Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2025, proposto da
SA NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Di Bartolo, Margherita Faraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Secinaro, non costituito in giudizio;
nei confronti
SA EN, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
- del silenzio rigetto formatosi in ordine alla istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 26 settembre 2025, tesa ad ottenere di potere accedere ed eventualmente estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo avente ad oggetto la domanda di contributo pubblico per la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del Decreto legge n. 3.12.2009, nonché per l'emanazione dell'ordine rivolto, alla intimata Amministrazione, di esibizione, in favore dell'istante, dei predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. MA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il signor SA NC, odierno ricorrente, è l’unico erede, unitamente alla sorella SA EN, della signora AB LA IN, nonna materna, della quota pari alla ½ del diritto di piena proprietà, tra gli altri, dell’immobile sito nel Comune di Secinaro (AQ) alla via Plaiola n. 78, censito in N.C.E.U. di detto Comune al foglio 12, particella 373.
Gli immobili ereditati, a seguito della domanda di voltura presentata dal ricorrente, risultano catastalmente intestati, per la quota di ½ al predetto.
L’immobile in Secinaro sopra indicato venne dichiarato inagibile a seguito delle conseguenze del sisma del 2009 e la dante causa dell’odierno ricorrente, AB LA IN, presentò al Comune di Secinaro, con atto protocollato in data 18 dicembre 2009 al n. 2104, la domanda di concessione del contributo per la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del Decreto legge n. 3.12.2009 ed affidò l’incarico di predisporre il progetto degli interventi di riparazione dei danni alla AR Engineering Service s.r.l.
La sopra menzionata società depositò al Comune di Secinaro ben due integrazioni al progetto: la prima in data 8 giugno 2011 con numero di protocollo 898 e la seconda in data 8 gennaio 2013 con numero di protocollo 22; inoltre la AR provvide altresì a depositare il progetto al Servizio del Genio Civile in data 15 novembre 2013.
Di recente il signor SA ha appreso che presso alcuni immobili in Secinaro, a suo tempo dichiarati inagibili, sono iniziati i lavori per la riparazione di danni dovuti al sisma ed ha, dunque, inoltrato al Comune di Secinaro, a mezzo pec in data 26 settembre 2025, istanza di accesso agli atti della pratica relativa alla richiesta di contributi sopra menzionata, presentata dalla dante causa - signora AB LA IN - per la riparazione dei danni subiti all’immobile sopra descritto, al fine di conoscere lo stato della stessa.
A tale istanza il Comune di Secinaro non ha risposto, così formandosi il silenzio rigetto.
Preso atto di tale silenzio il signor SA NC ha proposto il ricorso per l’accesso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 2 dicembre 2025, con cui ha chiesto l’annullamento del predetto diniego per silentium , rappresentando di avere un interesse diretto, concreto ed attuale a vedere ripristinata l’agibilità del fabbricato sopra descritto e, pertanto, alla conoscenza dello stato del procedimento amministrativo di concessione del relativo contributo per la ricostruzione.
In data 20 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato agli atti nota del Comune di Secinaro n. 2643 del 6 dicembre 2025 con cui il predetto Comune ha comunicato al difensore del signor SA che in riferimento alla sua richiesta di accesso “ da ricerche effettuate presso l’archivio del Comune di Secinaro, a nome della Sig.ra AB LA IN è risultata la seguente pratica sismica: AQ-SEC-B- 13061. E’ possibile effettuare la presa visione ed eventuale estrazione in copia della suddetta pratica durante l’orario di apertura al pubblico fissato per il sabato dalle ore 11:30 alle ore 12.30 o previo appuntamento da concordare attraverso l’indirizzo mail: ufficiotecnico@comunesecinaro.it. ”.
A tale nota ha risposto il difensore del signor SA con pec del 19 dicembre 2025, rimasta senza riscontro, in cui ha affermato che “ In riscontro alla nota in ogge o prot. 2643 a firma del responsabile dell'Area Tecnica di Codesto Comune, datata 6.12.2025, e sempre quale procuratrice del sig. NC SA, sono a chiedere che mi venga rimessa, a mezzo pec, copia integrale del fascicolo rela vo alla domanda di contributo depositata da AB LA IN il 18.12.2009, assunta al protocollo dell'Ente in pari data con il n°2104, invitandovi a farmi conoscere le spese dovute per i diri di copia che provvederò ad evadere con accredito sul conto corrente del Comune o con i metodi alterna vi di pagamento che vorrete indicare. ” e comunicando altresì al Comune di Secinaro di voler rinunciare al ricorso presso questo Tribunale solo nel caso in cui tali documenti fossero stati inviati non oltre il 10 gennaio 2026, cosa non avvenuta.
Infine all’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio per l’accesso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Il Collegio rileva che, con nota n. 2643 del 6 dicembre 2025, adottata poco dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Comune di Secinaro ha risposto, tardivamente, alla richiesta di accesso di parte ricorrente accogliendola, atteso che con tale nota il predetto Comune ha acconsentito alla richiesta di presa visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti dal signor SA con istanza del 26 settembre 2025 e che, come stabilito dall’art. 25, comma 1, primo periodo, della legge n. 241/1990, “ Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. ”.
Ne deriva dunque che la risposta del Comune di Secinaro fornita con la nota n. 2643 sopra menzionata costituisce assenso alla richiesta di accesso agli atti formulata dal signor SA e, dunque, essendo intervenuta dopo la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (svolto contro il silenzio rigetto formatosi), rende il predetto ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata soddisfatta la richiesta di accesso di parte ricorrente nelle forme previste dalla legge n. 241/1990 (esame ed estrazione di copia degli atti).
Né, al riguardo, porta ad una diversa conclusione quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente nella pec del 22 dicembre 2025 inviata al Comune di Secinaro, in cui la stessa ha affermato che “ sono a chiedere che mi venga rimessa, a mezzo pec, copia integrale del fascicolo relativo alla domanda di contributo depositata da AB LA IN il 18.12.2009, assunta al protocollo dell'Ente in pari data con il n°2104… ove, in effetti verranno invia i documenti richiesti entro e non oltre il 10 gennaio 2026, nella spiegata qualità rinuncerò al ricorso al TAR, insistendo esclusivamente per la soccombenza virtuale sulle spese di giudizio, atteso che comunque, l'invito ad accedere agli atti è pervenuto solo dopo la notifica dell'impugnativa del silenzio; diversamente mi vedrò costretta ad insistere per l'accoglimento del ricorso e per la condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali. ”.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che l’accesso richiesto dal signor SA al Comune di Secinaro è stato soddisfatto dal predetto Comune con provvedimento espresso nelle forme previste dalla legge, ossia - si ribadisce - presa visione ed estrazione di copia dei documenti, e, dunque, non sussiste più alcuna utilità per parte ricorrente dall’accoglimento del ricorso introduttivo che va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso per l’accesso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - In base al principio della soccombenza virtuale, va disposta la condanna del Comune di Secinaro al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo, atteso che il provvedimento espresso di assenso è intervenuto ben dopo la formazione del silenzio rigetto e anche dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Secinaro al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RO, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MA AR | NA RO |
IL SEGRETARIO