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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9304 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, fissato il termine fino al 15.12.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3312/25 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Maselli e Antonio Rianna;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.2.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva :- che dall'1.10.2022 aveva ottenuto il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categ. SO certificato n.003510620132954 senza ottenere la maggiorazione a titolo di ANF ex art.2 L.153/88; - che il 10.10.2024 aveva inoltrato all' domanda di riconoscimento degli ANF con CP_1 decorrenza dall'1.10.2022, essendo essa l'unica componente del proprio nucleo familiare ed essendo altresì inabile al proficuo lavoro;
- che l' non aveva provveduto sull'istanza CP_1 nonostante il tempo trascorso.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare tale diritto e per sentir condannare l' al CP_1 pagamento dell'importo dovuto a titolo di ANF ex art.2L.153/88 –tabella 19 – nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili, prima colonna, primo scaglione di reddito con decorrenza dall'1.10.2022, data di riconoscimento della pensione ai superstiti, con vittoria di spese, di lite ed attribuzione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che deduceva l'infondatezza della domanda per CP_1 mancanza del requisito sanitario e reddituale non essendovi alcuna presunzione di inabilità lavorativa al compimento del 65esimo anno di età e concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta ed espletata la CTU, su istanza attorea, veniva disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note di trattazione scritta nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. del 15.12.2025; depositate le predette note, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' noto che l'assegno al nucleo familiare, disciplinato dall'art.2 del d.l. 13 marzo 1988 n.69, conv. in L. 13 maggio 1988 n.153, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente che si trovino in stato di effettivo bisogno economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici mentali.
Le parti controvertono sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione avendo CP_ l' contestato che la ricorrente possieda il necessario requisito sanitario per il suo riconoscimento quale soggetto inabile al proficuo lavoro.
La CTU svolta ha accertato che la ricorrente è affetta da” TIROIDITE CRONICA IN EUTIROIDISMO- EPITROCLEITE BIL “, ma che si tratta di “una forma molto modesta e priva di risvolti funzionali ed interessante in primis la tiroide sede di una tiroidite cronica in attuale eutiroidismo e in secundum i gomiti sede di flogosi rilevata solo clinicamente dal reumatologo all'unica osservazione in atti del 2023.Sul piano funzionale alle nostre operazioni peritali non si osservano limitazione alcuna ,né a livello dei gomiti, né a carico degli altri distretti articolari, incluso il rachide cervicale oggetto di diagnosi sul certificato introduttivo on line. La Tiroidite cronica, rilevabile dalla presenza di aree nodulari ,è in eupnea senza necessità di terapia ormonale
La RI, quindi, “presenta un modestissimo quadro clinico senza implicazioni funzionali Detto quadro non incide né sui passaggi posturali né sulla deambulazione ,che avvengono in piena autonomia, così la funzione prensile ed articolare pluridistrettuale sono normoarticolate nel pieno della funzione di un soggetto 50enne.”
Tale essendo il quadro clinico accertato dal perito all'esame obiettivo deve concludersi che non vi è alcuna compromissione delle capacità lavorative della ricorrente che, tra l'altro, è ancora relativamente giovane, essendo prossima al compimento di 50 anni di età e che, pur avendo una bassa scolarità potrebbe certamente svolgere lavori manuali considerato che non sono state evidenziate circostanze di deprivazione sociale, familiare o psicologica tali da ridurre la capacità di lavoro della ricorrente, la quale, al contrario, come è stato evidenziato dal CTU, è un soggetto che
“accede facilmente al colloquio, è lucido ben orientato nel tempo e nello spazio , è ben curato nell'aspetto e nell'igiene, buona la memoria di fissazione e di rievocazione, il corso del pensiero è fluido e coerente, il contenuto normostrutturato, , ideazione , sensopercezioni , critica ed affettività nella norma, tono dell'umore nella media”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, né - anche considerata la mancanza di specifiche contestazioni alla perizia - appaiono necessari ulteriori approfondimenti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 att. c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. c.p.c.
Napoli, 16.12.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, fissato il termine fino al 15.12.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3312/25 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Maselli e Antonio Rianna;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.2.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva :- che dall'1.10.2022 aveva ottenuto il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categ. SO certificato n.003510620132954 senza ottenere la maggiorazione a titolo di ANF ex art.2 L.153/88; - che il 10.10.2024 aveva inoltrato all' domanda di riconoscimento degli ANF con CP_1 decorrenza dall'1.10.2022, essendo essa l'unica componente del proprio nucleo familiare ed essendo altresì inabile al proficuo lavoro;
- che l' non aveva provveduto sull'istanza CP_1 nonostante il tempo trascorso.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare tale diritto e per sentir condannare l' al CP_1 pagamento dell'importo dovuto a titolo di ANF ex art.2L.153/88 –tabella 19 – nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili, prima colonna, primo scaglione di reddito con decorrenza dall'1.10.2022, data di riconoscimento della pensione ai superstiti, con vittoria di spese, di lite ed attribuzione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che deduceva l'infondatezza della domanda per CP_1 mancanza del requisito sanitario e reddituale non essendovi alcuna presunzione di inabilità lavorativa al compimento del 65esimo anno di età e concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta ed espletata la CTU, su istanza attorea, veniva disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note di trattazione scritta nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. del 15.12.2025; depositate le predette note, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' noto che l'assegno al nucleo familiare, disciplinato dall'art.2 del d.l. 13 marzo 1988 n.69, conv. in L. 13 maggio 1988 n.153, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente che si trovino in stato di effettivo bisogno economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici mentali.
Le parti controvertono sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione avendo CP_ l' contestato che la ricorrente possieda il necessario requisito sanitario per il suo riconoscimento quale soggetto inabile al proficuo lavoro.
La CTU svolta ha accertato che la ricorrente è affetta da” TIROIDITE CRONICA IN EUTIROIDISMO- EPITROCLEITE BIL “, ma che si tratta di “una forma molto modesta e priva di risvolti funzionali ed interessante in primis la tiroide sede di una tiroidite cronica in attuale eutiroidismo e in secundum i gomiti sede di flogosi rilevata solo clinicamente dal reumatologo all'unica osservazione in atti del 2023.Sul piano funzionale alle nostre operazioni peritali non si osservano limitazione alcuna ,né a livello dei gomiti, né a carico degli altri distretti articolari, incluso il rachide cervicale oggetto di diagnosi sul certificato introduttivo on line. La Tiroidite cronica, rilevabile dalla presenza di aree nodulari ,è in eupnea senza necessità di terapia ormonale
La RI, quindi, “presenta un modestissimo quadro clinico senza implicazioni funzionali Detto quadro non incide né sui passaggi posturali né sulla deambulazione ,che avvengono in piena autonomia, così la funzione prensile ed articolare pluridistrettuale sono normoarticolate nel pieno della funzione di un soggetto 50enne.”
Tale essendo il quadro clinico accertato dal perito all'esame obiettivo deve concludersi che non vi è alcuna compromissione delle capacità lavorative della ricorrente che, tra l'altro, è ancora relativamente giovane, essendo prossima al compimento di 50 anni di età e che, pur avendo una bassa scolarità potrebbe certamente svolgere lavori manuali considerato che non sono state evidenziate circostanze di deprivazione sociale, familiare o psicologica tali da ridurre la capacità di lavoro della ricorrente, la quale, al contrario, come è stato evidenziato dal CTU, è un soggetto che
“accede facilmente al colloquio, è lucido ben orientato nel tempo e nello spazio , è ben curato nell'aspetto e nell'igiene, buona la memoria di fissazione e di rievocazione, il corso del pensiero è fluido e coerente, il contenuto normostrutturato, , ideazione , sensopercezioni , critica ed affettività nella norma, tono dell'umore nella media”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, né - anche considerata la mancanza di specifiche contestazioni alla perizia - appaiono necessari ulteriori approfondimenti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 att. c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. c.p.c.
Napoli, 16.12.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)