Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 424/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 424/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 16.06.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. GAZZABIN Parte_2
FRANCESCA, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
➢ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori , cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 [...]
, cod. fisc. in data 26.09.1999; Parte_2 C.F._2
matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cadoneghe
(PD) al numero 34, serie A, Parte II, anno 1999, alle seguenti condizioni
1. I coniugi hanno già definito ogni questione patrimoniale insorta o legata al vincolo matrimoniale, con reciproca soddisfazione e dichiarano di essere economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra,
nemmeno a titolo di assegno divorzile.
2. La figlia minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna, con Per_1
facoltà per il padre di vederla quando vuole, previo preavviso anche solo telefonico (ad esempio tramite scambio di sms), e di tenerla con sé per due giorni la settimana (non necessariamente coincidenti con il week end), da concordarsi previamente, dalle 8.00 alle 20.00, per 15 giorni durante le ferie estive e per 7
giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e per metà delle pasquali.
4. Si precisa che i tempi di permanenza della figlia risultano invariati Per_1
rispetto alle condizioni della separazione, in quanto tuttora rispondenti agli 3
interessi della minore, alle sue esigenze (scolastiche, ma anche ludico-ricreative e sociali), ai suoi impegni quotidiani e frequentazioni abituali, e tali da consentirle di coltivare rapporti continuativi e significativi con ciascun genitore, in armonia con il principio della bigenitorialità. Si evidenzia che ad oggi i coniugi hanno dato puntuale attuazione alle condizioni relative all'affidamento della prole, con spirito di collaborazione e condivisione della responsabilità genitoriale.
5. A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia il sig. Per_1
continuerà a corrispondere alla sig.ra entro il giorno venti di ogni Pt_2 Pt_1
mese, l'importo di €. 200,00 (duecentocinquanta/00 euro). Detto importo sarà
rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT comunemente applicato.
6. Spese straordinarie a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Per
l'individuazione delle voci di costo rientranti in questa categoria si rimanda al protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Padova, che i coniugi dichiarano di avere letto e compreso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria di spese quelle mediche non coperte dal SSN scolastiche (retta,
buoni pasto, laboratorio, ripetizioni…), spese per attività ricreative e sportive già
praticate e quelle che verranno decise di comune accordo, e pertinenti attrezzature, spese per viaggi e vacanze, per servizio di babysitter e domestiche,
per il supporto nelle pulizie, etc.. Per le sole spese straordinarie richiedenti il preventivo accordo, il genitore richiedente il rimborso dovrà avvisare l'altro mediante scambio di messaggio telefonico (anche a mezzo whatsapp), con possibilità per quest'ultimo di manifestare il proprio motivato dissenso entro giorni 7; le parti concordano che la mancata risposta scritta nel predetto termine equivale ad approvazione. 4
➢ ordinare al Comune di Cadoneghe (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
Per il P.M.: “Visto, il Pubblico Ministero, dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 26.09.1999 a Cadoneghe (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, atto n. 34, Serie A, anno 1999.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 12.10.2021 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 7330/2021, pubblicato in data 13.10.2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 12.10.2021 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1 al 6 delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle superiori condizioni quanto ai punti suindicati.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese. 5
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 26.09.1999 a
[...] Parte_2
CADONEGHE (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, n. 34, serie
A, anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.03.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari