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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EI IA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3880/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2100408/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2638/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
i difensori presenti illustrano i rispettivi atti e insistono nelle conclusioni assunte.
la Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società propone rituale e diffuso appello per la riforma della sentenza n. 3265/2024 emessa dalla CGT di Primo Grado di Milano e depositata in data 24 luglio 2024 che ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'atto di recupero T9BCR2100408 / 2023 notificato in data 14/12/2023 relativo a IVA, sanzioni, interessi e altri accessori, per l'anno d'imposta 2017. L'atto in parola è stato emesso perché l'Ufficio ha rilevato che il modello IVA TR presentato per la compensazione IVA terzo Nominativo_2trimestre 2017 recava il visto di conformità del professionista che era stato cancellato dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'art.21 del d.m. 164/1999. Deduce, a sostegno delle proprie ragioni, che l'irregolarità del visto di conformità, incontestata la sussistenza del credito portato in compensazione, costituisce una violazione meramente formale che non arreca alcun pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo;
in proposito richiama sentenze della Corte di legittimità e di merito a sostegno dei propri assunti. Ribadisce, inoltre, che la dichiarazione integrativa tramessa nei termini di legge., diversamente da quanto affermato dai primi giudici, è pienamente idonea a sanare le formalità del visto e, in questo caso, è stata inviata con regolare visto di altro professionista. Ripropone anche tutte le questioni sollevate con il ricorso introduttivo e attinenti all'illegittimità dell'atto. Conclude per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Si è costituito l'Ufficio che, con altrettante diffuse controdeduzioni, insiste per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese riaffermando la natura sostanziale del visto di conformità. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., Ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., Ord. n. 363/2019; Cass. Civ., Ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Secondo un principio di diritto, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con l'ordinanza n. 25736/2022 della Suprema Corte, per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo".
Entrambe le condizioni (negative) sussistono, secondo la Cassazione, alla stregua delle considerazioni svolte ai punti 4.6, 4.7, 4.8 della ordinanza richiamata.
Dirimente appare il citato par.
4.6 laddove esso, dopo avere ravvisato la funzione del visto di conformità richiesto per potere operare la compensazione dei crediti di imposta in quella "di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato" così prosegue: "L'inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore".
È appena il caso di osservare che se le prerogative dell'Ente accertatore richiamate dalla Corte Suprema non sono pregiudicate dalla totale mancanza del visto di conformità apposto sul credito portato in compensazione (cfr. ordinanza cit., par. 4.2) tanto più siffatta conclusione sarà sostenibile quando – come nella specie- il visto di conformità esiste ma è irregolare perché apposto da un soggetto non abilitato. Quanto alla seconda delle condizioni negative richiamate dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, correttamente la società ricorrente ha sostenuto sino dal proprio primo atto difensivo la natura "incontestata" del credito de quo, non è, dunque, dubitabile che gravasse sull'Ufficio l'onere di eccepirne l'inesistenza, ad evitare che trovasse applicazione in suo danno la seconda parte del primo comma dell'art. 115 c.p.c.. Osserva il Collegio che neppure nel presente grado l'Agenzia ha inteso contestare la verità del credito della contribuente è, dunque, insostenibile l'irrilevanza della esistenza o non del credito portato in compensazione. La verità del credito portato in compensazione dalla contribuente costituisce dunque condicio sine qua non affinché possa essere invocata la natura "formale" della violazione, con quanto ne consegue in ordine alla legittimità o non dell'atto di recupero. Da ultimo si segnala che l'orientamento della Suprema Corte è stato confermato dalla recente Ordinanza n. 7154/2025. In conclusione, l'accertamento in ordine alla mancata contestazione da parte dell'Ufficio circa l'effettività del credito integra un prius logico rispetto alla statuizione sulla domanda di annullamento dell'atto. Non si dà luogo alla richiesta di condanna richiesta dall'appellante ex art. 96 c.p.p. non essendo emersi profili di condotta colpevole dell'amministrazione finanziaria. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della lite, come segue:
- euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge per il primo grado di giudizio;
- euro 3.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EI IA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3880/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2100408/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2638/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
i difensori presenti illustrano i rispettivi atti e insistono nelle conclusioni assunte.
la Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società propone rituale e diffuso appello per la riforma della sentenza n. 3265/2024 emessa dalla CGT di Primo Grado di Milano e depositata in data 24 luglio 2024 che ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'atto di recupero T9BCR2100408 / 2023 notificato in data 14/12/2023 relativo a IVA, sanzioni, interessi e altri accessori, per l'anno d'imposta 2017. L'atto in parola è stato emesso perché l'Ufficio ha rilevato che il modello IVA TR presentato per la compensazione IVA terzo Nominativo_2trimestre 2017 recava il visto di conformità del professionista che era stato cancellato dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'art.21 del d.m. 164/1999. Deduce, a sostegno delle proprie ragioni, che l'irregolarità del visto di conformità, incontestata la sussistenza del credito portato in compensazione, costituisce una violazione meramente formale che non arreca alcun pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo;
in proposito richiama sentenze della Corte di legittimità e di merito a sostegno dei propri assunti. Ribadisce, inoltre, che la dichiarazione integrativa tramessa nei termini di legge., diversamente da quanto affermato dai primi giudici, è pienamente idonea a sanare le formalità del visto e, in questo caso, è stata inviata con regolare visto di altro professionista. Ripropone anche tutte le questioni sollevate con il ricorso introduttivo e attinenti all'illegittimità dell'atto. Conclude per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Si è costituito l'Ufficio che, con altrettante diffuse controdeduzioni, insiste per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese riaffermando la natura sostanziale del visto di conformità. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., Ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., Ord. n. 363/2019; Cass. Civ., Ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Secondo un principio di diritto, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con l'ordinanza n. 25736/2022 della Suprema Corte, per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo".
Entrambe le condizioni (negative) sussistono, secondo la Cassazione, alla stregua delle considerazioni svolte ai punti 4.6, 4.7, 4.8 della ordinanza richiamata.
Dirimente appare il citato par.
4.6 laddove esso, dopo avere ravvisato la funzione del visto di conformità richiesto per potere operare la compensazione dei crediti di imposta in quella "di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato" così prosegue: "L'inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore".
È appena il caso di osservare che se le prerogative dell'Ente accertatore richiamate dalla Corte Suprema non sono pregiudicate dalla totale mancanza del visto di conformità apposto sul credito portato in compensazione (cfr. ordinanza cit., par. 4.2) tanto più siffatta conclusione sarà sostenibile quando – come nella specie- il visto di conformità esiste ma è irregolare perché apposto da un soggetto non abilitato. Quanto alla seconda delle condizioni negative richiamate dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, correttamente la società ricorrente ha sostenuto sino dal proprio primo atto difensivo la natura "incontestata" del credito de quo, non è, dunque, dubitabile che gravasse sull'Ufficio l'onere di eccepirne l'inesistenza, ad evitare che trovasse applicazione in suo danno la seconda parte del primo comma dell'art. 115 c.p.c.. Osserva il Collegio che neppure nel presente grado l'Agenzia ha inteso contestare la verità del credito della contribuente è, dunque, insostenibile l'irrilevanza della esistenza o non del credito portato in compensazione. La verità del credito portato in compensazione dalla contribuente costituisce dunque condicio sine qua non affinché possa essere invocata la natura "formale" della violazione, con quanto ne consegue in ordine alla legittimità o non dell'atto di recupero. Da ultimo si segnala che l'orientamento della Suprema Corte è stato confermato dalla recente Ordinanza n. 7154/2025. In conclusione, l'accertamento in ordine alla mancata contestazione da parte dell'Ufficio circa l'effettività del credito integra un prius logico rispetto alla statuizione sulla domanda di annullamento dell'atto. Non si dà luogo alla richiesta di condanna richiesta dall'appellante ex art. 96 c.p.p. non essendo emersi profili di condotta colpevole dell'amministrazione finanziaria. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della lite, come segue:
- euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge per il primo grado di giudizio;
- euro 3.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner