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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
NO NS, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3721/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5125/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD00558.2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6138/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5125/2025, depositata il 21-3-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
TF306MD005058/2024, emesso da Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, notificato il 9.5.2024, eccependo la nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza, la violazione dell'art. 6 bis L. 212/2000 e dell'art. 6
D.lvo 218/97, il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.
Aveva quindi osservato che il ricorso era privo di fondamento: non si era verificata alcuna decadenza dovendosi tenere conto della sospensione di gg.85 prevista dalla legislazione anticovid e dell'ulteriore slittamento dei termini (gg.120) per l'invito al contraddittorio;
nel merito, la consapevolezza dell'essere partecipe del meccanismo fraudolento oggetto di contestazione emergeva dalle dichiarazioni rese in sede di contraddittorio (l'amministratore aveva riferito di aver trattato l'acquisto delle auto da tale Nominativo_1 -non meglio identificato- presentatosi come referente delle società venditrici;
di non conoscere gli amministratori di dette società; di non aver mai visionato i veicoli da acquistare;
di non aver mai stipulato alcun contratto scritto, né di essere in possesso di alcuna documentazione extracontabile;
di aver effettuato tutte le trattative a mezzo telefono;
che i prezzi di vendita delle auto erano in linea con quelli di mercato;
che nell'anno 2017 le società Società_1 SR, A.U. CE SR e Società_3 SR erano state le sue uniche fornitrici di auto usate e per converso la società era risultata essere l'unica cliente delle citate società nel medesimo anno). Le società apparenti venditrici era state oggetto di autonome verifiche ad opera della G. di F. e della Agenzia
Dogane, conclusesi con l'accertamento di gravi irregolarità contabili, e con la contestazione della inesistenza soggettiva delle operazioni poste in essere di cui la Ricorrente_1 SR, alla luce di quanto sopra evidenziato, era perfettamente consapevole.
Aveva condannato la società soccombente al pagamento delle spese, liquidate in € 10.000,00.
Avverso la sentenza aveva proposta impugnazione la società soccombente, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) illegittimità della sentenza;
omessa pronuncia. violazione art 6 bis l.212/2000 co. 2 quater d. lgs 218/97; nullità della pretesa impositiva;
la sentenza non si era pronunciata sull'analogo motivo di ricorso;
2) illegittimità della sentenza;
omessa pronuncia;
violazione art 6 bis co. 4 L.212/2000 (assenza di motivazione in relazione alle osservazioni non accolte del contribuente); 3) operazioni con Società_1 SR per illegittima applicazione dell'iva a margine;
illegittimità della sentenza;
error in iudicando;
illegittimità della pretesa impositiva e carenza di supporto probatorio;
4) illegittimità della sentenza error in iudicando;
operazioni soggettivamente inesistenti;
mancato assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'ufficio (fornitori Società_3 e Società_3 SR); 5) illegittimità della sentenza;
omessa pronuncia;
operazioni soggettivamente inesistenti;
prova contraria;
6) illegittimità della sentenza error in iudicando;
intervenuta decadenza. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da liquidare al difensore antistatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative e di replica.
All'odierna udienza sono comparsi i l difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Ritiene la Corte che non appare necessario esaminare i motivi di gravame diversi da quelli di merito, potendosi l'impugnazione decidere con l'esame della vicenda.
A) Con riferimento alla contestazione concernente l'acquisto di autoveicoli con il sistema del c.d. “regime di margine” i dati fattuali e giuridici sono chiaramente ricostruiti nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
L'introduzione di tale regime speciale si inserisce nel più ampio quadro della realizzazione di un sistema comune europeo per l'imposta sul valore aggiunto e scaturisce dall'esigenza di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per quei beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IV, in relazione al prezzo di vendita da questi praticato. Il regime speciale prevede che sia assoggettato al tributo il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (c.d. “margine) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto maggiorato delle eventuali spese di riparazione e di quelle accessorie.
Poiché trattasi di regime speciale IV e non di agevolazione, la relativa normativa prescrive la compresenza di requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali.
Per quel che attiene al requisito oggettivo, l'art. 36 del D.L. 41/1995 limita l'applicazione del regime del margine alle operazioni di compravendita aventi ad oggetto le seguenti tipologie di beni:
-mobili usati, che siano suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione;
-oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione quali quelli indicati nella tabella allegata al provvedimento legislativo.
Tra i beni mobili cui trova applicazione il predetto regime sono compresi anche gli autoveicoli, i quali, ai sensi del comma 4, dell'art. 38, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono considerarsi “usati” alla duplice condizione che:
• abbiano percorso oltre 6.000 Km;
• la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Sotto il profilo soggettivo, il medesimo art. 36 individua, come categoria di operatori economici che devono applicare il “regime del margine”, i soggetti passivi IV che:
• esercitano abitualmente l'attività di commercio (all'ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante, od anche in più di una modalità per volta) dei beni indicati precedentemente;
• svolgano altra attività, ma effettuino occasionalmente cessioni di beni rientranti nel regime.
In entrambi i casi, ai sensi del comma 1, la condizione per l'applicazione del regime è che l'acquisto dei beni da parte del rivenditore sia avvenuto senza applicazione dell'IV da “soggetti privati”, con la conseguenza che egli non abbia sopportato la rivalsa IV del cedente e, dunque, non possa esercitare la relativa detrazione secondo le regole ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per espressa previsione normativa, l'espressione “acquisti da privati” non deve essere intesa con riferimento ai soli soggetti privi di partita IV, ma deve ritenersi comprensiva dei casi in cui il rivenditore abbia effettuato l'acquisto senza applicazione di IV ovvero con IV indetraibile.
Dunque, rientrano nel novero dei soggetti privati, a tal fine:
• soggetti privi di 'partita IV' residente nello Stato o in uno Stato UE;
• soggetti passivi IV che non hanno potuto esercitare la detrazione ex artt. 19 e 19 bis1, del D.P.R. n. 633/1972;
• soggetti passivi IV, residenti nell'Unione Europea, che beneficiano del 'regime della franchigia';
• soggetti passivi IV, residenti nell'Unione Europea, che beneficiano, a loro volta del 'regime del margine'.
Dal punto di vista del requisito territoriale, affinché il regime del margine sia applicabile, è necessario che i beni oggetti di rivendita siano stati acquistati in Italia
o in un paese dell'Unione Europea. Restano escluse le importazioni di beni da paesi al di fuori dell'Ue, poiché in tali casi l'IV viene pagata in dogana, con conseguente preclusione del regime in questione.
Per applicare il regime del margine a vetture provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea requisito essenziale è, innanzitutto, che il mezzo di trasporto sia da considerare usato, secondo i parametri di cui all'art. 38, comma 4 del D.L. 331/93 poiché non è sufficiente che il veicolo non sia di prima immatricolazione.
In assenza di questi requisiti (veicolo usato e cessione da parte dei richiamati soggetti) l'acquisto da parte dell'operatore nazionale deve considerarsi un acquisto intracomunitario e, pertanto, nella successiva cessione quest'ultimo non potrà applicare il regime del margine, ma la normale disciplina IVA.
Con la circolare 40 del 2003 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in relazione agli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati. In particolare, aveva precisato che: “Le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettati ad IV sul margine di profitto per il solo motivo che sono qualificabili come “usati”, ma occorre verificare caso per caso se sussistono i requisiti richiesti dalla normativa speciale”.
La circolare precisa ancora che: “la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del “regime del margine”, non esime l'acquirente da responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomento.
In tal senso, la circolare del 13 luglio 1998, n. 180/E aveva già chiarito che, se l'errore “dipende da imprudenza, negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità”.
Ciò in particolare potrebbe verificarsi nel caso in cui risulti intestatario dell'autoveicolo un'impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell'attività (es. impresa di noleggio di mezzi di trasporto), detraendo l'imposta assolta sull'acquisto. La successiva cessione non può perciò essere effettuata con l'utilizzo del margine per cui, nel caso di rapporto intracomunitario, il cessionario italiano, soggetto di imposta, dovrà assolvere a tutti gli obblighi sugli acquisti intracomunitari. Analogamente, qualora la stessa operazione si realizzi attraverso una triangolazione comunitaria, la circostanza che il primo cedente abbia detratto l'IVA sugli acquisti dei mezzi di trasporto in questione impedisce che gli stessi nelle correlate operazioni triangolari possano essere commercializzati con il regime del margine, imponendo al soggetto IVA nazionale destinatario finale dei beni
(designato debitore dell'imposta) di effettuare un acquisto intracomunitario”.
Conseguentemente se la fattura emessa dal rivenditore comunitario non contiene l'indicazione che la cessione è stata effettuata con il regime del margine, ovvero se pur riportando tale indicazione, è desumibile oggettivamente l'inapplicabilità dello stesso, il cessionario nazionale dovrà assolvere agli adempimenti relativi agli acquisti intracomunitari, prescritti dagli articoli 46 e seguenti del D.L. n. 331 del 1993, effettuando le eventuali variazioni ai sensi dell'art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per gli acquisti erroneamente considerati come rientranti nel regime del margine.
Per le successive rivendite interne l'operatore italiano dovrà applicare l'IVA secondo il sistema ordinario, procedendo ad eventuali rettifiche delle cessioni erroneamente effettuate con utilizzo del regime del margine”.
Con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio alla società Società_1 SR -fornitore esclusivo delle auto usate acquistate, in regime del margine, dalla società Ricorrente_1 SR nell'anno 2017- erano state contestate vendite considerate fraudolentemente rientranti nel “Regime del margine” e per le quali era stata accertato l'IVA effettivamente dovuta, assoggettando a tassazione ordinaria le operazioni osservate.
Il controllo eseguito nei confronti di Società_1 Srl aveva tratto origine dalla circostanza che la stessa aveva acquistato, negli anni 2016 e 2017, autoveicoli provenienti da Stati membri della Comunità Europea, introdotti in Italia attraverso operazioni triangolari intracomunitarie (Spagna – Regno Unito – Italia oppure Spagna –
Bulgaria – Italia). Una volta giunti sul territorio nazionale la società, anziché presentare i prescritti modelli
Intra 2, idonei a certificare gli acquisti intracomunitari, versare l'IV relativa e immatricolare le auto, aveva provveduto a richiedere l'abilitazione all'immatricolazione delle medesime autovetture, in applicazione del c.d. “Regime del margine” di cui all'art. 36 del D.L. 41/95, all'Agenzia delle Entrate – Uffici Territoriali di
Campobasso e Termoli.
Ottenuta l'autorizzazione, gli stessi autoveicoli venivano poi immatricolati presso vari Uffici della Motorizzazione Civile situati in Campania. Da qui la sospetta frode all'IVA intracomunitaria sul commercio delle auto usate, con l'indebita applicazione dell'imposta solo sul
“margine” di profitto, come previsto dal DL 41/95, anziché sul totale dell'importo di vendita, di cui al DL 331/93.
Dal controllo è emerso che, negli anni oggetto della verifica, la società Società_1
Srl aveva acquistato le auto usate dalla Società_5, con sede in Gran Bretagna, e dalla Società_6 LTD, con sede in Bulgaria. Le stesse autovetture provenivano prevalentemente dalla Spagna. Tutte le fatture di acquisto, esibite all'Agenzia delle Entrate, riportavano la dicitura: “operazione commerciale rientrante nel Regime del margine”, di cui al più volte citato DL 41/95.
Tuttavia, l'esame approfondito delle carte di circolazione spagnole, acquisite in sede di accesso avevano fatto emergere incongruenze che avevano indotto i verificatori a dubitare della loro autenticità.
Ipotesi avvalorata dal materiale extracontabile reperito dai verbalizzanti nei locali dove si svolgeva la verifica.
Infatti, in uno dei computer utilizzati dalla società erano stati rinvenuti file contenenti le scansioni delle carte di circolazione originali relative agli autoveicoli acquistati, per i quali era stata richiesta l'abilitazione all'immatricolazione.
Dal confronto tra le carte di circolazione originali scansionate e quelle esibite dalla società ai verificatori era emerso in modo palese che alcune voci erano state artatamente modificate per consentire, in maniera fraudolenta, il rilascio dell'abilitazione all'immatricolazione.
Al fine di consentire che l'operazione di acquisto intracomunitario rientrasse nel “Regime del margine”, gli intestatari delle carte di circolazione erano stati modificati con nomi di persone fisiche, mentre i documenti originali scansionati erano intestati, nella totalità dei casi, a società commerciali estere. Anche la voce riguardante la destinazione d'uso dell'autoveicolo è stata modificata per fini fraudolenti: sui documenti esaminati era presente la dicitura “Particolar”, mentre sugli originali scansionati si leggeva “PUBLICO –
IL IN OR (Uso pubblico – Noleggio senza conducente). Da interrogazioni, effettuate tramite Internet, le società intestatarie delle carte di circolazione erano risultate soggetti che svolgono attività di noleggio o di leasing, pertanto, soggetti economici che avevano detratto l'IVA assolta sugli acquisti. Ne era scaturito che le operazioni di acquisto poste in essere dalla società Società_1 Srl non potevano assolutamente rientrare nel “Regime del margine”, in mancanza del requisito soggettivo, ma andavano assoggettate a tassazione ai sensi del DL 331/93.
I verbalizzanti avevano attivato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 904/2010, la richiesta di assistenza amministrativa con i paesi di residenza dei fornitori (Inghilterra e Bulgaria) e successivamente anche con la
Spagna, luogo da cui provenivano le autovetture.
In risposta a quanto richiesto, l'Ufficio fiscale inglese aveva trasmesso le copie delle fatture relative agli autoveicoli che la Società_5 aveva acquistato, per conto dell'Società_1 Srl, da vari soggetti economici operanti in Francia, Belgio e Spagna. L'esame di detti documenti aveva evidenziato inequivocabilmente che le operazioni di vendita fossero cessioni intracomunitarie e, come tali, non rientranti nel “Regime del margine”. Tra l'altro, su alcune fatture era riportata la norma fiscale vigente nel paese di provenienza, mentre su altre era evidenziata la circostanza che l'IVA era dovuta dall'acquirente.
Analoga conferma si è riscontrata nella documentazione, pervenuta dalle autorità
Bulgare, reperita presso la Società_6 LTD. Nelle fatture di acquisto ricevute da quest'ultima non vi era alcun riferimento che trattasi di operazioni rientranti nel “Regime del margine”; anzi, su molti documenti era specificato che si trattava di operazioni intracomunitarie e che l'IVA doveva essere assolta dall'acquirente nel proprio paese. Anche le fatture di vendita degli autoveicoli, emesse dalla Società_6 LTD nei confronti dell'Società_1 erano totalmente diverse da quelle presentate da quest'ultima agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per l'immatricolazione. Le molteplici discrepanze riguardavano, oltre ai caratteri scritti in cirillico/ inglese, per quelle originali, e solo in inglese per quelle contraffatte, anche la numerazione, le date di emissione e soprattutto il contenuto: le fatture scritte in cirillico erano riferite alla vendita di più autovetture;
quelle esibite da Società_1 riguardavano un solo autoveicolo.
La conferma che le operazioni poste in essere dai due operatori comunitari, Inglese e Bulgaro, rientrassero nelle normali operazioni intracomunitarie era data dalla circostanza che gli stessi hanno regolarmente dichiarato le cessioni effettuate verso Società_1 Srl nel sistema INDEX VIES tramite i modelli INTRA (per le cessioni rientranti nel regime del margine non vanno presentati i modelli INTRA).
Infine, anche il riscontro effettuato dall'autorità antifrode Spagnola aveva confermato che i documenti di circolazione in possesso della società Società_1 Srl erano palesemente contraffatti.
Tutti gli elementi raccolti dai verificatori, innanzi illustrati, consentivano di affermare con certezza che la società Società_1 Srl aveva applicato, in modo fraudolento, il “Regime del margine” ex art. 36 e seguenti del DL n. 41/95, agli acquisti intracomunitari -che invece erano da assoggettare alla disciplina del DL. n.331/93-, allo scopo di evadere il pagamento dell'IVA e ottenere maggiori profitti, oltre alla possibilità di vendere le autovetture a prezzi molto più vantaggiosi.
A seguito della acclarata partecipazione della società Società_1 SR al meccanismo fraudolento, l'Ufficio aveva recuperato l'IV dovuta, assoggettando a tassazione ordinaria le vendite considerate fraudolentemente rientranti nel “Regime del margine”, e aveva provveduto a revocare l'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie. Avverso tale recupero la società aveva presentato ricorso il cui esito, in Corte di Giustizia
Tributaria di II grado, è stato favorevole all'Ufficio.
Secondo l'Ufficio, la società Ricorrente_1 s.r.l., acquirente veicoli usati dalla Società_1, era certamente consapevole era consapevole del meccanismo fraudolento finalizzato a un utilizzo indebito del regime speciale IV “del margine”. Gli acquisti di auto usate effettuate dalla Ricorrente_1 SR erano tutti stati eseguiti presso Società_1 SR;
l'analisi delle fatture esibite aveva evidenziato che le stesse riportavano numerazioni consecutive e riguardavano acquisti di auto della medesima tipologia (marca e modello) agli stessi prezzi. Era evidente, dunque, che le auto commercializzate dalla Ricorrente_1 SR fossero le stesse per le quali i funzionari della DP di Campobasso avevano negato l'applicabilità del regime speciale del margine, il cui abuso aveva integrato una frode fiscale realizzata attraverso l'utilizzo di artefizi, quale la contraffazione dei libretti di circolazione, consegnati poi ai clienti finali della Ricorrente_1 SR.
L'Ufficio aveva richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui una volta che l'Amministrazione finanziaria contesti, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia, indebitamente, fruito del regime del margine, spetta a quest'ultimo provare la sua buona fede e, cioè, di avere agito in assenza della consapevolezza di partecipare a un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni;
il controllo documentale da effettuarsi sul libretto di circolazione del mezzo -volto a verificare la sussistenza del requisito soggettivo in capo all'originario cedente-, sicuramente agevole, costituiva un onere che rientra nella normale diligenza dell'operatore professionale del settore.
Le conclusioni a cui è giunto l'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato (acriticamente fatte proprie dalla
Corte di primo grado) non appaiono condivisibili, tenuto conto che -come si è detto- nella vicenda che ci occupa i libretti di circolazione erano stati abilmente contraffatti -in modo da far risultare che i proprietari originari fossero dei privati- e che l'accertamento di tale contraffazione era stato possibile solo attraverso le approfondite indagini di p.g. di cui si è detto (perquisizioni presso la sede dell'Autoitalia con reperimento di documentazione extracontabile e attività di assistenza giudiziaria in Gran Bretagna, in Bulgaria e Spagna).
Non si comprende in quale modo un pur attendo esame dei libretti di circolazione, secondo le normali regole della prudenza imprenditoriale, potesse far intendere che i trattava di documenti falsificati.
La circostanza che l'Società_1 fosse stato l'unico (o il principale) fornitore della Ricorrente_1 non appare decisiva al fine di far ipotizzare un accordo fraudolento, essendo risultato che la venditrice aveva una pluralità di clienti.
B) L'appello è fondato anche con riferimento alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel 2017 la Ricorrente_1 aveva acquistato autoveicoli dalle società A.U CE SR (imponibile di
€ 1.572.746,31 oltre iva per € 20.323,00) e Società_3 SR (imponibile di € 203.033,29 oltre iva per
€ 44.667,31).
Dalle indagini svolte era risultato che entrambe le società erano delle cartiere e che pertanto le operazioni apparentemente poste in essere fossero soggettivamente inesistenti. L'Ufficio aveva concluso che anche all'esito del contraddittorio non erano fugati i dubbi (?) circa la consapevole partecipazione della Ricorrente_1
S.r.l. ad un sistema di frode all'I.V.A.
In realtà nel caso di specie gli elementi indiziari valorizzati dall'Ufficio a sostegno della tesi che si era in presenza di un consapevole acquisto da parte di soggetti diversi dagli apparenti venditori (l'amministratore aveva riferito circostanze considerate irreali: aver trattato l'acquisto delle auto da tale Nominativo_1 -non meglio identificato, presentatosi come referente delle società venditrici;
non conoscere gli amministratori di dette società; non aver mai visionato i veicoli da acquistare;
non aver mai stipulato alcun contratto scritto, né di essere in possesso di alcuna documentazione extracontabile;
di aver effettuato tutte le trattative a mezzo telefono) sono contrastati dal dato obiettivo che i veicoli erano tutti intestati alle società cedenti, emettenti le fatture di vendita, elemento che doveva far ragionevolmente ritenere che le stesse fossero gli effettivi venditori.
In conclusione, in accoglimento dei motivi di gravame di merio -assorbiti gli altri- e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato va annullato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 12.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
NO NS, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3721/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5125/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD00558.2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6138/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5125/2025, depositata il 21-3-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
TF306MD005058/2024, emesso da Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, notificato il 9.5.2024, eccependo la nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza, la violazione dell'art. 6 bis L. 212/2000 e dell'art. 6
D.lvo 218/97, il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.
Aveva quindi osservato che il ricorso era privo di fondamento: non si era verificata alcuna decadenza dovendosi tenere conto della sospensione di gg.85 prevista dalla legislazione anticovid e dell'ulteriore slittamento dei termini (gg.120) per l'invito al contraddittorio;
nel merito, la consapevolezza dell'essere partecipe del meccanismo fraudolento oggetto di contestazione emergeva dalle dichiarazioni rese in sede di contraddittorio (l'amministratore aveva riferito di aver trattato l'acquisto delle auto da tale Nominativo_1 -non meglio identificato- presentatosi come referente delle società venditrici;
di non conoscere gli amministratori di dette società; di non aver mai visionato i veicoli da acquistare;
di non aver mai stipulato alcun contratto scritto, né di essere in possesso di alcuna documentazione extracontabile;
di aver effettuato tutte le trattative a mezzo telefono;
che i prezzi di vendita delle auto erano in linea con quelli di mercato;
che nell'anno 2017 le società Società_1 SR, A.U. CE SR e Società_3 SR erano state le sue uniche fornitrici di auto usate e per converso la società era risultata essere l'unica cliente delle citate società nel medesimo anno). Le società apparenti venditrici era state oggetto di autonome verifiche ad opera della G. di F. e della Agenzia
Dogane, conclusesi con l'accertamento di gravi irregolarità contabili, e con la contestazione della inesistenza soggettiva delle operazioni poste in essere di cui la Ricorrente_1 SR, alla luce di quanto sopra evidenziato, era perfettamente consapevole.
Aveva condannato la società soccombente al pagamento delle spese, liquidate in € 10.000,00.
Avverso la sentenza aveva proposta impugnazione la società soccombente, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) illegittimità della sentenza;
omessa pronuncia. violazione art 6 bis l.212/2000 co. 2 quater d. lgs 218/97; nullità della pretesa impositiva;
la sentenza non si era pronunciata sull'analogo motivo di ricorso;
2) illegittimità della sentenza;
omessa pronuncia;
violazione art 6 bis co. 4 L.212/2000 (assenza di motivazione in relazione alle osservazioni non accolte del contribuente); 3) operazioni con Società_1 SR per illegittima applicazione dell'iva a margine;
illegittimità della sentenza;
error in iudicando;
illegittimità della pretesa impositiva e carenza di supporto probatorio;
4) illegittimità della sentenza error in iudicando;
operazioni soggettivamente inesistenti;
mancato assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'ufficio (fornitori Società_3 e Società_3 SR); 5) illegittimità della sentenza;
omessa pronuncia;
operazioni soggettivamente inesistenti;
prova contraria;
6) illegittimità della sentenza error in iudicando;
intervenuta decadenza. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da liquidare al difensore antistatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative e di replica.
All'odierna udienza sono comparsi i l difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Ritiene la Corte che non appare necessario esaminare i motivi di gravame diversi da quelli di merito, potendosi l'impugnazione decidere con l'esame della vicenda.
A) Con riferimento alla contestazione concernente l'acquisto di autoveicoli con il sistema del c.d. “regime di margine” i dati fattuali e giuridici sono chiaramente ricostruiti nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
L'introduzione di tale regime speciale si inserisce nel più ampio quadro della realizzazione di un sistema comune europeo per l'imposta sul valore aggiunto e scaturisce dall'esigenza di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per quei beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IV, in relazione al prezzo di vendita da questi praticato. Il regime speciale prevede che sia assoggettato al tributo il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (c.d. “margine) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto maggiorato delle eventuali spese di riparazione e di quelle accessorie.
Poiché trattasi di regime speciale IV e non di agevolazione, la relativa normativa prescrive la compresenza di requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali.
Per quel che attiene al requisito oggettivo, l'art. 36 del D.L. 41/1995 limita l'applicazione del regime del margine alle operazioni di compravendita aventi ad oggetto le seguenti tipologie di beni:
-mobili usati, che siano suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione;
-oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione quali quelli indicati nella tabella allegata al provvedimento legislativo.
Tra i beni mobili cui trova applicazione il predetto regime sono compresi anche gli autoveicoli, i quali, ai sensi del comma 4, dell'art. 38, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono considerarsi “usati” alla duplice condizione che:
• abbiano percorso oltre 6.000 Km;
• la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Sotto il profilo soggettivo, il medesimo art. 36 individua, come categoria di operatori economici che devono applicare il “regime del margine”, i soggetti passivi IV che:
• esercitano abitualmente l'attività di commercio (all'ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante, od anche in più di una modalità per volta) dei beni indicati precedentemente;
• svolgano altra attività, ma effettuino occasionalmente cessioni di beni rientranti nel regime.
In entrambi i casi, ai sensi del comma 1, la condizione per l'applicazione del regime è che l'acquisto dei beni da parte del rivenditore sia avvenuto senza applicazione dell'IV da “soggetti privati”, con la conseguenza che egli non abbia sopportato la rivalsa IV del cedente e, dunque, non possa esercitare la relativa detrazione secondo le regole ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per espressa previsione normativa, l'espressione “acquisti da privati” non deve essere intesa con riferimento ai soli soggetti privi di partita IV, ma deve ritenersi comprensiva dei casi in cui il rivenditore abbia effettuato l'acquisto senza applicazione di IV ovvero con IV indetraibile.
Dunque, rientrano nel novero dei soggetti privati, a tal fine:
• soggetti privi di 'partita IV' residente nello Stato o in uno Stato UE;
• soggetti passivi IV che non hanno potuto esercitare la detrazione ex artt. 19 e 19 bis1, del D.P.R. n. 633/1972;
• soggetti passivi IV, residenti nell'Unione Europea, che beneficiano del 'regime della franchigia';
• soggetti passivi IV, residenti nell'Unione Europea, che beneficiano, a loro volta del 'regime del margine'.
Dal punto di vista del requisito territoriale, affinché il regime del margine sia applicabile, è necessario che i beni oggetti di rivendita siano stati acquistati in Italia
o in un paese dell'Unione Europea. Restano escluse le importazioni di beni da paesi al di fuori dell'Ue, poiché in tali casi l'IV viene pagata in dogana, con conseguente preclusione del regime in questione.
Per applicare il regime del margine a vetture provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea requisito essenziale è, innanzitutto, che il mezzo di trasporto sia da considerare usato, secondo i parametri di cui all'art. 38, comma 4 del D.L. 331/93 poiché non è sufficiente che il veicolo non sia di prima immatricolazione.
In assenza di questi requisiti (veicolo usato e cessione da parte dei richiamati soggetti) l'acquisto da parte dell'operatore nazionale deve considerarsi un acquisto intracomunitario e, pertanto, nella successiva cessione quest'ultimo non potrà applicare il regime del margine, ma la normale disciplina IVA.
Con la circolare 40 del 2003 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in relazione agli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati. In particolare, aveva precisato che: “Le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettati ad IV sul margine di profitto per il solo motivo che sono qualificabili come “usati”, ma occorre verificare caso per caso se sussistono i requisiti richiesti dalla normativa speciale”.
La circolare precisa ancora che: “la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del “regime del margine”, non esime l'acquirente da responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomento.
In tal senso, la circolare del 13 luglio 1998, n. 180/E aveva già chiarito che, se l'errore “dipende da imprudenza, negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità”.
Ciò in particolare potrebbe verificarsi nel caso in cui risulti intestatario dell'autoveicolo un'impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell'attività (es. impresa di noleggio di mezzi di trasporto), detraendo l'imposta assolta sull'acquisto. La successiva cessione non può perciò essere effettuata con l'utilizzo del margine per cui, nel caso di rapporto intracomunitario, il cessionario italiano, soggetto di imposta, dovrà assolvere a tutti gli obblighi sugli acquisti intracomunitari. Analogamente, qualora la stessa operazione si realizzi attraverso una triangolazione comunitaria, la circostanza che il primo cedente abbia detratto l'IVA sugli acquisti dei mezzi di trasporto in questione impedisce che gli stessi nelle correlate operazioni triangolari possano essere commercializzati con il regime del margine, imponendo al soggetto IVA nazionale destinatario finale dei beni
(designato debitore dell'imposta) di effettuare un acquisto intracomunitario”.
Conseguentemente se la fattura emessa dal rivenditore comunitario non contiene l'indicazione che la cessione è stata effettuata con il regime del margine, ovvero se pur riportando tale indicazione, è desumibile oggettivamente l'inapplicabilità dello stesso, il cessionario nazionale dovrà assolvere agli adempimenti relativi agli acquisti intracomunitari, prescritti dagli articoli 46 e seguenti del D.L. n. 331 del 1993, effettuando le eventuali variazioni ai sensi dell'art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per gli acquisti erroneamente considerati come rientranti nel regime del margine.
Per le successive rivendite interne l'operatore italiano dovrà applicare l'IVA secondo il sistema ordinario, procedendo ad eventuali rettifiche delle cessioni erroneamente effettuate con utilizzo del regime del margine”.
Con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio alla società Società_1 SR -fornitore esclusivo delle auto usate acquistate, in regime del margine, dalla società Ricorrente_1 SR nell'anno 2017- erano state contestate vendite considerate fraudolentemente rientranti nel “Regime del margine” e per le quali era stata accertato l'IVA effettivamente dovuta, assoggettando a tassazione ordinaria le operazioni osservate.
Il controllo eseguito nei confronti di Società_1 Srl aveva tratto origine dalla circostanza che la stessa aveva acquistato, negli anni 2016 e 2017, autoveicoli provenienti da Stati membri della Comunità Europea, introdotti in Italia attraverso operazioni triangolari intracomunitarie (Spagna – Regno Unito – Italia oppure Spagna –
Bulgaria – Italia). Una volta giunti sul territorio nazionale la società, anziché presentare i prescritti modelli
Intra 2, idonei a certificare gli acquisti intracomunitari, versare l'IV relativa e immatricolare le auto, aveva provveduto a richiedere l'abilitazione all'immatricolazione delle medesime autovetture, in applicazione del c.d. “Regime del margine” di cui all'art. 36 del D.L. 41/95, all'Agenzia delle Entrate – Uffici Territoriali di
Campobasso e Termoli.
Ottenuta l'autorizzazione, gli stessi autoveicoli venivano poi immatricolati presso vari Uffici della Motorizzazione Civile situati in Campania. Da qui la sospetta frode all'IVA intracomunitaria sul commercio delle auto usate, con l'indebita applicazione dell'imposta solo sul
“margine” di profitto, come previsto dal DL 41/95, anziché sul totale dell'importo di vendita, di cui al DL 331/93.
Dal controllo è emerso che, negli anni oggetto della verifica, la società Società_1
Srl aveva acquistato le auto usate dalla Società_5, con sede in Gran Bretagna, e dalla Società_6 LTD, con sede in Bulgaria. Le stesse autovetture provenivano prevalentemente dalla Spagna. Tutte le fatture di acquisto, esibite all'Agenzia delle Entrate, riportavano la dicitura: “operazione commerciale rientrante nel Regime del margine”, di cui al più volte citato DL 41/95.
Tuttavia, l'esame approfondito delle carte di circolazione spagnole, acquisite in sede di accesso avevano fatto emergere incongruenze che avevano indotto i verificatori a dubitare della loro autenticità.
Ipotesi avvalorata dal materiale extracontabile reperito dai verbalizzanti nei locali dove si svolgeva la verifica.
Infatti, in uno dei computer utilizzati dalla società erano stati rinvenuti file contenenti le scansioni delle carte di circolazione originali relative agli autoveicoli acquistati, per i quali era stata richiesta l'abilitazione all'immatricolazione.
Dal confronto tra le carte di circolazione originali scansionate e quelle esibite dalla società ai verificatori era emerso in modo palese che alcune voci erano state artatamente modificate per consentire, in maniera fraudolenta, il rilascio dell'abilitazione all'immatricolazione.
Al fine di consentire che l'operazione di acquisto intracomunitario rientrasse nel “Regime del margine”, gli intestatari delle carte di circolazione erano stati modificati con nomi di persone fisiche, mentre i documenti originali scansionati erano intestati, nella totalità dei casi, a società commerciali estere. Anche la voce riguardante la destinazione d'uso dell'autoveicolo è stata modificata per fini fraudolenti: sui documenti esaminati era presente la dicitura “Particolar”, mentre sugli originali scansionati si leggeva “PUBLICO –
IL IN OR (Uso pubblico – Noleggio senza conducente). Da interrogazioni, effettuate tramite Internet, le società intestatarie delle carte di circolazione erano risultate soggetti che svolgono attività di noleggio o di leasing, pertanto, soggetti economici che avevano detratto l'IVA assolta sugli acquisti. Ne era scaturito che le operazioni di acquisto poste in essere dalla società Società_1 Srl non potevano assolutamente rientrare nel “Regime del margine”, in mancanza del requisito soggettivo, ma andavano assoggettate a tassazione ai sensi del DL 331/93.
I verbalizzanti avevano attivato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 904/2010, la richiesta di assistenza amministrativa con i paesi di residenza dei fornitori (Inghilterra e Bulgaria) e successivamente anche con la
Spagna, luogo da cui provenivano le autovetture.
In risposta a quanto richiesto, l'Ufficio fiscale inglese aveva trasmesso le copie delle fatture relative agli autoveicoli che la Società_5 aveva acquistato, per conto dell'Società_1 Srl, da vari soggetti economici operanti in Francia, Belgio e Spagna. L'esame di detti documenti aveva evidenziato inequivocabilmente che le operazioni di vendita fossero cessioni intracomunitarie e, come tali, non rientranti nel “Regime del margine”. Tra l'altro, su alcune fatture era riportata la norma fiscale vigente nel paese di provenienza, mentre su altre era evidenziata la circostanza che l'IVA era dovuta dall'acquirente.
Analoga conferma si è riscontrata nella documentazione, pervenuta dalle autorità
Bulgare, reperita presso la Società_6 LTD. Nelle fatture di acquisto ricevute da quest'ultima non vi era alcun riferimento che trattasi di operazioni rientranti nel “Regime del margine”; anzi, su molti documenti era specificato che si trattava di operazioni intracomunitarie e che l'IVA doveva essere assolta dall'acquirente nel proprio paese. Anche le fatture di vendita degli autoveicoli, emesse dalla Società_6 LTD nei confronti dell'Società_1 erano totalmente diverse da quelle presentate da quest'ultima agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per l'immatricolazione. Le molteplici discrepanze riguardavano, oltre ai caratteri scritti in cirillico/ inglese, per quelle originali, e solo in inglese per quelle contraffatte, anche la numerazione, le date di emissione e soprattutto il contenuto: le fatture scritte in cirillico erano riferite alla vendita di più autovetture;
quelle esibite da Società_1 riguardavano un solo autoveicolo.
La conferma che le operazioni poste in essere dai due operatori comunitari, Inglese e Bulgaro, rientrassero nelle normali operazioni intracomunitarie era data dalla circostanza che gli stessi hanno regolarmente dichiarato le cessioni effettuate verso Società_1 Srl nel sistema INDEX VIES tramite i modelli INTRA (per le cessioni rientranti nel regime del margine non vanno presentati i modelli INTRA).
Infine, anche il riscontro effettuato dall'autorità antifrode Spagnola aveva confermato che i documenti di circolazione in possesso della società Società_1 Srl erano palesemente contraffatti.
