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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice US RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 94/2025 P.U., promosso
DA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Paola Di Fiore ( per procura Email_1
allegata all'atto introduttivo
PROPONENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
❖❖❖
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 11 novembre 2025; Parte_1
visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso il 12 novembre 2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma
2, CCII, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a Cefalù
(comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini Imerese); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Pia Maria Manzella, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appare dimostrata la sussistenza, in capo alla proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e,
CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c,
CCII); osservato che, con decreto del 12 novembre 2025, si è rilevata l'assenza
(allo stato) di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1,
CCII, non risultando che la proponente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con il medesimo decreto, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito https://tribunale-terminiimerese.giustizia.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, con avviso a questi ultimi che, nei venti giorni successivi, avrebbero potuto inviare le proprie osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) l'onere per il professionista, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, di riferire per iscritto, sentita la debitrice, proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;
d) il divieto generale di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con note depositate in data 4, 11 e 12 dicembre 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra
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indicati e ha rappresentato che, entro il termine assegnato (venuto a scadenza in data 3 dicembre 2025), non sono state trasmesse osservazioni, bensì unicamente una precisazione del credito da parte della Compass
Banca s.p.a.; rilevato che, in particolare, il predetto creditore ha rappresentato che il proprio credito ammonterebbe ad € 21.580,00 (a fronte degli € 23.400,00 inseriti nel piano); considerato che, in ordine a detta precisazione, il professionista ha osservato: “[…] in considerazione del fatto che la cessione del quinto è ancora in essere in quanto prelevata direttamente dallo stipendio della ricorrente e che tale importo di euro 21.580,00 non può dirsi alla data odierna corretto, visto che mensilmente il creditore continua ad operare la trattenuta, per tali ragioni, si deposita la proposta immodificata e si provvederà in caso di omologa a richiedere il rimborso delle rate trattenute oltre l'importo di euro 23.400,00. Questa soluzione renderà il conteggio estintivo della cessione del quinto allineato perfettamente alla data di sospensione della trattenuta” [cfr. nota del professionista datata 11 dicembre
2025, pag. 2]; rilevato, a questo punto, che la proponente presenta Parte_1
un'esposizione debitoria di € 77.511,59, cui vanno aggiunti i costi della presente procedura, che ammontano ad € 8.086,51 (di cui € 3873 per compenso del professionista ed € 4.213,518 per compenso dell'advisor dallo stesso incaricato), per un totale di € 85.598,10;
considerato che
, a fronte di ciò, la debitrice ha offerto di versare, in un arco temporale di sei anni, la somma di € 29.726,64 in 72 rate mensili da
€ 412,87 ciascuna, con cui soddisfare i crediti per spese di procedura
(€ 8.086,51) e i crediti privilegiati erariali (€ 7.784,38) in misura integrale e i crediti chirografari in misura pari al 20% (€ 13.855,42); rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota dello stipendio da lavoratore dipendente percepita dalla proponente
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(ammontante a circa € 1.600,00 netti al mese) e trattenendo la restante parte quale contributo – stimato in € 1.259,00 mensili – per il fabbisogno del nucleo familiare composto dalla stessa e dal coniuge Persona_1
(allo stato sottoposto a liquidazione controllata del sovraindebitato) nonché per il mantenimento dei due figli nati dal precedente matrimonio;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che
, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, sono ammissibili la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;
considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per tutti i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, e art. 70, comma 9, CCII), ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: “Terminata
l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto
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eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Pt_1
; C.F._1
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv.
Pia Maria Manzella, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro i due giorni successivi alla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito https://tribunale- terminiimerese.giustizia.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
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INIBISCE
a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_1
pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Pia Maria Manzella.
Termini Imerese, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
US RI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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