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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2378/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nato a [...] in data [...] e residente in [...] Volpiano n. 21 e Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 26; entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Via Balduino n. 43, presso lo studio dell'avv. Mario Gaetano Schilirò (Cf. che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3 Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 10.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
“1) Accertata e dichiarata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, disporre la loro separazione con facoltà per ognuno di spostare la propria residenza in piena libertà e con reciproca autorizzazione, anche all'estero se ritenuto opportuno;
2) Affidare la figlia disabile , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e Persona_1 facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della figlia e previ accordi con la madre;
3) Il Sig. pagherà, come fatto sino ad ora, tutte le spese necessarie per il Centro diurno area disabili per adulti, che Pt_1 la figlia frequenta e continuerà a frequentare. Persona_1
4) Nessun provvedimento viene chiesto in ordine ad eventuale contributo di mantenimento per i coniugi, atteso che ognuno è autosufficiente e comunque vi rinunziano espressamente.
5) Le parti convengono di regolare le loro pattuizioni patrimoniali come segue, precisando che esse sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale e nello specifico:
- La Sig.ra si obbliga a cedere e trasferire al Sig. senza corrispettivo, la quota di propria Parte_2 Parte_1 spettanza s ità immobiliari poste nel Comune di erati come dalla visura per soggetto del 20.06.2026 che si allega): 1) Via Volpiano 21 piano T, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 812, Sub 3, Cat. C/6, cl. 2, mq 31; 2) Via Volpiano 21 piano T-1-2, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 812, sub 5, Cat. A/7, cl. 1, vani 9; 3) Via Volpiano 36 piano S1, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 457, sub 12 Cat., C/6, cl. 2, mq 13; 5) Via Volpiano SNC piano S1, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 457, sub 10, Cat. C/6, cl. 2, mq 13.
- I signori e si obbligano a cedere al proprio figlio, l'immobile posto nel Parte_2 Parte_1 Controparte_1 Comune d 4 2 piano S1-T, in Catasto Fabbricati la 457, sub 38, Cat. A/3, cl. 2, vani 4, per il prezzo di € 60.000,00, somma che verrà interamente corrisposta alla signora che se Parte_2 ne imborserà esclusivamente. Le superiori pattuizioni, in quanto funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale e quindi per il raggiungimento dell'accordo di separazione, fornirà alle parti titolo per chiedere i benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 e succ. mod. ed integrazioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 [...] hanno contratto matrimonio concordatario a Torino in data 03/08/1985, atto registrato nei Pt_2 atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1385, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1985), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione dei coniugi sono nati tre figli:
(09/12/1987), (14/02/1986) e (30/09/1994). Persona_2 Controparte_1 Persona_1
Come riportato, il rapporto matrimoniale e la convivenza, con il passare del tempo, si è deteriorato a causa di incomprensioni e incompatibilità caratteriali, culminando nell'irreversibile rottura della affectio coniugalis per cui, i coniugi hanno deciso di vivere separati e la sig.ra aiutata dai figli, ha lasciato la casa Parte_2 coniugale per trasferirsi in altra abitazione avuta in locazio a famiglia non si è più ricostituita. Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del r benze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2378/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nato a [...] in data [...] e residente in [...] Volpiano n. 21 e Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 26; entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Via Balduino n. 43, presso lo studio dell'avv. Mario Gaetano Schilirò (Cf. che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3 Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 10.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
“1) Accertata e dichiarata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, disporre la loro separazione con facoltà per ognuno di spostare la propria residenza in piena libertà e con reciproca autorizzazione, anche all'estero se ritenuto opportuno;
2) Affidare la figlia disabile , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e Persona_1 facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della figlia e previ accordi con la madre;
3) Il Sig. pagherà, come fatto sino ad ora, tutte le spese necessarie per il Centro diurno area disabili per adulti, che Pt_1 la figlia frequenta e continuerà a frequentare. Persona_1
4) Nessun provvedimento viene chiesto in ordine ad eventuale contributo di mantenimento per i coniugi, atteso che ognuno è autosufficiente e comunque vi rinunziano espressamente.
5) Le parti convengono di regolare le loro pattuizioni patrimoniali come segue, precisando che esse sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale e nello specifico:
- La Sig.ra si obbliga a cedere e trasferire al Sig. senza corrispettivo, la quota di propria Parte_2 Parte_1 spettanza s ità immobiliari poste nel Comune di erati come dalla visura per soggetto del 20.06.2026 che si allega): 1) Via Volpiano 21 piano T, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 812, Sub 3, Cat. C/6, cl. 2, mq 31; 2) Via Volpiano 21 piano T-1-2, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 812, sub 5, Cat. A/7, cl. 1, vani 9; 3) Via Volpiano 36 piano S1, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 457, sub 12 Cat., C/6, cl. 2, mq 13; 5) Via Volpiano SNC piano S1, in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 457, sub 10, Cat. C/6, cl. 2, mq 13.
- I signori e si obbligano a cedere al proprio figlio, l'immobile posto nel Parte_2 Parte_1 Controparte_1 Comune d 4 2 piano S1-T, in Catasto Fabbricati la 457, sub 38, Cat. A/3, cl. 2, vani 4, per il prezzo di € 60.000,00, somma che verrà interamente corrisposta alla signora che se Parte_2 ne imborserà esclusivamente. Le superiori pattuizioni, in quanto funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale e quindi per il raggiungimento dell'accordo di separazione, fornirà alle parti titolo per chiedere i benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 e succ. mod. ed integrazioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 [...] hanno contratto matrimonio concordatario a Torino in data 03/08/1985, atto registrato nei Pt_2 atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1385, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1985), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione dei coniugi sono nati tre figli:
(09/12/1987), (14/02/1986) e (30/09/1994). Persona_2 Controparte_1 Persona_1
Come riportato, il rapporto matrimoniale e la convivenza, con il passare del tempo, si è deteriorato a causa di incomprensioni e incompatibilità caratteriali, culminando nell'irreversibile rottura della affectio coniugalis per cui, i coniugi hanno deciso di vivere separati e la sig.ra aiutata dai figli, ha lasciato la casa Parte_2 coniugale per trasferirsi in altra abitazione avuta in locazio a famiglia non si è più ricostituita. Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del r benze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento