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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2268 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...].) lo 06 giugno 1975, c.f. Parte_1 [...]
residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Ignazio Terranova (c.f. ), unitamente al quale C.F._2
elegge domicilio presso il suo studio legale sito in Naro (Ag.) n. 110\A, pec
Email_1
-attrice-
CONTRO
, nato a [...].) lo 03.07.1964, residente ivi in via Controparte_1
Padre Pio n. 1, cf;
CodiceFiscale_3 -convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note sostitutive dell'udienza del giorno 1 luglio 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 4/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario contratto a Naro il 6 giugno 1995, iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Naro, anno 1995, n. 17 P. 2), con Controparte_1
unione in costanza della quale erano nati i figli (nel 1997) ed Persona_1
(nel 2002, quest'ultimo aveva acquisito il cognome della ma- Persona_2
dre a seguito di azione di contestazione di legittimità), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Lo stesso aveva proposto ricorso per separazione giudiziale Controparte_1
(iscritto al R.G. n. 2385\2007), pronunciata con sentenza del Tribunale di Agri- gento numero 229\2012, depositata il 23 febbraio 2012, non impugnata e di- venuta irrevocabile.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, non era più ripresa la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
- 2 - Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la man- cata comparizione del convenuto, con ordinanza depositata il 12 marzo 2025, resa a seguito di riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2025, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, con- cessi i termini di rito, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza numero
229\2012, depositata il 23 febbraio 2012, non impugnata come attestato in atti e divenuta irrevocabile, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con prov- vedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi, evidenziata dalla conclamata instaurazione di uno stabile legame della ricorrente col suo compagno, attestano la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti.
Nessun'altra statuizione, quanto al resto.
In ragione della contumacia di parte convenuta e mancanza di una sostanziale soccombenza, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
- 3 - IL TRIBUNALE
Uditi il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto disattesa ogni contraria istanza eccezione e Controparte_1
difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Naro il 6 giugno 1995 tra e , trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Naro, al n. 17 P. 2, dell'anno 1995).
DICHIARA
Irripetibili parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 5 luglio 2025
Il Presidente
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2268 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...].) lo 06 giugno 1975, c.f. Parte_1 [...]
residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Ignazio Terranova (c.f. ), unitamente al quale C.F._2
elegge domicilio presso il suo studio legale sito in Naro (Ag.) n. 110\A, pec
Email_1
-attrice-
CONTRO
, nato a [...].) lo 03.07.1964, residente ivi in via Controparte_1
Padre Pio n. 1, cf;
CodiceFiscale_3 -convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note sostitutive dell'udienza del giorno 1 luglio 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 4/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario contratto a Naro il 6 giugno 1995, iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Naro, anno 1995, n. 17 P. 2), con Controparte_1
unione in costanza della quale erano nati i figli (nel 1997) ed Persona_1
(nel 2002, quest'ultimo aveva acquisito il cognome della ma- Persona_2
dre a seguito di azione di contestazione di legittimità), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Lo stesso aveva proposto ricorso per separazione giudiziale Controparte_1
(iscritto al R.G. n. 2385\2007), pronunciata con sentenza del Tribunale di Agri- gento numero 229\2012, depositata il 23 febbraio 2012, non impugnata e di- venuta irrevocabile.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, non era più ripresa la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
- 2 - Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la man- cata comparizione del convenuto, con ordinanza depositata il 12 marzo 2025, resa a seguito di riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2025, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, con- cessi i termini di rito, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza numero
229\2012, depositata il 23 febbraio 2012, non impugnata come attestato in atti e divenuta irrevocabile, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con prov- vedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi, evidenziata dalla conclamata instaurazione di uno stabile legame della ricorrente col suo compagno, attestano la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti.
Nessun'altra statuizione, quanto al resto.
In ragione della contumacia di parte convenuta e mancanza di una sostanziale soccombenza, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
- 3 - IL TRIBUNALE
Uditi il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto disattesa ogni contraria istanza eccezione e Controparte_1
difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Naro il 6 giugno 1995 tra e , trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Naro, al n. 17 P. 2, dell'anno 1995).
DICHIARA
Irripetibili parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 5 luglio 2025
Il Presidente
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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