Tutti gli elementi raccolti dai verificatori, innanzi illustrati, consentivano di affermare con certezza che la società Società_1 Srl aveva applicato, in modo fraudolento, il “Regime del margine” ex art. 36 e seguenti del DL n. 41/95, agli acquisti intracomunitari -che invece erano da assoggettare alla disciplina del DL. n.331/93-, allo scopo di evadere il pagamento dell'IVA e ottenere maggiori profitti, oltre alla possibilità di vendere le autovetture a prezzi molto più vantaggiosi.
A seguito della acclarata partecipazione della società Società_1 SR al meccanismo fraudolento, l'Ufficio aveva recuperato l'IV dovuta, assoggettando a tassazione ordinaria le vendite considerate fraudolentemente rientranti nel “Regime del margine”, e aveva provveduto a revocare l'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie. Avverso tale recupero la società aveva presentato ricorso il cui esito, in Corte di Giustizia
Tributaria di II grado, è stato favorevole all'Ufficio.
Secondo l'Ufficio, la società Ricorrente_1 s.r.l., acquirente veicoli usati dalla Società_1, era certamente consapevole era consapevole del meccanismo fraudolento finalizzato a un utilizzo indebito del regime speciale IV “del margine”. Gli acquisti di auto usate effettuate dalla Ricorrente_1 SR erano tutti stati eseguiti presso Società_1 SR;
l'analisi delle fatture esibite aveva evidenziato che le stesse riportavano numerazioni consecutive e riguardavano acquisti di auto della medesima tipologia (marca e modello) agli stessi prezzi. Era evidente, dunque, che le auto commercializzate dalla Ricorrente_1 SR fossero le stesse per le quali i funzionari della DP di Campobasso avevano negato l'applicabilità del regime speciale del margine, il cui abuso aveva integrato una frode fiscale realizzata attraverso l'utilizzo di artefizi, quale la contraffazione dei libretti di circolazione, consegnati poi ai clienti finali della Ricorrente_1 SR.
L'Ufficio aveva richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui una volta che l'Amministrazione finanziaria contesti, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia, indebitamente, fruito del regime del margine, spetta a quest'ultimo provare la sua buona fede e, cioè, di avere agito in assenza della consapevolezza di partecipare a un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni;
il controllo documentale da effettuarsi sul libretto di circolazione del mezzo -volto a verificare la sussistenza del requisito soggettivo in capo all'originario cedente-, sicuramente agevole, costituiva un onere che rientra nella normale diligenza dell'operatore professionale del settore.
Le conclusioni a cui è giunto l'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato (acriticamente fatte proprie dalla
Corte di primo grado) non appaiono condivisibili, tenuto conto che -come si è detto- nella vicenda che ci occupa i libretti di circolazione erano stati abilmente contraffatti -in modo da far risultare che i proprietari originari fossero dei privati- e che l'accertamento di tale contraffazione era stato possibile solo attraverso le approfondite indagini di p.g. di cui si è detto (perquisizioni presso la sede dell'Autoitalia con reperimento di documentazione extracontabile e attività di assistenza giudiziaria in Gran Bretagna, in Bulgaria e Spagna).
Non si comprende in quale modo un pur attendo esame dei libretti di circolazione, secondo le normali regole della prudenza imprenditoriale, potesse far intendere che i trattava di documenti falsificati.
La circostanza che l'Società_1 fosse stato l'unico (o il principale) fornitore della Ricorrente_1 non appare decisiva al fine di far ipotizzare un accordo fraudolento, essendo risultato che la venditrice aveva una pluralità di clienti.
B) L'appello è fondato anche con riferimento alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel 2017 la Ricorrente_1 aveva acquistato autoveicoli dalle società A.U CE SR (imponibile di
€ 1.572.746,31 oltre iva per € 20.323,00) e Società_3 SR (imponibile di € 203.033,29 oltre iva per
€ 44.667,31).
Dalle indagini svolte era risultato che entrambe le società erano delle cartiere e che pertanto le operazioni apparentemente poste in essere fossero soggettivamente inesistenti. L'Ufficio aveva concluso che anche all'esito del contraddittorio non erano fugati i dubbi (?) circa la consapevole partecipazione della Ricorrente_1
S.r.l. ad un sistema di frode all'I.V.A.
In realtà nel caso di specie gli elementi indiziari valorizzati dall'Ufficio a sostegno della tesi che si era in presenza di un consapevole acquisto da parte di soggetti diversi dagli apparenti venditori (l'amministratore aveva riferito circostanze considerate irreali: aver trattato l'acquisto delle auto da tale Nominativo_1 -non meglio identificato, presentatosi come referente delle società venditrici;
non conoscere gli amministratori di dette società; non aver mai visionato i veicoli da acquistare;
non aver mai stipulato alcun contratto scritto, né di essere in possesso di alcuna documentazione extracontabile;
di aver effettuato tutte le trattative a mezzo telefono) sono contrastati dal dato obiettivo che i veicoli erano tutti intestati alle società cedenti, emettenti le fatture di vendita, elemento che doveva far ragionevolmente ritenere che le stesse fossero gli effettivi venditori.
In conclusione, in accoglimento dei motivi di gravame di merio -assorbiti gli altri- e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato va annullato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 12.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.