

  • Rigettato
    Mancato scrutinio di censure relative all'illegittimità del provvedimento di ERSI per carenza del requisito "tutela del corpo idrico"

    Le disfunzioni riscontrate, tra cui la carenza di autorizzazione allo scarico e le diffide, sono considerate ostative al riconoscimento della gestione autonoma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 169
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 169
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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