CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 30/9/2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale LA LA RI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria deposita dall'Avvocato Ruggiero Bollino, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Locale della Provincia di FO, con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la qeiale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di peculato, cc.,rnmesso in qualità di Direttore Penale Sent. Sez. 6 Num. 129 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 27/11/2025 del Distretto socio-sanitario di San Severo/Lucera/Torreggiannere, mediante l'appropriazione della somma di oltre €21.000 prelevata dalla cassa del Centro unico di prenotazione. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione 'di legge e vizio di motivazione, sostenendo che nell'imputazione non veniva espressamente contestata un'ipotesi appropriativa, bensì il fatto che l'imputato avesse custodito il denaro per poi restituirlo all'ente. I giudici di merito, invero, avrebbero alterato l'oggetto della contestazione, ipotizzando una condotta appropriativa in alcun modo oggetto di contestazione, il che avrebbe determinato anche la lesione del diritto di difesa, posto che la condanna sarebbe intervenuta con riguardo ad ur .J fatto storico non sovrapponibile a quello oggetto di contestazione. 2.2. Con il secondo e terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di peculato. La difesa sottolinea come l'appropriazione è condotta che non è costituita dal mero ritardato versamento del denaro nelle casse dell'ente, essendo richiesta una interversione nel possesso non ravvisabile nel caso di specie. Inoltre, in mancanza di un termine espresso.entro il quale doveva avvenire il deposito del denaro, non sarebbe ipotizzabile Velemento oggettivo del reato e neppure quello soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I tre motivi di ricorso possono essere esanninati congiuntamente, posto che sia pur sotto angolazioni diverse - sono • tutti finalizzati a sostenere l'inconfigurabilità della appropriazione a fronte di una condotta che, secondo il ricorrente, sarebbe consistita nella mera "custodia" del denaro, successivamente versato regolarmente sul conto corrente della AS. La tesi è palesemente destituita di fondamento e non si confronta in alcun modo con le concordi motivazioni rese dai giudici di primo e secondo grado. Richiamando i tratti salienti di tali motivazioni, gli elementi fattuali che consentono di ritenere correttamente qualificata . la condotta dell'imputato quale peculato possono essere così sintetizzati: il 6.6.2020 l'imputato si recava presso il CUP di Torrennaggiore e si faceva 2 A consegnare l'intero incasso, rassicurando l'addetto allo sportello che avrebbe provveduto immediatamente al versamento del denaro presso la Banca Popolare di Milano, istituto tesoriere della AS di FO;
nel luglio del 2020, l'addetta all'Area gestione risorse economiche e finanziarie della Asl di FO faceva rilevare a IC l'omesso versamento degli importi incassati dal CUP nel periodo fino a maggio 2020 e, ciononostante, IC non provvedeva alla restituzione del denaro;
nel novembre 2020 IC veniva ulteriormente sollecitato alla restituzione del denaro;
in data 7.12.2020 il Direttore ad interim del Distretto sanitario presentava denuncia nei confronti di IC;
il 18.12.2020 IC provvedeva a restituire il denaro. Orbene, il fatto accertato nei termini sopra sintetizzati risponde esattamente alla descrizione contenuta nel capo di imputazione, sicchè mal si comprendono le doglianze relative alla asserita diversità della condotta che sarebbe stata attribuita dai giudici di merito all'imputato. A ben vedere, la difesa mira a sostenere l che l'imputato non si sarebbe appropriato del denaro, bensì l'avrebbe esclusivarn . ente "custodito" e poi restituito all'ente. Si tratta di una ricostruzione che, evidentemente, non si confronta in alcun modo con l'esaustiva motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge pacificamente come quel che viene definito in termini di "custodia" del denaro è, in realtà, una tipica condotta appropriativa. L'essersi fatto consegnare il denaro con l'impegno a riversarlo presso l'istituto di credito tesoriere della AS, per poi trattenerlo per circa 6 mesi, procedendo alla restituzione solo dopo l'avvio delle indagini, denota una condotta tipicamente rientrante nella nozione di appropriazione, nella misura in cui si è tradotta nella sottrazione, in assenza di qualsivoglia lecita giustifica, del denaro destinato a confluire nelle casse della Asl fin da giugno 2020. Né è in alcun modo ipotizzabile che vi sia stata una condotta finalizzata alla mera "custodia" del denaro, posto che una simile azione non rientrava in alcun modo nelle competenze dell'imputato, né si gistificava, soprattutto stante la notevole durata dell'impossessamento del denaro, per una qualsivoglia contingenza fattuale. Deve, pertanto, trovare applicabile il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo del danaro, restando irrilevante la successiva resttuzione da parte dell'agente (Sez4 in. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv.279418). Ne consegue 3 che, ai fini della configurabilità del reato di peculaío sono irrilevanti la breve durata della sottrazione del denaro e l'intenzione di restituire o l'effettiva restituzione di quanto sottratto (Sez.6, n. 11425 del 20/11/2012, dep.2013). Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso che il delitto di peculato si è consumato nel momento stesso in cui l'imputato, con la falsa promessa di provvedere al deposito del denaro presso l'istituto di credito dell'ente, ha prelevato il denaro e lo ha trattenutq presso di sé, del tutto al di fuori di qualsivoglia potere dell'ente e provvedendo sblo a distanza di molti mesi alla restituzione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La conferma delle statuizioni civili comporta anche la liquidazione delle spese del grado sostenute dalla AS di FO.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione:delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AS FO che liquida in complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 27 novembre 2025
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale LA LA RI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria deposita dall'Avvocato Ruggiero Bollino, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Locale della Provincia di FO, con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la qeiale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di peculato, cc.,rnmesso in qualità di Direttore Penale Sent. Sez. 6 Num. 129 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 27/11/2025 del Distretto socio-sanitario di San Severo/Lucera/Torreggiannere, mediante l'appropriazione della somma di oltre €21.000 prelevata dalla cassa del Centro unico di prenotazione. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione 'di legge e vizio di motivazione, sostenendo che nell'imputazione non veniva espressamente contestata un'ipotesi appropriativa, bensì il fatto che l'imputato avesse custodito il denaro per poi restituirlo all'ente. I giudici di merito, invero, avrebbero alterato l'oggetto della contestazione, ipotizzando una condotta appropriativa in alcun modo oggetto di contestazione, il che avrebbe determinato anche la lesione del diritto di difesa, posto che la condanna sarebbe intervenuta con riguardo ad ur .J fatto storico non sovrapponibile a quello oggetto di contestazione. 2.2. Con il secondo e terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di peculato. La difesa sottolinea come l'appropriazione è condotta che non è costituita dal mero ritardato versamento del denaro nelle casse dell'ente, essendo richiesta una interversione nel possesso non ravvisabile nel caso di specie. Inoltre, in mancanza di un termine espresso.entro il quale doveva avvenire il deposito del denaro, non sarebbe ipotizzabile Velemento oggettivo del reato e neppure quello soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I tre motivi di ricorso possono essere esanninati congiuntamente, posto che sia pur sotto angolazioni diverse - sono • tutti finalizzati a sostenere l'inconfigurabilità della appropriazione a fronte di una condotta che, secondo il ricorrente, sarebbe consistita nella mera "custodia" del denaro, successivamente versato regolarmente sul conto corrente della AS. La tesi è palesemente destituita di fondamento e non si confronta in alcun modo con le concordi motivazioni rese dai giudici di primo e secondo grado. Richiamando i tratti salienti di tali motivazioni, gli elementi fattuali che consentono di ritenere correttamente qualificata . la condotta dell'imputato quale peculato possono essere così sintetizzati: il 6.6.2020 l'imputato si recava presso il CUP di Torrennaggiore e si faceva 2 A consegnare l'intero incasso, rassicurando l'addetto allo sportello che avrebbe provveduto immediatamente al versamento del denaro presso la Banca Popolare di Milano, istituto tesoriere della AS di FO;
nel luglio del 2020, l'addetta all'Area gestione risorse economiche e finanziarie della Asl di FO faceva rilevare a IC l'omesso versamento degli importi incassati dal CUP nel periodo fino a maggio 2020 e, ciononostante, IC non provvedeva alla restituzione del denaro;
nel novembre 2020 IC veniva ulteriormente sollecitato alla restituzione del denaro;
in data 7.12.2020 il Direttore ad interim del Distretto sanitario presentava denuncia nei confronti di IC;
il 18.12.2020 IC provvedeva a restituire il denaro. Orbene, il fatto accertato nei termini sopra sintetizzati risponde esattamente alla descrizione contenuta nel capo di imputazione, sicchè mal si comprendono le doglianze relative alla asserita diversità della condotta che sarebbe stata attribuita dai giudici di merito all'imputato. A ben vedere, la difesa mira a sostenere l che l'imputato non si sarebbe appropriato del denaro, bensì l'avrebbe esclusivarn . ente "custodito" e poi restituito all'ente. Si tratta di una ricostruzione che, evidentemente, non si confronta in alcun modo con l'esaustiva motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge pacificamente come quel che viene definito in termini di "custodia" del denaro è, in realtà, una tipica condotta appropriativa. L'essersi fatto consegnare il denaro con l'impegno a riversarlo presso l'istituto di credito tesoriere della AS, per poi trattenerlo per circa 6 mesi, procedendo alla restituzione solo dopo l'avvio delle indagini, denota una condotta tipicamente rientrante nella nozione di appropriazione, nella misura in cui si è tradotta nella sottrazione, in assenza di qualsivoglia lecita giustifica, del denaro destinato a confluire nelle casse della Asl fin da giugno 2020. Né è in alcun modo ipotizzabile che vi sia stata una condotta finalizzata alla mera "custodia" del denaro, posto che una simile azione non rientrava in alcun modo nelle competenze dell'imputato, né si gistificava, soprattutto stante la notevole durata dell'impossessamento del denaro, per una qualsivoglia contingenza fattuale. Deve, pertanto, trovare applicabile il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo del danaro, restando irrilevante la successiva resttuzione da parte dell'agente (Sez4 in. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv.279418). Ne consegue 3 che, ai fini della configurabilità del reato di peculaío sono irrilevanti la breve durata della sottrazione del denaro e l'intenzione di restituire o l'effettiva restituzione di quanto sottratto (Sez.6, n. 11425 del 20/11/2012, dep.2013). Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso che il delitto di peculato si è consumato nel momento stesso in cui l'imputato, con la falsa promessa di provvedere al deposito del denaro presso l'istituto di credito dell'ente, ha prelevato il denaro e lo ha trattenutq presso di sé, del tutto al di fuori di qualsivoglia potere dell'ente e provvedendo sblo a distanza di molti mesi alla restituzione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La conferma delle statuizioni civili comporta anche la liquidazione delle spese del grado sostenute dalla AS di FO.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione:delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AS FO che liquida in complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 27 novembre 2025