Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1241
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata ricezione dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un atto prodromico non sia un adempimento obbligatorio per le cartelle emesse a seguito di controllo formale ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato sia conforme al modello legale e non ravvisa vizi sul piano motivazionale.

  • Accolto
    Nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione prodromica

    La Corte ha ritenuto che la mancata ricezione della comunicazione preventiva abbia inciso parzialmente sulla legittimità della pretesa, in quanto ha privato il contribuente dell'opportunità di pagare in sede di avviso bonario, andando esente da sanzioni e interessi.

  • Accolto
    Domanda subordinata di annullamento parziale

    La Corte ha accolto la domanda subordinata, annullando la parte del provvedimento relativa a sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1241
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1241
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo