Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 239
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Irregolarità del visto di conformità

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per configurare una violazione meramente formale, è necessaria la sussistenza di due presupposti: che la violazione non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incida sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Entrambe le condizioni sussistono nel caso di specie, in quanto l'irregolarità del visto non pregiudica le prerogative dell'Ente accertatore e il credito portato in compensazione è incontestato. L'Agenzia delle Entrate non ha contestato l'effettività del credito.

  • Altro
    Questione di illegittimità dell'atto di recupero

    Le questioni residue sono state ritenute assorbite dalla decisione sulla questione principale relativa all'irregolarità del visto di conformità, in applicazione del principio della 'ragione più liquida'.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 239
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 239
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo