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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4269/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nato in [...] il [...] CPF Controparte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] CPF -90 Parte_1 C.F._2
nata in [...] il [...] CPF 18 Parte_2 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avvocato Lara Perrotta del foro di PA (CS).
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.10.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
In data 24.10.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo.
1 In data 26.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 15.11.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 07.11.2024 il Difensore di parte depositava note scritt.e
In data 15.11.2024 il si costituiva. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il si rimette al giudice per valutare la procedibilità CP_2
della domanda prospettando una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza CP_2
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto
2 l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR
123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato senza successo a causa del limite massimo di iscrizioni raggiunto, di prenotare un appuntamento presso il sito prenotami.esteri.it del Consolato Generale D'Italia di SA
OL in Brasile come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. D'altronde, non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario infatti è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi
3 potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno dato prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis, PE
, cittadino italiano, nato a [...] il giorno 03 maggio 1880, figlio di e
[...] _2
emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso Persona_3
veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, cittadino italiano, PE
.
[...]
Risulta altresì risolta la questione oggetto dell'odierno procedimento sulla problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e
4 imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Risulta altresì provata la linea di discendenza, essendo stata prodotta la documentazione atta a comprovarla (certificati di nascita e certificati di matrimonio), appositamente tradotta e apostillata.
La documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra e celebrato in Brasile in data Persona_1 Persona_4
22/08/1934, nasceva un figlio:
o nato in data [...] a [...], Stato di SA OL (Brasile), il Controparte_4 quale si univa in matrimonio con in data 25.06.1949 e dall'unione nasceva un Persona_5
figlio:
➢ L'odierno ricorrente in data 25.01.1950 a Mogi Mirim, Controparte_1
Stato di SA OL (Brasile), il quale dall'unione con nascevano Controparte_5
due figlie:
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...], Parte_1
Stato di SA OL (Brasile)
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...], Parte_2
Stato di SA OL (Brasile).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che le ricorrenti sono cittadine italiane.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del 15.11.2024, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il convenuto, Controparte_2 CP_2 anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del
Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Il sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_2
che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_2
5 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_2 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- L'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile nè tale potere può essere conferito al da una sentenza giudiziale;
Controparte_6
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del
DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_2
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_2
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_2
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_2
6 Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_2 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_2
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva. Pertanto, l'ordine di annotazione impartito al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile non è un potere conferito extra ordinem.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui
7 circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_2
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_2
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_2
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_2
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_2 CP_2
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_2
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
In Trieste il 28.01.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida
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