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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a Praia a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Diamante (Cs) alla via T. Benvenuto n. 25 presso lo studio dell'avv. Valente Amedeo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 15/05/2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
3/04/1964; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 15.05.2025, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Santa Controparte_1
Domenica Talao il 15.10.2005 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
3, parte I, anno 2005), in costanza del quale è nato, in data 4.02.2001, un figlio di nome
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda ha Per_1 rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita,
1 essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione presso il Tribunale di Paola nella procedura di separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis.51 c.p.c., definita con la sentenza n. 940/2023 emessa il 14.12.2023, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “La sig.a ed Parte_1 il sig. vivranno separati, fissando la residenza ove riterranno opportuno, nel Controparte_1 mutuo e civile reciproco rispetto. 2) La sig.a ed il sig. non Parte_1 Controparte_1 avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro”, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 16.05.2025.
, ritualmente evocato in giudizio non si è costituito, sicché, con ordinanza Controparte_1 emessa all'udienza del 15.09.2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
A detta udienza, l'attrice, comparsa personalmente, ha insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con il convenuto;
quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898.
Infatti, con la sentenza n. 940/2023 emessa in data 14.12.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola (omologando le condizioni concordate tra i coniugi) ha pronunciato la separazione personale di e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Controparte_1 comparizione in Tribunale (e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, nell'ambito del procedimento di separazione, per il deposito di note scritte) per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tenuto conto delle richieste formulate dall'attrice, null'altro va disposto, stante, tra l'altro, la presenza solo di un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La natura delle questioni trattate rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 517/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Santa Domenica Talao il
15/10/2005 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2005);
2 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Santa Domenica Talao perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 17/09/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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