Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026REG.PROV.COLL.
N. 07478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7478 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Mario Militerni e Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Rugby, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Santi Dario Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, 7 marzo 2024, n. 4644, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della Federazione Italiana Rugby;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. GI AN e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Calistri, Guido Valori e Santi Dario Tomaselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’appello in trattazione, l’avvocato S. B. chiede la riforma della sentenza 7 marzo 2024, n. 4644, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dall’odierno appellante -OMISSIS-per l’annullamento del provvedimento del 28 febbraio 2023 emesso dalla Commissione federale di garanzia della federazione Italiana Rugby (FIR), che ha ritenuto il ricorrente responsabile di alcune violazioni, applicandogli la sanzione della sospensione da-OMISSIS- per il periodo di anni cinque.
Con il ricorso è stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza della illegittimità della sanzione.
1.1. - Le ragioni di inammissibilità delle due domande giudiziali sono diverse: quanto alla domanda di annullamento è stata dichiarata inammissibile in quanto la tutela di annullamento non è proponibile davanti al giudice amministrativo con riferimento ai provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, per effetto dell’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 ( Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva ), come convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, il quale riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» ; con la conseguenza che, in dette controversie, al giudice può essere richiesta la sola tutela risarcitoria (come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2011).
1.2. - Con riferimento, invece, alla domanda risarcitoria, l’inammissibilità è stata pronunciata per la mancata proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, in violazione della condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 220 del 2003 (secondo cui: «Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo» ), nonché dall’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge ( «Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo» ), che impongono il definitivo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva, precludendo l’accesso diretto alla giurisdizione amministrativa senza il previo esaurimento dei rimedi giustiziali sportivi.
Conseguentemente, il primo giudice ha dichiarato la inammissibilità anche dell’azione risarcitoria.
2. – L’avvocato S.B., rimasto soccombente, ha proposto appello reiterando in parte i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. – Resistono in giudizio sia il CONI che la Federazione Italiana Rugby, eccependo preliminarmente l’irricevibilità dell’appello per tardività, rientrando la controversia nell’ambito dell’art. 119, comma 1, lettera g), del codice del processo amministrativo ( «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: […] g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive» ), che, in appello, impone il dimezzamento di tutti i termini processuali, compreso il termine per la notificazione dell’atto di appello; e precisamente, si sostiene, posto che la sentenza appellata è stata pubblicata il 7 marzo 2024, l’appello andava notificato entro il 7 giugno 2024 (3 mesi dalla pubblicazione della sentenza, non notificata). Mentre l’appello sarebbe stato notificato solo il 4 ottobre 2024.
Nel merito concludono per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza.
4. – All’udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – L’appello è affidato ai seguenti motivi.
I) Con il primo motivo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha declinato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato. Secondo l’appellante, la norma di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, che riserva all’ordinamento sportivo la tutela di annullamento sulle decisioni che hanno ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive», non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto la sanzione disposta nei confronti dell’appellante non sarebbe qualificabile nei termini di una sanzione disciplinare sportiva. Il provvedimento impugnato, infatti, avrebbe come presupposto logico-giuridico la violazione delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale all’interno dell’ordinamento sportivo, al fine di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia (si richiamano l’art. 5 del Codice della giustizia sportiva del Coni e l’art. 35 del regolamento FIR). Obiettivi che trascenderebbero le specifiche finalità della federazione sportiva e sarebbero estranei all’obiettivo della lealtà sportiva, per il cui conseguimento sarebbe quindi predisposto l’apparato sanzionatorio disciplinare. La violazione delle regole funzionali alla terzietà dei giudici sportivi non comprometterebbe il fine specifico dell’ordinamento sportivo, esulando quindi dal concetto di disciplina.
II) Con il secondo motivo, l’appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso (precisamente: la domanda risarcitoria) «per il mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva» ). Secondo l’appellante, la Commissione Federale di Garanzia della FIR non costituirebbe un organo giurisdizionale in senso proprio, come si evincerebbe dall’art. 3 del Codice di Giustizia del Coni (che individuerebbe gli organi di giustizia presso la Federazione) e dall’art. 33 del regolamento di giustizia della FIR, disposizioni che non contemplano la Commissione tra gli organi giurisdizionali della FIR.
III) Con il terzo motivo, l’appellante reitera i motivi del ricorso introduttivo non esaminati dal primo giudice a seguito della definizione in rito della controversia.
In particolare, denunciando «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 dello Statuo della FIR - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per assoluta carenza di adeguata istruttoria, irragionevolezza manifesta e sviamento di potere» , l’appellante afferma l’invalidità del provvedimento impugnato in quanto sarebbe stata irrogata una sanzione nei confronti di un soggetto che – fin dal momento di avvio del procedimento - non faceva più parte della Federazione italiana rugby, in ragione del mancato rinnovo della carica di Procuratore Federale (art. 12 dello Statuto FIR).
IV) Con il quarto motivo, deducendo «violazione del principio di legalità e di tipicità» nonché «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 2 del Regolamento di Giustizia della FIR» , sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per aver applicato una sanzione non prevista per il tipo di comportamento contestato all’appellante, in contrasto quindi col principio fondamentale in forza del quale la sanzione può essere validamente irrogata solo in presenza di norme che espressamente la prevedano, non potendo applicarsi in via analogica alcuna previsione relativa ad altre fattispecie (principio espressamente codificato anche nell’art. 1, comma 2, del regolamento di Giustizia della FIR, a tenore del quale: «I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite» ). La Commissione Federale erroneamente avrebbe fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 6, comma 1, lett. c), del regolamento di giustizia FIR, ritenendo di poter applicare in via analogica ed estensiva le sanzioni che l’ordinamento sportivo contempla per i tesserati (quale non era l’appellante), ed errando anche nella individuazione di una eadem ratio , visto che la funzione svolta dagli organi giurisdizionale è del tutto diversa e incompatibile con il ruolo dei tesserati generici.
V) Con il quinto motivo, l’appellante, oltre a riproporre ulteriori violazioni di natura procedimentale e formale nell’agire della Commissione Federale (anche con riferimento alla mancata astensione di un suo componente), ribadisce altresì che le condotte a lui imputate non integrano alcuna ipotesi di responsabilità contestata dalla Procura Federale. Sostiene presunte violazioni di norme costituzionali, regolamentari e un presunto eccesso di potere dovuto a carente istruttoria
6. - Ciò precisato quanto al contenuto dell’appello, va esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso in appello in quanto notificato quando il termine previsto dall’art. 99, terzo comma, dimezzato ai sensi dell’art. 119 del codice del processo amministrativo, era ormai decorso.
6.1. - L’eccezione è fondata.
6.2. - Come anticipato, il contenzioso scaturisce dalla impugnazione del provvedimento con il quale la Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana Rugby ha disposto la sanzione della sospensione di anni cinque a carico dell’avvocato S.B. per fatti a lui contestati nella qualità di Procuratore federale.
La controversia, avendo per oggetto un provvedimento adottato da una federazione sportiva, rientra nell’ambito di applicazione del rito abbreviato di cui all’art. 119 del codice del processo amministrativo; e precisamente nell’ambito del primo comma, lett. g), di tale disposizione, che assoggetta al rito speciale (tutti) «i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive» .
In senso contrario, l’appellante sostiene (a p. 2 della memoria depositata in vista dell’udienza pubblica) che, secondo un parere reso dal Collegio di garanzia del CONI (parere n. 6 del 2016), «le sanzioni del richiamo e della rimozione dall’incarico vengano in rilievo, non come atti, ma come meri “fatti”. Questi, equiparabili ai comportamenti ben possono porsi all’origine di un danno il quale, allora, andrà risarcito ex art. 2043 c.c.» . In altri termini, la decisione della Commissione di garanzia che abbia per oggetto le predette sanzioni non avrebbe natura provvedimentale e quindi la relativa controversia non rientrerebbero né nell’art. 119, primo comma, lettera g) , né nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, primo comma, lettera z) , del codice del processo amministrativo; norme che testualmente si riferiscono a provvedimento o atti (del CONI o delle Federazioni sportive).
6.3. - La ricostruzione appena ricordata non può essere accolta per diverse ragioni.
In primo luogo, l’argomentazione è basata su profili che attengono al contenuto della decisione contestata, vale a dire alla natura e funzione delle sanzioni applicate dalla Commissione di garanzia; il che tuttavia riguarda un profilo di merito della controversia (e precisamente della controversia risarcitoria, ove le sanzioni, così come i comportamenti e le condotte imputate all’incolpato, potrebbero rilevare quali fatti causativi della responsabilità e del danno ingiusto di cui si chiede il ristoro) che, secondo pacifici principi generali del processo, deve essere valutato solo nel corso del giudizio e dopo che il ricorso sia stato correttamente radicato presso il giudice competente. In altri termini, la scelta del rito e la conseguente disciplina applicabile deve precedere la definizione nel merito della controversia.
6.4. - In secondo luogo, nel caso di specie l’appello è proposto avverso una sentenza che ha definito una controversia in cui la domanda principale ha per oggetto l’annullamento della decisione della Commissione di garanzia della Federazione italiana rugby, ossia di un atto proveniente da un organo della federazione sportiva (anche se - come osservato nel richiamato parere reso dal Collegio di garanzia del CONI - esso, all’interno dell’ordinamento sportivo, si trova in una posizione di autonomia e indipendenza dagli altri organi federali) e quindi riferibile alla stessa federazione. Dalla stessa prospettazione del ricorrente si evince quindi il petitum di annullamento di un atto riconducibile alla federazione sportiva.
6.5. - Infine, anche se si accogliesse la tesi, su cui molto insiste il citato parere del Collegio di garanzia del CONI invocato dall’appellante, secondo cui la Commissione di garanzia svolge un’attività giurisdizionale, e non amministrativa, detta qualificazione avrebbe una sua specifica rilevanza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ma non modificherebbe il regime giuridico processuale cui tali atti sono assoggettati nell’ordinamento generale (in particolare nei casi in cui le norme, e precisamente quelle già richiamate del decreto-legge n. 220 del 2003, ammettono la possibilità di sottoporre il contenzioso sportivo innanzi al giudice statale), come si evince sia dalla norma che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie che non concernono i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti e tesserati (mantenute nell’ambito della giurisdizione ordinaria) e che non rientrano fra le materie riservate alla giustizia sportiva (ai sensi dell’art. 2, primo comma, del decreto-legge n. 220 del 2003); ossia: «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2» , fra le quali – come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2011 – le controversie risarcitorie proposte da chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante a seguito della applicazione di sanzioni disciplinari, ferma restando la esplicita esclusione della diretta giurisdizione su tali atti (art. 2, primo comma, lettera b), del decreto-legge n. 220 del 2003). Il riferimento ad atti o provvedimenti del CONI o delle federazioni sportive (sostanzialmente identico sia nell’art. 119, primo comma, lettera g) , sia nell’art. 133, primo comma, lettera z) , del codice del processo amministrativo), non va dunque inteso in senso letterale, com’è fatto palese - sul piano sistematico – dall’esplicito riconoscimento normativo per cui rientrano nella giurisdizione esclusiva anche le controversie in cui non è ammissibile una tutela di annullamento ma solo una tutela risarcitoria.
6.6. - Da queste osservazioni e premesse discende pertanto che (dapprima il ricorso introduttivo e poi) il ricorso in appello rientrano tra le controversie di cui al primo comma, lettera g) , dell’art. 119 c.p.a., con la conseguente applicazione del rito speciale disciplinato dalla medesima disposizione, la quale (al secondo e settimo comma) dispone il dimezzamento dei termini processuali anche per la notificazione dell’appello.
7. - Considerato che la sentenza non risulta notificata, è applicabile il termine lungo di cui all’art. 99, terzo comma, c.p.a., che (dimezzato ai sensi dell’art. 119) corrisponde al termine di tre mesi dalla pubblicazione. La sentenza appellata è stata pubblicata il 7 marzo 2024, sicché il termine per la notifica dell’appello scadeva il 7 giugno 2024.
L’atto di appello è stato invece notificato il 4 ottobre 2024.
8. – In conclusione, l’appello va dichiarato irricevibile.
9. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del CONI e della Federazione italiana rugby, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per ciascuna appellata, olyre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO IN, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
GI AN, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AN | GO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.