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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1241/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10965/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250020205964000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. n. 09720250020205964000, basata su ruolo del 2025 di AdE Direzione Provinciale 1 di Roma- Uff. terr. Roma 3 – Settebagni relativi a un imprecisato “Controllo tassazione separata anno 2020”.
Lamenta la mancata ricezione dell'atto prodromico. Inoltre, ne contesta anche il difetto di motivazione, riportando il provvedimento, genericamente, come causale “indennità fine rapporto lavoro dipendente” che sarebbe iniziato il 18/02/1985 e terminato il 31/10/2019 ("deve presumersi che il datore di lavoro abbia già provveduto anche a tutti i relativi oneri fiscali"), per cui appare incomprensibile la pretesa. Eccepisce, quindi, la nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione prodromica.
Conclude chiedendo: in via principale, di annullare la cartella di pagamento;
in via subordinata, di annullarla limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite da distrarre al difensore antistatario.
L'Agenzia delle entrate -Riscossione si costituisce in giudizio, dichiarando la propria carenza di legittimazione passiva. Contesta, in ogni caso, il decorso della prescrizione trattandosi di IRPEF 2020. Chiede il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto solo in parte.
In ordine alla lamentata mancata notifica degli atti prodromici, il recapito della comunicazione non è adempimento obbligatorio trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 bis del D.
P.R. n. 600/1973 (v. sentenza della Cassazione n. 4591 del 9 marzo 2016, secondo la quale la cartella di pagamento da controllo formale è legittima anche se gli inviti non sono stati correttamente notificati). Come preme evidenziare, l'Ufficio è tenuto a formulare l'invito solo se, nel corso dell'attività di controllo delle dichiarazioni, emergano elementi e dati rispetto ai quali si renda necessario richiedere chiarimenti, ovvero invitare l'interessato alla produzione di documentazione. A tale ultimo riguardo, lo stesso difensore della ricorrente non contesta che la Ricorrente_1 aveva ricevuto l'indennità fine rapporto lavoro dipendente, in ordine all'attività lavorativa svolta dal 18/02/1985 al 31/10/2019, dati informativi questi ultimi agevolmente desumibili dalla cartella impugnata (cfr. pag. 5). La ripresa a tassazione a titolo di IRPEF, difatti, riguarda proprio il compenso percepito dalla Ricorrente_1 in occasione del termine della prestazione lavorativa, stando ai dati riportati nella dichiarazione del sostituto di imposta ovvero del datore di lavoro. Al contempo, l'atto impugnato è conforme al modello legale. Non si ravvisa, quindi, alcun vizio sul piano motivazionale.
Piuttosto, la circostanza per la quale la Ricorrente_1 non riceveva alcuna preventiva comunicazione, perdendo l'occasione di pagare il tributo in sede di avviso bonario -così andando esente dal pagamento di sanzioni e interessi-, incide parzialmente sulla legittimità della pretesa.
Pertanto, il ricorso va accolto annullando la parte del provvedimento relativa a sanzioni e interessi.
Le spese sono compensate, per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Compensa le spese di giudizio.
Roma 23.1.2026 Il Giudice
RI FI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10965/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250020205964000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. n. 09720250020205964000, basata su ruolo del 2025 di AdE Direzione Provinciale 1 di Roma- Uff. terr. Roma 3 – Settebagni relativi a un imprecisato “Controllo tassazione separata anno 2020”.
Lamenta la mancata ricezione dell'atto prodromico. Inoltre, ne contesta anche il difetto di motivazione, riportando il provvedimento, genericamente, come causale “indennità fine rapporto lavoro dipendente” che sarebbe iniziato il 18/02/1985 e terminato il 31/10/2019 ("deve presumersi che il datore di lavoro abbia già provveduto anche a tutti i relativi oneri fiscali"), per cui appare incomprensibile la pretesa. Eccepisce, quindi, la nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione prodromica.
Conclude chiedendo: in via principale, di annullare la cartella di pagamento;
in via subordinata, di annullarla limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite da distrarre al difensore antistatario.
L'Agenzia delle entrate -Riscossione si costituisce in giudizio, dichiarando la propria carenza di legittimazione passiva. Contesta, in ogni caso, il decorso della prescrizione trattandosi di IRPEF 2020. Chiede il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto solo in parte.
In ordine alla lamentata mancata notifica degli atti prodromici, il recapito della comunicazione non è adempimento obbligatorio trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 bis del D.
P.R. n. 600/1973 (v. sentenza della Cassazione n. 4591 del 9 marzo 2016, secondo la quale la cartella di pagamento da controllo formale è legittima anche se gli inviti non sono stati correttamente notificati). Come preme evidenziare, l'Ufficio è tenuto a formulare l'invito solo se, nel corso dell'attività di controllo delle dichiarazioni, emergano elementi e dati rispetto ai quali si renda necessario richiedere chiarimenti, ovvero invitare l'interessato alla produzione di documentazione. A tale ultimo riguardo, lo stesso difensore della ricorrente non contesta che la Ricorrente_1 aveva ricevuto l'indennità fine rapporto lavoro dipendente, in ordine all'attività lavorativa svolta dal 18/02/1985 al 31/10/2019, dati informativi questi ultimi agevolmente desumibili dalla cartella impugnata (cfr. pag. 5). La ripresa a tassazione a titolo di IRPEF, difatti, riguarda proprio il compenso percepito dalla Ricorrente_1 in occasione del termine della prestazione lavorativa, stando ai dati riportati nella dichiarazione del sostituto di imposta ovvero del datore di lavoro. Al contempo, l'atto impugnato è conforme al modello legale. Non si ravvisa, quindi, alcun vizio sul piano motivazionale.
Piuttosto, la circostanza per la quale la Ricorrente_1 non riceveva alcuna preventiva comunicazione, perdendo l'occasione di pagare il tributo in sede di avviso bonario -così andando esente dal pagamento di sanzioni e interessi-, incide parzialmente sulla legittimità della pretesa.
Pertanto, il ricorso va accolto annullando la parte del provvedimento relativa a sanzioni e interessi.
Le spese sono compensate, per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Compensa le spese di giudizio.
Roma 23.1.2026 Il Giudice
RI FI